TAR Firenze, sez. II, sentenza 2018-10-12, n. 201801294
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Testo completo
Pubblicato il 12/10/2018
N. 01294/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01697/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1697 del 2017, proposto da
Avvisatore Marittimo del Porto di Livorno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E L, F D M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F D M in Firenze, via de' Pucci 4;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., Capitaneria di Porto di Livorno, in persona del legale rappresentante p.t., Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
Grimaldi Group s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giannicola Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Cecchini in Firenze, via Lamarmora, 55;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Livorno, n. 205/2017 dell'11.10.2017 , che, all'art. 1, ha abrogato l'art. 7 del “Regolamento per la disciplina del servizio di avvistamento navi e comunicazioni ad opera dell'Avvisatore Marittimo del porto di Livorno”, approvato con l'ordinanza n. 50/2011, che all'art. 2, ha abrogato l'ordinanza n. 5/2014, che approvava le tariffe relative al servizio svolto dall'Avvisatore Marittimo nel Porto di Livorno, e l'ordinanza n. 5/2017, che prorogava dette tariffe per l'anno 2017;
della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Livorno, prot. n. 45548 in data 12.10.2017, di trasmissione dell'ordinanza n. 205/2017;
della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Livorno, prot. n. 32025 in data 12.7.2017;
del dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, n. 96688 in data 2.8.2017;
nonché, per quanto occorrer possa, del dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, prot. n. 48577, in data 13.4.2017;
del dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i Porti, prot. n. 13871, in data 22.10.2010 ;
del dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, prot. n. 7099 (rectius: 52077), in data 30.5.2008 ;
del dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, prot. n. 49505, in data 20.5.2010;
del dispaccio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, prot. n. 92189, in data 29.9.2010;
di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché ignoto alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Capitaneria di Porto di Livorno, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e di Grimaldi Group s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;