TAR Torino, sez. I, sentenza 2016-06-17, n. 201600862
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N. 00862/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00528/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 528 del 2008, proposto da:
Conser V.C.O. Spa, rappresentata e difesa dagli avv. G S, C T, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, Lungo Po Diaz 6;
contro
Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti;
Inps-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale-Roma, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0001060 del 18 gennaio 2008 con il quale è stato revocato alla società ricorrente l'esonero dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, nonchè, per quanto possa occorrere, della nota, datata 2 novembre 2005, della Direzione provinciale del lavoro del Verbano, Cusio, Ossola e della nota del Ministero del lavoro-Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivo all'occupazione prot. n. 14/0011021 del 16 ottobre 2007 e di ogni altro eventuale atto presupposto e conseguenziale anche se non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2016 la dott.ssa S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Conser V.C.O. Spa (da ora anche solo Conser) è una azienda a capitale pubblico, nata nel marzo 2004 dalla trasformazione per scissione del precedente Consorzio Servizi VCO, con il compito di gestire i servizi pubblici relativi alla gestione dei rifiuti urbani per 77 comuni del Piemonte,
Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 27809 del 9.2.2000, al Consorzio Servizi VCO veniva riconosciuto l’esonero dal contributo contro la disoccupazione involontaria (c.d. contributo DS), avendo accertato che il personale dipendente dal suddetto Consorzio godeva della stabilità impiegatizia.
A seguito di due note inviate dalla Direzione provinciale del lavoro di Verbano, Cusio e Ossola, al Ministero del lavoro, in data 2 novembre 2005, in cui si evidenziava che dal libro matricola emergeva che la società aveva adottato tre provvedimenti disciplinari di cui uno ascrivibile alla giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro e due alla risoluzione per giustificato motivo soggettivo, con indennità di preavviso, il Ministero del lavoro con nota del 16 ottobre 2007 revocava l’esonero dal contributo contro la disoccupazione involontaria.
Nel termine assegnato la ricorrente presentava osservazioni, rilevando che il pagamento dell’indennità di preavviso per due dipendenti era dovuto ad un comportamento prudente, per allontanare immediatamente i due dipendenti, in quanto non era possibile proseguire il rapporto di lavoro e sarebbe stato impossibile anche nei confronti del restante personale riammetterli in servizio.
Avverso il decreto ministeriale di revoca dall’esonero dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, sono formulate le seguenti censure:
1) violazione dell’ art. 40 n. 2 del r.d.l. 1827/1935, art 32 L. 264/1949 e 36 DPR 818/1957;violazione dell’art 36 c.2 in relazione anche agli artt. 34 e 35 ccnl 31.10.1935 e dell’art 65 del ccnl 22.5.2003, per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di igiene urbana;eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento e difetto di istruttoria: la ratio della decisione ministeriale si rinviene nel fatto che ai due dipendenti licenziati è stata corrisposta l’indennità di mancato preavviso;questo riconduce il licenziamento nella risoluzione del rapporto per giustificato motivo soggettivo, per cui non sussisterebbe per i dipendenti del consorzio il requisito della stabilità dell’impiego che è presupposto per l’esonero dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
L’Amministrazione non poteva negare la sussistenza del requisito della stabilità sul solo rilievo della corresponsione dell’indennità di mancato preavviso, ma doveva accertare se sussisteva o meno il requisito della stabilità del rapporto di lavoro dei dipendenti del consorzio.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 27 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La questione di fondo che pone la presente controversia riguarda l'interpretazione della normativa in materia di sgravi contributivi (segnatamente l’art 40 del R.D. 1827/1935), che prevedeva l’esonero dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria per gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego.
L’art 36 del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 36, stabilisce poi che "Ai fini dell'applicazione del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, n. 2 e della L 29 aprile 1949, n. 264, art. 32, lett. b), la sussistenza della stabilità d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, è accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima".
Dalla coordinata lettura di tali norme si evince che anche in relazione al personale dipendente delle aziende esercenti pubblici servizi l'esenzione dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria opera soltanto ove ai medesimi sia garantita la stabilità d'impiego e detta stabilità d'impiego, ove non risultante da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico, deve essere accertata dal Ministero competente su domanda del datore di lavoro, con decorrenza dalla data di tale domanda.
2) Nel caso di specie il Ministero ha in un primo tempo riconosciuto l’applicabilità dell’esenzione, per poi revocarla, a seguito di due provvedimenti di licenziamento per giustificati motivi, con corresponsione dell’indennità per mancato preavviso.
Secondo la prevalente e costante interpretazione giurisprudenziale il requisito della stabilità dell'impiego che, ai sensi dell'art. 40 r.d.l. n. 1827/1935, comporta l'esclusione dell'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i dipendenti delle aziende private, sussiste quando ai lavoratori sia riconosciuto un determinato stato giuridico che garantisca loro di non essere costretti a lasciare il posto se non quando ricorra una giusta causa, ex art. 2119 c.c., o dei giustificati motivi, tassativamente stabiliti a priori, attraverso criteri restrittivi.
La stabilità è invece esclusa ogni qual volta la facoltà di recesso del datore di lavoro è limitata a incerte formale astratte e non a concreti e ristretti casi in cui il recesso è lecito.
Nel caso in esame la carenza del requisito è stata dedotta da due provvedimenti di licenziamento per giustificati motivi, con corresponsione dell’indennità di preavviso, senza tuttavia accertare, attraverso l’esame delle norme del contratto collettivo e individuale, se le cause di licenziamento fossero riconducibili a fattispecie predeterminate in maniera tassativa e non a valutazioni datoriali arbitrarie.
Trattandosi, tra l’altro, di un procedimento di revoca del decreto n. 27809 del 9.2.2000, che aveva riconosciuto l’esonero dal contributo DS, al fine di adottare il contrarius actus e quindi negare il riconoscimento del diritto all'esonero contributivo, l’Amministrazione avrebbe dovuto previamente verificare che nei contratti collettivi e individuali non fosse garantita la stabilità di impiego.
L’esame dell’art 36 c. 2 del ccnl 31.10.1995 (ora trasposto nell’art 65 ccnl 22.5.2003), per il personale dipendente delle imprese esercenti servizi di igiene ambientale, che disciplina l’istituto del licenziamento con preavviso e indennità, porta, ad avviso del Collegio invece ad una differente conclusione rispetto a quella cui è pervenuta l’Amministrazione.
Il potere di recesso del datore di lavoro è ivi limitato ad ipotesi ben definite e tassativamente elencate dalle quali può derivare l'estinzione del rapporto di lavoro.
Infatti, detta disposizione prevede tassativamente il licenziamento con preavviso e indennità nelle ipotesi in cui il lavoratore è incorso per tre volte nel corso dei due anni per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di venti giorni o nello stesso periodo di tempo, abbia subito sospensioni per trenta giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui agli artt 34 e 35, puntualmente specificati.
Nella fattispecie, come si evince dai relativi procedimenti disciplinari, ad entrambi i dipendenti licenziati è stata contestata la recidiva infrabiennale per aver subito plurime sanzioni della sospensione per periodi complessivi superiori a venti giorni.
Ne discende l’illegittimità del provvedimento impugnato, per errata applicazione dell’art 40 r.d.l. n. 1827/1935 e per difetto di istruttoria, atteso che la revoca è stata disposta solo sulla base dei due provvedimenti di licenziamento, senza alcun esame dei relativi presupposti e della disciplina contrattuale di riferimento.
3) Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale prot. n. 14/0001060 del 18 gennaio 2008.
Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della controversia.