TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-07-05, n. 202209158
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Testo completo
Pubblicato il 05/07/2022
N. 09158/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03797/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3797 del 2022, proposto da
GUIDO CARONI con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv.ti A B e R B che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. A F S che la rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti
DAFNE GUITALDI e FRANCESCO COLADONATO con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Stefano Margutti che li rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
del provvedimento n. 172012 del 09/11/21, con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza di accesso generalizzato presentata dal ricorrente il 14/10/21,
per l’accertamento del diritto di accesso generalizzato ex art. 5 comma 2 d. lgs. n. 33/13 agli atti oggetto della predetta istanza
e per la condanna di Roma Capitale ad esibire e rilasciare copia degli atti in questione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe indicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2022 il dott. M F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 25/03/22 e depositato il 06/04/22 G C ha impugnato il provvedimento n. 172012 del 09/11/21, con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza di accesso generalizzato presentata dal ricorrente il 14/10/21, ed ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso generalizzato ex art. 5 comma 2 d. lgs. n. 33/13 agli atti oggetto della predetta istanza e la condanna di Roma Capitale ad esibire e rilasciare copia degli atti in questione.
Roma Capitale, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 07/04/22, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Anche i controinteressati D G e Francesco Coladonato, costituitisi in giudizio con comparsa depositata in data 08/04/22, hanno concluso per la reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 20/06/22 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
G C impugna il provvedimento n. 172012 del 09/11/21, con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza di accesso generalizzato presentata dal ricorrente il 14/10/21, e chiede l’accertamento del diritto di accesso generalizzato ex art. 5 comma 2 d. lgs. n. 33/13 agli atti oggetto della predetta istanza e la condanna di Roma Capitale ad esibire e rilasciare copia degli atti in questione.
Con l’istanza in esame il ricorrente ha chiesto di accedere ai seguenti atti:
- “ verbale di intervento, fotografie ed eventuale documentazione acquisita in occasione del sopralluogo della Polizia Municipale avvenuto in data 18.9.2020, in via Silicella, 32 presso la proprietà a, 32 di proprietà della sig.ra D G ”;
“ documentazione tecnica/titoli eventualmente concessi afferenti i lavori eseguiti presso la proprietà della sig.ra D G ”.
Con il provvedimento del 09/11/21 Roma Capitale ha negato l’accesso ritenendo che gli atti richiesti non siano soggetti a pubblicazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 d. lgs. n. 33/13 e che nella fattispecie non sia configurabile l’ipotesi di cui all’articolo 5 comma 2 del medesimo testo normativo.
Con una serie di censure, tra loro connesse, parte ricorrente prospetta:
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. n. 241/90 e 5 comma 2 d. lgs. n. 33/13 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria ed errore sui presupposti in quanto il gravato diniego sarebbe caratterizzato da motivazione carente ed incongrua. In particolare, sarebbe erroneo il riferimento del provvedimento alla mancata pubblicazione obbligatoria degli atti oggetto della richiesta di accesso in quanto nella fattispecie sarebbe stato esercitato l’accesso generalizzato (art. 5 comma 2 d. lgs. n. 33/13) e non civico (art. 5 comma 1 d. lgs. n. 33/13). Del tutto generica, poi, sarebbe l’affermazione relativa all’insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 5 comma 2 d. lgs. n. 33/13 (prima doglianza);
- la violazione degli art. 97 Cost. e 1, 5 e 5 bis d. lgs. n. 33/13 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto nella fattispecie, contrariamente a quanto dedotto nel provvedimento impugnato, sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento dell’accesso generalizzato dal momento che l’art. 5 comma 2 d. lgs. n. 33/13 non richiederebbe alcuna motivazione dell’istanza di accesso né alcuna specifica legittimazione soggettiva del richiedente né nella fattispecie ricorrerebbe alcuno dei limiti previsti dall’art. 5 bis d. lgs. n. 33/13, da ritenersi, comunque, di stretta interpretazione (seconda doglianza);
- la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90 e del giusto procedimento perché il gravato provvedimento di diniego di accesso non sarebbe stato preceduto dal preavviso di rigetto (terza doglianza).
I motivi sono infondati.
Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, il rito ex art. 116 c.p.a. ha i caratteri di un “giudizio sul rapporto” come desumibile dalla riconducibilità di tale giudizio alla giurisdizione esclusiva ex art. 133 comma 1 c.p.a. e dallo stesso art. 116 comma 4 c.p.a. laddove evidenzia che il giudice ordina l’esibizione degli atti richiesti “sussistendone i presupposti” che, quindi, devono essere oggetto di espresso accertamento giurisdizionale.
