TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2017-06-15, n. 201700958

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2017-06-15, n. 201700958
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201700958
Data del deposito : 15 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2017

N. 00958/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01852/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1852 del 2014, proposto da Sirim S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48, presso lo studio dell’avv. A G, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati B A P e L D T;

contro

la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. G N, presso il quale è domiciliata in Catanzaro, via Milano n. 28;

per l’annullamento

del decreto n 2985 del 13 marzo 2014 del dirigente del Dipartimento n 6 Agricoltura Foreste E Forestazione della Regione Calabria di approvazione degli atti del perito istruttore demaniale del Comune di Borgia;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 10 maggio 2017 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con Decreto n. 254 del 13 marzo 2014 del Dirigente del Settore Agricolture Foreste e Forestazione sono stati approvati gli atti del perito istruttore demaniale (p.i.d.) del Comune di Borgia (CZ) Dr. Pandullo Nicola, relativi alla relazione storico giuridica del gravame di uso civico concernente le particelle n. 1 - 2 -37 -47- 72 - 166 - 175 - 178, ricomprese nel foglio di mappa n. 1 del Comune di San Floro, di proprietà del Comune di Borgia, con cui è stato dichiarato che le particelle indicate sono gravate da uso civico.

La società S.I.R.I.M., che aveva ottenuto gli atti necessari per la realizzazione su dette particelle dell’Isola Ecologica Battaglina, tra i quali la valutazione favorevole di compatibilità ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale, ha impugnato tale atto, deducendone l’illegittimità per incompetenza dell’organo regionale, violazione, sotto vari profili, della legge 16 giugno 1927 n. 1766, del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, della l.r. n. 18/2007, nonché per eccesso di potere in varie figure sintomatiche.

Si è costituita la Regione Calabria, resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 10 maggio 2017 il Collegio ha avvertito le parti riguardo a un profilo di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per l’attribuzione della cognizione della causa al commissario per la liquidazione degli usi civici. La causa è stata, quindi, assegnata in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il secondo comma dell’art. 29 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, riferendosi alle controversie rimesse alla cognizione dei commissari per la liquidazione degli usi civici, dispone che “ I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l’appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate ”.

Non pare dubbio che la controversia oggetto del presente giudizio involga proprio una questione concernente l’esistenza e l’estensione degli usi civici, la cui cognizione, secondo la norma sopra riportata, è rimessa al commissario.

L’atto impugnato, d’altra parte, non ha carattere costitutivo, nel senso che non è certamente esso che determina l’insorgenza del diritto in questione. Con esso, infatti, l’organo regionale si è limitato a prendere atto e ad approvare una relazione del perito istruttore avente carattere meramente ricognitivo.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al commissario per la liquidazione degli usi civici, innanzi al quale il giudizio potrà essere proposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

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