TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-10-17, n. 202200957

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-10-17, n. 202200957
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202200957
Data del deposito : 17 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2022

N. 00957/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00525/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 525 del 2019, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall’avv. F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa - Stato Maggiore Esercito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Brescia, via S. Caterina n. 6, è domiciliato ex lege;



per la condanna ex articolo 30, comma 3, Cod. proc. amm.

della resistente Pubblica Amministrazione al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito dal ricorrente in conseguenza della lesione dell’interesse legittimo causata dalla condotta illecita della medesima;

e per l’annullamento

del Decreto n. -O- emesso in data 2.10.2015 dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto, notificato alla parte ricorrente in data 22.10.2015, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Stato Maggiore Esercito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2022 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il signor -O-agisce ex articolo 30, comma 3, Cod. proc. amm. per ottenere la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti per effetto del provvedimento – in tesi illegittimo – di proscioglimento dalla ferma volontaria prefissata quadriennale assunto nei suoi confronti, oltre all’annullamento del predetto provvedimento di proscioglimento.

A tale fine il ricorrente espone:

- di essersi arruolato nell’Esercito Italiano, raggiungendo il grado di Caporal maggiore in ferma volontaria prefissata quadriennale;

- di aver riportato durante un’esercitazione di addestramento un infortunio, a seguito del quale veniva posto in licenza straordinaria di convalescenza;

- di essere stato prosciolto dalla ferma prefissata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 957, comma 1, lettera d), e 1503, comma 2, lettera c), D.L.gs. n. 66/2010, perché la licenza straordinaria di convalescenza si era protratta oltre il termine massimo di

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