TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-04-08, n. 201300812
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Testo completo
N. 00812/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01132/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2001, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. N S e P M, con domicilio eletto presso N S in Lecce, via G.A. Ferrari, 5;
contro
Comune di Taranto, rappresentato e difeso dagli avv. A D T, Vincenza D'Elia, e M C, con domicilio eletto presso T F in Lecce, piazzetta Montale, 2;
nei confronti di
G A, n.c.;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Municipale di Taranto n° 519 del 27 Maggio 1999, con cui è stato approvato il progetto dei “lavori di costruzione di un tronco di fognatura nera e sistemazione stradale a servizio del centro urbano, Zona Lama, Via Tulipani”;
- del decreto n° 10 del 20 Agosto 1999 del Commissario Prefettizio del Comune di Taranto, avente ad oggetto “Legge 22 Ottobre 1971 n° 865 - Espropriazione del tratto stradale denominato Via Tulipani per la costruzione di un tronco di fognatura nera”;
- del decreto del Sindaco di Taranto n° 3 del 4 Dicembre 2000, avente ad oggetto “Espropriazione immobili per realizzare tronco di fognatura nera e sistemazione stradale a servizio del centro urbano, Zona Lama Via Tulipani”;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
e per la condanna
del Comune di Taranto, ai sensi dell’art. 2043 codice civile, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di £. 100.000.000, o di quell’altra maggiore o minore determinanda, pari al pregiudizio economico arrecato alle rispettive proprietà private dal mancato rispetto dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 e del D.P. C.N.R. n° 13465 dell’11 Settembre 1995.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 Gennaio 2013 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti Angelo Vantaggiato, in sostituzione degli avv.ti P M e N S, e l'avv.to T F, in sostituzione dell'avv.to M C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I sette ricorrenti – proprietari di immobili siti in Taranto, borgata “Lama”, e già comproprietari di un tratto (p.lle 1384, 1386, 1389 e 1390, foglio 299) della strada denominata “Via Tulipani”, costituita (da una fascia di terreno larga quattro metri, dapprima compattata in terra battuta, e poi bitumata dal Comune di Taranto) per l’accesso alle rispettive proprietà – impugnano: 1) la deliberazione della Giunta Municipale di Taranto n° 519 del 27 Maggio 1999, con cui è stato approvato (ex art. 1 Legge n° 1/1978, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza) il progetto dei “lavori di costruzione di un tronco di fognatura nera e sistemazione stradale a servizio del centro urbano, Zona Lama, Via Tulipani”;2) il decreto n° 10 del 20 Agosto 1999 del Commissario Prefettizio del Comune di Taranto, avente ad oggetto “Legge 22 Ottobre 1971 n° 865 - Espropriazione del tratto stradale denominato Via Tulipani per la costruzione di un tronco di fognatura nera”, statuente l’occupazione temporanea in via d’urgenza di alcune particelle di terreno di loro proprietà;3) il decreto del Sindaco di Taranto n° 3 del 4 Dicembre 2000, avente ad oggetto “Espropriazione immobili per realizzare tronco di fognatura nera e sistemazione stradale a servizio del centro urbano, Zona Lama Via Tulipani”, recante determinazione delle indennità di esproprio da corrispondere agli aventi diritto. Chiedono, altresì, la condanna del Comune di Taranto, ai sensi dell’art. 2043 codice civile, al pagamento in loro favore della somma di £. 100.000.000, o di quell’altra maggiore o minore determinanda, pari al pregiudizio economico (asseritamente) arrecato alle rispettive proprietà private dal mancato rispetto dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 (nuovo codice della strada) e del D.P. C.N.R. n° 13465 dell’11 Settembre 1995 (in ordine alla larghezza minima di nove metri cui si sarebbe dovuta portare la strada de qua in sede di acquisizione al demanio comunale).
A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione dell’art. 14 Legge 11 Febbraio 1994 n° 109 – Incompetenza.
2) Violazione degli artt. 9 e 10 della Legge 22 Ottobre 1971 n° 865, dell’art. 34 della Legge Regionale Pugliese 16 Maggio 1985 n° 27, nonché dei principi che governano la espropriazione per pubblica utilità – Violazione dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 e delle norme relative alla progettazione e alla costruzione delle strade di cui al rapporto 13 Novembre 1998 della Commissione del C.N.R. costituita con decreto del Presidente del C.N.R. n° 13465 dell’11 Settembre 1995.
