TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-01-09, n. 201500027

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-01-09, n. 201500027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500027
Data del deposito : 9 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00670/2014 REG.RIC.

N. 00027/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00670/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 670 del 2014, proposto da:
G A, F D P, rappresentati e difesi dall'avv. F D P, con domicilio eletto presso Ludovica Dusmet in Ancona, c.so Mazzini, 107;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Ancona R.G. n.184/2012, depositato in cancelleria il 19.03.2013 e notificato in data 14.05.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 la dott.ssa F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale Amministrativo per l’ottemperanza al giudicato sul decreto decisorio della Corte d'Appello di Ancona, pubblicato in data 19/03/2013, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento in favore del sig. Azzi Giuliano della somma di € 4.250,00, oltre interessi nella misura legale sullo stesso importo dalla pubblicazione del provvedimento al saldo, a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo ai sensi della l. 89/2001, nonché alla rifusione delle spese di lite, ivi liquidate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Dalle deduzioni impugnatorie emerge che il debito dell’amministrazione di cui al decreto decisorio della Corte d'Appello di Ancona, pubblicato in data 19/03/2013, è rimasto inadempiuto.

Pertanto, dev’essere affermato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere al pagamento degli importi indicati nel decreto decisorio della Corte d'Appello di Ancona, pubblicato in data 19/03/2013, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Parte ricorrente ha domandato, altresì, la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lett. e), del codice del processo amministrativo.

La pronuncia con la quale il giudice amministrativo condanna la parte resistente alle astreintes è una condanna pro futuro, con la quale è determinato il comportamento, contrario al precetto normativo, che, se tenuto dalla parte soccombente, fa sorgere, de die in die, dal giorno in cui il comportamento illecito o il ritardo è posto in essere e fino alla sua cessazione, l’obbligazione al pagamento dell’importo quantificato in sentenza.

L’applicazione delle astreintes, sebbene concernente comportamenti o ritardi predeterminati in astratto e non ancora posti in essere dalla parte resistente, non implica uno sconfinamento della funzione giurisdizionale nella funzione legislativa.

In primo luogo, infatti, le astreintes trovano fondamento nella disposizione normativa di cui all’art. 114, secondo comma, lett. e), del codice del processo amministrativo.

In secondo luogo, il comportamento illecito al quale è ancorata l’obbligazione della penalità di mora dev’essere determinato in relazione all’illecito in concreto subito dal ricorrente e che costituisce oggetto del giudizio.

Nel giudizio per l’esecuzione del giudicato, il comportamento illecito che può costituire fonte dell’obbligazione al pagamento delle astreintes è stato predeterminato dal legislatore nella violazione o inosservanza del giudicato, ovvero in ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Per tale ragione, la pronuncia di condanna al pagamento delle astreintes, sebbene suscettibile di applicazione a comportamenti futuri, non comporta la creazione di una fattispecie normativa, dovendo gli elementi costitutivi in presenza dei quali è applicata l’astreinte rinvenirsi nella disposizione di legge attributiva del potere giurisdizionale di emettere la pronuncia medesima.

L’introduzione nell’ordinamento giuridico processualamministrativistico dell’istituto delle astreintes impone una rimeditazione del contenuto e dell’ampiezza del sindacato giurisdizionale esperibile in sede di ottemperanza, che non può più ritenersi limitato alla tradizionale portata di mera esecuzione, né alla esecuzione preceduta da cognizione a carattere di accertamento dichiarativo.

L’attribuzione al giudice amministrativo del potere di emettere una pronuncia tipica di condanna pro futuro sull’azione di condanna pro futuro, che il codice del processo amministrativo assegna al ricorrente quale ulteriore rimedio a tutela della situazione giuridica lesa dalla violazione o inesecuzione del giudicato, consente di ritenere che nel giudizio di ottemperanza il sindacato giurisdizionale si estenda alla cognizione piena di accertamento e condanna, conclusione già desumibile, peraltro, dall’espressa previsione della condanna risarcitoria di cui all’art. 112, terzo comma, del codice del processo amministrativo.

Incidenter tantum dev’essere osservato che, non potendo il giudizio di esecuzione del giudicato rivestire portata cognitoria più ampia del giudizio di cognizione, la previsione della condanna alla penalità di mora nell’ambito del giudizio di ottemperanza, in mancanza di un corrispondente potere nel giudizio di cognizione darebbe adito ad un’aporia confliggente con i principi fondamentali della tutela giurisdizionale dei diritti. Ciò perché con la sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato il giudice amministrativo non si sostituisce all’amministrazione, di talchè il sindacato giurisdizionale espletato non è strettamente riconducibile alla giurisdizione di merito.

Per tale ragione, deve ritenersi che, pur non essendo stata espressamente introdotta una disposizione processuale attributiva del potere del giudice amministrativo di emettere pronuncia di condanna alle astreintes anche nel giudizio di cognizione, tale potere spetti al giudice amministrativo, alla stregua di un’interpretazione sistematica, ai sensi dell’art. 34, primo comma, lett. c), del codice del processo amministrativo, potendo le astreintes essere comprese nel novero delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

La decisione giurisdizionale in ordine alla domanda di condanna alle astreintes postula una valutazione prognostica in ordine alle probabilità che la condotta illecita o l’illecito ritardo possa essere perpetrato.

Nel caso concreto, non vi sono ragioni per ritenere che l’amministrazione intimata non si asterrà dal compiere ulteriori violazioni o inosservanze del giudicato, o che ne ritarderà intenzionalmente l’esecuzione.

Per tali ragioni, la domanda di pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lett. e), del codice del processo amministrativo, dev’essere respinta.

Le spese processuali sono compensate tra le parti costituite.

La disposta compensazione impone la reiezione della domanda di distrazione delle spese del presente giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi