TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-12-04, n. 202300371

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-12-04, n. 202300371
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300371
Data del deposito : 4 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2023

N. 00371/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00137/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 137 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato B A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio in Trento, via Calepina, 65;

contro

Ministero della Difesa, Legione Carabinieri Trentino A.A. – Comando Provinciale di Bolzano e Compagnia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;

per l’annullamento

del provvedimento della Legione Carabinieri TAA Comando Provinciale di Bolzano d.d. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS- al ricorrente, con cui si respingeva il ricorso gerarchico proposto dal -OMISSIS- in data -OMISSIS- avverso l’irrogazione della sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” inflitta al ricorrente da parte del -OMISSIS- della Compagnia di -OMISSIS- e comunicata con nota prot. n. -OMISSIS- d.d. -OMISSIS- parimenti impugnata.

NONCHÈ

di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato ivi compreso, ove occorra:

- la nota della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- d.d. -OMISSIS- con cui si comunicava l’avvio di procedimento disciplinare di corpo a carico del ricorrente;

- nota del Comando Provinciale di Bolzano d.d -OMISSIS- n. -OMISSIS- di Prot.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa – Legione Carabinieri Trentino A.A. – Comando Provinciale di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Andrea Sacchetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso di data 11 maggio 2023, notificato in pari data, -OMISSIS- impugnava il provvedimento reiettivo del ricorso gerarchico presentato avverso l’irrogazione della sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” inflitta al ricorrente da parte del -OMISSIS- della Compagnia di -OMISSIS- e comunicata con nota prot. n. -OMISSIS- d.d. -OMISSIS-, parimenti impugnata.

Il ricorrente premetteva di rivestire il ruolo di -OMISSIS- della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- (BZ) e di avere provveduto in tale qualità, a partire dal mese di -OMISSIS-, a riportare sul memoriale di servizio giornaliero per sé e i sottoposti attività di durata tra i 5-15 minuti recante l’indicazione: “ Altro servizio interno (vestizione/svestizione uniforme di servizio – preparazione per servizio di interno esterno) ”. Tali indicazioni venivano conseguentemente riportate nei riepiloghi delle competenze attraverso la dicitura “ Altro servizio interno ” e regolarmente riconosciute in busta paga, sino a quando nel mese di -OMISSIS- veniva informato che i vertici del Comando provinciale di Bolzano avevano sollevato dubbi sulla possibilità di inserimento di tale servizio.

Il -OMISSIS- interpellava la Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- in merito alla sussistenza di motivi ostativi alle modalità di compilazione adottate e sulle basi normative poste a fondamento dell’eventuale divieto.

Nonostante il ricorrente avesse prudenzialmente interrotto l’indicazione del tempo di vestizione/svestizione, in data -OMISSIS- la Compagnia di -OMISSIS- notificava la nota prot. -OMISSIS- con cui si comunicava l’avvio di procedimento disciplinare determinato dalla registrazione di tale servizio, conclusosi con l’irrogazione della sanzione del cd. “ rimprovero ”.

In data -OMISSIS- il -OMISSIS- interponeva ricorso gerarchico, che veniva tuttavia rigettato dalla Legione Carabinieri sulla scorta del mancato assoggettamento al potere conformativo del datore di lavoro dell’attività di vestizione e svestizione, il cui tempo e luogo risultano riservati alla discrezionalità del lavoratore.



2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi:

2.1. “ In merito all’irrogazione della sanzione del rimprovero al ricorrente per aver indicato nel memoriale di servizio le tempistiche di vestizione/svestizione dell’uniforme e di preparazione dei materiali/strumenti necessari per il servizio: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 717 e 725 comma 1 del D.P.R. 90/2010 e dell’art. 1355 dlgs 66/2010. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta ”.

Ad avviso del ricorrente le attività preparatorie indicate nelle voci del memoriale non sarebbero consistite esclusivamente nella vestizione/svestizione dell’uniforme, bensì anche nella preparazione di materiali e strumenti necessari per i servizi interni ed esterni da controllarsi a inizio e fine di ogni turno, ivi comprese le armi affidate agli agenti. Trattandosi di attività connesse al servizio, effettuate obbligatoriamente in appositi locali, doveva ravvisarsi una eterodirezione da parte del datore di lavoro, con conseguente obbligo di riconoscimento del relativo trattamento retributivo.

Il richiamo al capitolo 1, art. 2, lett. d) del “ Regolamento sulle uniformi per l’Arma dei Carabinieri ” di cui all’impugnato provvedimento risultava improprio, trattandosi di normativa sorta non già al fine di consentire agli agenti di recarsi al lavoro con l’uniforme già indossata, quanto piuttosto in riforma della pregressa regolamentazione tesa a ravvisare l’obbligo di indossare l’uniforme sia in servizio, sia fuori dal servizio.

La normativa di settore configurava quindi in capo agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri una situazione peculiare rispetto ad altri lavoratori assoggettati all’obbligo di indossare indumenti o strumenti prescritti dal datore di lavoro.

Parimenti infondato doveva ritenersi il rilievo secondo cui la compilazione dei memoriali sarebbe stata generica e comunque effettuata dal ricorrente omettendo di confrontarsi previamente con i superiori, avendo il ricorrente in più occasioni motivato il proprio modus operandi richiamando precedenti giurisprudenziali e note delle associazioni sindacali di categoria. A riprova di ciò il -OMISSIS-, nell’apprendere dei dubbi ravvisati dal -OMISSIS- provinciale di Bolzano in merito alle modalità di redazione dei citati memoriali, si attivava immediatamente al fine di ottenere chiarimenti, interrompendo prudenzialmente l’indicazione delle attività oggetto di contestazione.

Il ricorrente confutava altresì la ritenuta genericità nella compilazione della documentazione di servizio, non essendo stata specificamente richiamata nel provvedimento reiettivo dell’impugnazione gerarchica alcuna norma di settore e ben potendo tale criticità essere agevolmente superata attraverso una richiesta di chiarimenti.

La sanzione irrogata non risultava ossequiosa del principio di proporzionalità rispetto alla tipologia della mancanza commessa e alla gravità della stessa, ciò a maggior ragione tenuto conto della mancata attivazione da parte del Comando provinciale al fine di recuperare il maggior importo retributivo erogato al ricorrente e ai suoi sottoposti.

2.2. “ In relazione all’irrogazione di una sanzione disciplinare al ricorrente per aver riportato nel memoriale di servizio servizi/attività avvenuti sotto il suo comando. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29, comma 1, del Regolamento Generale dell’Arma e s.m.. Eccesso di potere per illogicità. Difetto di motivazione ”.

Il ricorrente evidenziava altresì che, contrariamente a quanto rappresentato nel provvedimento del Comando provinciale, lungi dal comandare l’espletamento dei servizi contestati si era limitato a riportare nel memoriale di servizio giornaliero tutte le attività svolte dallo stesso e dai sottoposti, in ossequio all’art. 29, comma 1 del Regolamento Generale dell’Arma. In assenza di una disposizione tesa a escludere l’indicazione nel memoriale di servizio delle attività di vestizione/svestizione, la mancata annotazione ne avrebbe per contro implicato una responsabilità proprio in forza dell’obbligo di registrazione contemplato dalla norma citata, in relazione alla quale nessuno dei provvedimenti oggetto di impugnazione prendeva posizione.

2.3. “ In via subordinata: in merito all’irrogazione al ricorrente della sanzione del rimprovero in luogo di altra sanzione di grado inferiore. Ancora Violazione e falsa applicazione dell’art. 1355 dlgs 66/2010. Eccesso di potere per illogicità, in quanto sproporzionata, e ingiustizia manifesta ”.

In via subordinata, il ricorrente si doleva altresì della eccessività della sanzione del “rimprovero” allo stesso irrogata, implicante – a differenza della più tenue sanzione del “richiamo” – l’annotazione nel fascicolo personale.

Per le ragioni esposte in relazione alle doglianze articolate nei precedenti motivi di impugnazione, dunque, il provvedimento risultava in contrasto con il disposto di cui all’art. 1355 D. Lgs. 66/2010, oltre che sproporzionato e ingiusto.

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