3) Eccesso di potere.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto, depositando brevi memorie difensive con le quali ha replicato alle argomentazioni dei ricorrenti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza presidenziale n° 146 del 19 Marzo 2012, la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune di Taranto, che ha poi adempiuto depositando in data 4 Maggio 2012 la documentazione richiesta dal Tribunale.
Alla pubblica udienza del 16 Gennaio 2013, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto infondato.
In via preliminare, osserva il Collegio che i ricorrenti, che lamentano l’illegittimità degli atti comunali relativi alla procedura espropriativa in esame, non hanno, però, coltivato l’impugnativa avverso il decreto definitivo di esproprio di talune particelle delle aree di loro proprietà (p.lle 1384, 1386, 1389 e 1390, foglio 299) emesso dal Sindaco di Taranto in data 13 Luglio 2001 contrassegnato dal n° 3/2001, regolarmente loro notificato e, comunque, depositato agli atti del presente giudizio in data 4 Maggio 2012.
Da qui, l’improcedibilità del gravame contro tutti i precedenti atti ablatori, che, sebbene dotati di una autonoma capacità lesiva delle posizioni soggettive degli interessati, non esauriscono la scansione procedimentale, che si conclude definitivamente con il decreto finale di esproprio, che non è stato impugnato.
Il Tribunale rileva, infatti, che l’impugnazione dell’atto presupposto, di per sé lesivo dell’interesse dell’interessato, consente di soprassedere alla impugnativa dell’atto consequenziale, solo nell’ipotesi in cui l’eventuale annullamento del primo sia in grado provocare una automatica caducazione del secondo, vale a dire se il provvedimento successivo abbia carattere meramente esecutivo dell’atto presupposto, ovvero faccia parte di una sequenza procedimentale che lo pone in rapporto di immediata derivazione dall’atto precedente.
Tale situazione non si verifica, invece, - alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile - nel rapporto tra il decreto definitivo di esproprio e i precedenti atti ablatori (dichiarazione di pubblica utilità e provvedimento di occupazione d’urgenza), dal momento che in tal caso il c.d. atto consequenziale è dotato di una sua precisa ed autonoma valenza (lesiva della sfera giuridica dei destinatari), in grado di realizzare il definitivo trasferimento del titolo di proprietà sui beni oggetto del procedimento ablatorio (ex multis: T.A.R. Puglia Lecce, I Sezione, 7 Luglio 2010 n° 1694;Consiglio di Stato, IV Sezione, 27 Marzo 2009 n° 1869).
Pertanto, la domanda impugnatoria interposta dai ricorrenti avverso atti che, seppur lesivi, sono prodromici a quello conclusivo che segna la fine del procedimento ablatorio (decreto di esproprio, oramai inoppugnabile) è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che i predetti non potrebbero giammai conseguire il risultato utile perseguito.
La domanda di risarcimento danni azionata va respinta, perché (a parte ogni questione sulla legittimità dell’attività amministrativa comunale e sulla presenza dell’elemento soggettivo della colpevolezza della P.A.) le parti ricorrenti non hanno minimamente assolto all’onere probatorio di dimostrare (nemmeno tramite perizia di parte o in via indiziaria) di aver subìto effettivamente il pregiudizio economico lamentato, consistente nell’asserito deprezzamento del valore di mercato delle loro proprietà immobiliari ubicate nella borgata “Lama”, in conseguenza dell’inquinamento acustico ed atmosferico (pure indimostrato) che sarebbe stato provocato dalla congestione del traffico veicolare, determinata (secondo l’assunto attoreo) dall’allegato mancato rispetto della larghezza minima (di nove metri), prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 e dal D.P. C.N.R. n° 13465 dell’11 Settembre 1995, cui si sarebbe dovuto portare la strada de qua in sede di acquisizione della stessa al demanio comunale.
Peraltro, risulta incontestato, sul piano fattuale, che la strada in questione (denominata Via Tulipani), anche prima dell’attivazione da parte del Comune resistente del procedimento espropriativo, fungesse in concreto da collegamento carrabile (unico) tra le due strade principali della borgata “Lama” (via Lama e via Circonvallazione dei Fiori).
Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e per la restante parte va respinto, nei sensi sopra precisati.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.