TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 2021-09-09, n. 202109623

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza collegiale 2021-09-09, n. 202109623
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109623
Data del deposito : 9 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2021

N. 08018/2021 REG.RIC.

N. 09623/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08018/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8018 del 2021, proposto da


D D, rappresentato e difeso dall'avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Regione Veneto non costituito in giudizio;
Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati F B, C D, A M, C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, via Alberico II, 33;

nei confronti

Alessandro Busatta, Caterina Gatto non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

A) della graduatoria regionale del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2020/2023, in cui parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

B) del Decreto dell'UO Cure Primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali n. 12 del 11.05.2021 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito (atto pubblicato nel BURV n. 66 del 14.05.2021, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

C) dei verbali della Commissione di concorso, seppur non conosciuti, ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione nonché dei provvedimenti con i quali sono state nominate le commissioni, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

D) della deliberazione della giunta regionale n. 1295 del 08 settembre 2020 (in Bur n. 138 del 11/09/2020) di approvazione del bando di concorso e dell'avviso pubblico tramite graduatoria riservata ai sensi dell' art. 12 del D.L. n. 35/2019 come convertito in L. n. 60/2019 - ai fini dell'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (triennio 2020-2023) ex D.lgs. n. 368 del 17.08.1999 e s.m.i., nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

E) del bando di concorso ordinario per l'attivazione del corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2020-2023;

F) dell'avviso pubblico per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2020-2023 tramite graduatoria riservata, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.L. n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019 per i medici già abilitati, aventi almeno 24 mesi di anzianità di servizio, anche non continuativi, in funzioni convenzionali previste ex Accordo collettivo nazionale per la medicina generale nei dieci anni antecedenti la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

G) dell'avviso del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 di approvazione del predetto bando, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

H) del Decreto regionale n. 15 del 24.5.2021 con il quale è stata resa pubblica la graduatoria riservata e l'elenco degli esclusi in relazione all'avviso riservato (cosiddetto ex “ Decreto Calabria ”), approvato con DGR 1295/2020 (in BURV n. 71 del 28.5.2021), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

I) dei provvedimenti della Commissione Salute, non conosciuti, di approvazione del riparto regionale dei finanziamenti dei fondi per il triennio formativo 2020/2023;
nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di 3 tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

J) dei provvedimenti, non conosciuti, che hanno approvato i test predisposti dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006, all'uopo nominata trasmettendoli alle Regioni, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

K) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non prevede lo svolgimento di una compiuta procedura di validazione, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

L) del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non consente la possibilità, in ipotesi di necessità del fabbisogno e di capacità formative delle Regioni ulteriori rispetto ai posti banditi, di ulteriori accessi, in ordine di graduatoria, ai soggetti idonei che accettino di frequentare il corso senza riconoscimento della borsa di studio finanche, ove occorra, a mezzo finanziamento proprio di eventuali oneri assicurativi o a titolo di tassa di iscrizione, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

M) del documento approvato dalla Commissione Salute nella seduta del 5 agosto 2020, trasmesso il 7 agosto 2020 avente ad oggetto “ Riparto della quota del fondo sanitario nazionale relativa al 2020 per il finanziamento di borse di studio in medicina generale triennio formativo 2020/2023 ”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

N) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione del Veneto;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che il concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina generale viene bandito annualmente con provvedimento del Ministero della Salute, dal momento che il suo svolgimento deve avvenire in maniera identica e contestuale in tutte le Regioni, salvo poi essere gestito a livello locale.

Considerato che con DGR n. 1295 del 8.9.2020 è stato approvato il bando di concorso ordinario e l’avviso riservato ai fini dell’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2020/2023, ai sensi del D.lgs. n. 368 del 17.08.1999 e s.m.i, e in virtù del decreto del Ministero della Salute del 7.3.2006;
il provvedimento è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 138 del 11.9.2020;

Atteso che, con separato avviso, sono stati previsti 80 posti senza borsa ai fini dell’accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale in favore dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che fossero stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale;

Rilevato che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi n. 81 del 16.10.2020, l’avviso relativo alla pubblicazione dei bandi regionali per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale 2020/23;

Considerato che la prova è consistita nella somministrazione di un questionario di 100 domande a risposta multipla, su argomenti di medicina clinica, con unica risposta esatta per singolo quesito, in ossequio a quanto stabilito dal D.M. 07.03.2006;

Considerato che, con Decreto dell’UO Cure Primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali n. 12 del 11.05.2021 della Regione Veneto è stata approvata la graduatoria di merito regionale, di cui 85 sono i vincitori, ed il provvedimento è stato pubblicato nel Burv n. 66 del 14.5.2021;

Rilevato che l’odierno esponente è stato ritenuto idoneo alla frequentazione del corso di formazione, con il punteggio di 68 su 100, ma non ammesso alla frequentazione del corso stesso, essendosi collocata al posto n. 222 in graduatoria;

Visto il ricorso, notificato in data 12 luglio 2021, con cui l’esponente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, previa sospensione degli effetti, ed in particolare “della graduatoria regionale del concorso per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2020/2023, in cui parte ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche, nonché, ove occorra, dei

relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati”;

Ritenuto che, in relazione alla natura della controversia e all’elevato numero di controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Veneto dal quale risulti:

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. il nome del ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4. l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata;

5. l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”;

6. l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso, nonché l’elenco nominativo dei controinteressati;

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Veneto ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione Terza Quater del T.A.R.

Si prescrive, inoltre, che la Regione Veneto intimata:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”;
in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

Ritenuto che le spese della notificazione per pubblici proclami in via telematica seguono come per legge;

Ritenuto di dover rinviare la trattazione della domanda cautelare e dell’istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. comma 2 alla camera di consiglio del 26 ottobre 2021;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi