TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2014-12-30, n. 201413335
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N. 13335/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2004, proposto da:
C A, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso Carlo Pereno in Roma, viale dell'Astronomia, 5;
contro
Comune di Ariccia, rappresentato e difeso dall'avv. F L, con domicilio eletto presso F L in Roma, viale Luca Gaurico, 257;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 214 del 24.10.2003
e dei successivi atti impugnati con motivi aggiunti depositati il 29.9.2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ariccia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 214 del 24.10.2003.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :
1). Violazione articoli 7 e 8 L. 241/90;
2). Violazione art. 31 e mancata applicazione art. 27 DPR 380/2001;
3). Violazione e falsa applicazione art. 31 DPR 380/2001.
In data 29.9.2004 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti con cui ha impugnato la ulteriore ordinanza di demolizione n. 236 del 17.11.2003.
In data 25.2.2004 si è costituito il Comune di Ariccia che ha eccepito alcune questioni preliminari.
Infine, il 3.11.2014 il ricorrente ha depositato ultima memoria.
In via preliminare, può prescindersi dalle questioni in rito in quanto il ricorso è manifestamente infondato nel merito.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati anche sulla base dei chiarimenti forniti da controparte.
In particolare :
a). in punto di fatto si tratta di <realizzazione di n. 2 muri in adiacenza dell’immobile principale… che sorreggono una macchinario per la lavorazione del marmo ….>;
b). non si condivide il primo motivo (art. 7 L. 241/90).
Per consolidata regola giurisprudenziale, ampiamente condivisa da questo TAR, l'adozione di provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non deve essere preceduta dal suddetto avviso di inizio del procedimento, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all'esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814;T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797).
Anche da ultimo il Consiglio di Stato ha affermato che nei procedimenti preordinati all’emanazione di ordinanze di demolizione di opere edili abusive non trova applicazione l’obbligo di comunicare l’avvio dell’iter procedimentale, in ragione della natura vincolata del potere repressivo esercitato, che rende di per sé inconfigurabile quale che sia apporto partecipativo, come peraltro previsto dall’ipotesi legislativa recata dall’art. 21 octies della stessa legge n. 241/1990, come introdotto dall’art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 (cfr., CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 4 febbraio 2013 n. 666);
c). ai fini della legittimità della demolizione, poi, non rileva la presenza di un sequestro penale che appunto attiene ad altri fini, diversi da quelli urbanistici;
d). come chiarito dal Comune le opere abusive sono state dettagliatamente evidenziate anche nel rapporto della Polizia municipale (cfr., atti istruttori allegati in giudizio);
e). per le stesse considerazioni già svolte in precedenza sono infondati anche i motivi aggiunti;
f). in ultimo, non rileva la presentazione di domanda di condono che è successiva rispetto agli atti impugnati.
In conclusione, stante la legittimità dell’operato della PA, la completezza dell’istruttoria svolta e l’adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del soccombente.