Pertanto, il giudizio sull’accesso “ è rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione, alla luce dei parametri normativi e indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il diniego ” (così Cons. Stato n. 6656/21;nello stesso senso Cons. Stato n. 1426/21, Cons. Stato n. 6657/2020).
Ne consegue che proprio perché il giudizio ha ad oggetto l’accertamento della sussistenza del diritto e di eventuale limiti allo stesso, in tale giudizio possono trovare ingresso anche argomenti non esplicitati dall’amministrazione nel provvedimento di diniego dell’accesso (Cons. Stato n. 1717/21 e sentenze in precedenza richiamate).
Pertanto, il prospettato difetto motivazionale, oggetto della prima censura, non costituisce elemento significativo ai fini dell’accoglimento del ricorso al pari dell’inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione dedotta da parte ricorrente nella comparsa conclusionale.
Sempre la natura di giudizio sul rapporto, finalizzato ad accertare l’esistenza o meno dei presupposti per l’esercizio del diritto di accesso, induce il Tribunale a ritenere non rilevante, ai fini della fondatezza del gravame, il vizio procedimentale dedotto con la terza censura e relativo alla mancata comunicazione del preavviso ex art. 10 bis l. n. 241/90.
Con riferimento, poi, al merito del gravame e a quanto, in particolare, prospettato con la seconda censura il Tribunale rileva che:
- nella fattispecie, come emerge dall’intestazione dell’istanza trasmessa il 14/10/21 e dal contenuto del ricorso, il ricorrente ha esercitato l’accesso generalizzato ex art. 5 comma 2 d. lgs. n. 241/90 ovvero l’accesso ad atti che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- in ogni caso, nessuna norma prevede la pubblicazione degli atti oggetto dell’istanza di accesso se si considera che l’art. 20 comma 6 d.p.r. n. 380/01 prevede la pubblicazione, per altro sull’albo pretorio del Comune e non già in Amministrazione trasparente, del solo “rilascio” del permesso di costruire e non già del permesso di costruire stesso;
- inquadrata la fattispecie nell’ambito dell’accesso generalizzato ex art. 5 comma 2 d. lgs. n. 33/13, il Tribunale ritiene che l’accesso in questione sia precluso dal limite di cui all’art. 5 bis comma 2 lettera a) d. lgs. n. 33/13 e, precisamente, dall’esistenza di un “pregiudizio concreto” per la “protezione dei dati personali” dei controinteressati;
- ai fini di tale valutazione, deve essere considerata l’elevata diffusività dell’utilizzo degli atti ottenuti a seguito della richiesta di accesso generalizzato come desumibile dagli artt. 3, 7 e 7 bis d. lgs. n. 33/13 che consentono la libera utilizzazione e riutilizzazione di tali atti “ senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità ” (art. 7 d. lgs. n. 33/13 richiamato dall’art. 3 del medesimo testo normativo);
- l’acquisizione, tramite accesso generalizzato, del “ verbale di intervento, fotografie ed eventuale documentazione acquisita in occasione del sopralluogo della Polizia Municipale avvenuto in data 18.9.2020… presso la proprietà a, 32 di proprietà della sig.ra D G ” e della “ documentazione tecnica/titoli eventualmente concessi afferenti i lavori eseguiti presso la proprietà della sig.ra D G ” ha ad oggetto una pluralità di dati personali dei controinteressati desumibili da una serie di elementi quali generalità, indirizzi, numeri di telefono, qualità in relazione alla quale è effettuato l’intervento (proprietario, usufruttuario ecc.), data d’inizio e fine lavori, gratuità o meno dell’intervento edilizio, destinazione d’uso dell’immobile, collocazione e gli ambienti della loro abitazione, esistenza di possibili procedimenti repressivi in materia edilizia ed altri dati la cui divulgazione potrebbe arrecare un pregiudizio concreto ai controinteressati stessi;
- nello stesso senso, in più occasioni il Garante della Privacy, adito dai vari responsabili della prevenzione della corruzione nell’ambito del procedimento di riesame del diniego di accesso generalizzato previsto dall’art. 5 comma 7 d. lgs. n. 33/13, ha ritenuto che l’accesso generalizzato agli atti in materia edilizia possa essere foriero di pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali specificando, in particolare, che:
1) l’accesso a “« copia della comunicazione di avvio del procedimento» attivato a seguito della denuncia dell'istante per opere edilizie realizzate in difformità alla normativa vigente da parte di altro soggetto (procedura peraltro archiviata dal Comune destinatario dell'accesso), unita al citato regime di pubblicità degli atti oggetto dell'accesso civico, potrebbe integrare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art.