TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-07-20, n. 202000470

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-07-20, n. 202000470
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000470
Data del deposito : 20 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2020

N. 00470/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01054/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Alessandro Rocco in Ancona, corso Garibaldi, 111;



contro

Ministero dell'Interno, Questura della Provincia -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;



per l'annullamento

- del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con cui il Questore della Provincia -OMISSIS- vieta ricorrente per il periodo di anni quattro l'accesso ai seguenti luoghi a partire delle tre ore precedenti l'inizio delle manifestazioni sportive e fino a tre ore dopo la conclusione delle manifestazioni stesse:... omissis e prescrive a -OMISSIS-di presentarsi presso il Commissariato di P.S. -OMISSIS- con riferimento agli orari in cui si svolgeranno gli incontri di calcio, sia sul territorio nazionale che all'estero, a cui partecipi la squadra -OMISSIS-entro i 30 minuti successivi all'inizio di ogni incontro ed entro i 30 minuti precedenti la fine dello stesso... nonché di ogni atto anteriore e consequenziale, comunque connesso e finalizzato all'adozione dell'atto impugnato..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura della Provincia -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 8 luglio 2020 il dott. G G, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, convertito con l. n. 27 del 2020, e dall’art. 4 d.l. 30 aprile 2020, n. 28;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.§. Con ricorso ritualmente notificato -OMISSIS-impugnava il provvedimento. n. -OMISSIS-, con cui il Questore della Provincia-OMISSIS-aveva vietato al ricorrente per il periodo di anni quattro l'accesso a determinati luoghi a partire delle tre ore precedenti l'inizio delle manifestazioni sportive e fino a tre ore dopo la conclusione delle manifestazioni stesse ed aveva imposto altresì ulteriori prescrizioni.

Il ricorrente affidava le proprie doglianze a cinque motivi in diritto e, intimata dinanzi a questo Tribunale la resistente amministrazione, concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensiva.

Si costituiva in giudizio la resistente instando per il rigetto del ricorso siccome privo di merito di fondatezza.

Con ordinanza n. -OMISSIS-questo TAR respingeva la domanda di tutela cautelare.

All’udienza del giorno 8 luglio 2020, svolta in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 84 del d.l. n. 18/2020, la causa veniva trattenuta in decisione.

2.§. 2.§- Come esposto in narrativa il gravame ha ad oggetto l’annullamento provvedimento del Questore della Provincia-OMISSIS-con cui è stato fatto divieto al ricorrente di accedere determinati luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive

Il ricorso è affidato alla denuncia delle seguenti rubriche.

2.1.§- Con il primo ordine di censure si espongono vizi di violazione e falsa applicazione della L n. 241/1990 ed eccesso di potere sotto vari profili, con specifico riferimento al mancato rispetto di un congruo termine per fare valere le proprie difese.

2.2.§- Con il secondo motivo si lamenta eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, contestandosi la ricostruzione dei fatti come operata dai militare intervenuti durante gli accadimenti in quanto priva di riscontri, atteso che il ricorrente non sarebbe stato protagonista di alcuna condotta allarmante.

2.3.§- Con la terza censura si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 410/1989 ed eccesso di potere sotto vari profili, contestandosi il contenuto, l'estensione e la durata

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