TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-03-06, n. 201900141

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-03-06, n. 201900141
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900141
Data del deposito : 6 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2019

N. 00141/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00540/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 540 del 2018, proposto da:
I Pro S.r.l. t.p., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F D M e B S, con domicilio eletto presso lo studio F D M in Milano, via E. Visconti Venosta, n. 7;

contro

Viva Servizi S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato R P, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Ancona, Via del Commercio n. 29 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sirfin S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G L e F P, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cosenza, Via Isonzo 2/M e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell'atto a contrarre adottato da Multiservizi S.p.A. il 10 luglio 2018 e la successiva richiesta di offerta per il servizio di gestione, elaborazione buste paga e relativi documenti connessi – CIG 7573985A23, adottata da Multiservizi S.p.A. il 19 luglio 2018 con prot. n. 2018/0017453 e relativi allegati;

- dell'atto di individuazione della Commissione giudicatrice adottato da Multiservizi S.p.A. il 2 agosto 2018, i successivi verbali di gara e della documentazione di gara;

- dell'affidamento a Sirfin S.p.A. del servizio posto a gara, con nota del 1 ottobre 2018, prot. n. 2018/22723, pubblicato in data non nota sul sito internet della Stazione appaltante e mai comunicato da quest'ultima alla Società attrice, conosciuto dalla ricorrente in data 11 ottobre 2018 come certificato da contestuale istanza di accesso agli atti;

- del contratto stipulato o stipulando tra Multiservizi S.p.A. e Sirfin S.p.A.;

- della mancata esclusione dalla selezione di Sirfin S.p.A.;

- dell'accesso solo parziale agli atti di gara concesso alla Società ricorrente con nota di Multiservizi S.p.A. del 6 novembre 2018, prot. n. 2018/26116;

- di tutti gli atti antecedenti, successivi e/o comunque connessi a quelli sin qui elencati,

nonché:

per la conseguente condanna

di Multiservizi S.p.A. al risarcimento in forma specifica tramite il subentro nel contratto di gestione del servizio posto a gara o, in subordine, per equivalente economico

e, in ogni caso:

salva istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.

per l'esibizione dell'integrale documentazione relativa alla gara e all'aggiudicazione del servizio di cui alla procedura CIG 7573985A23.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Viva Servizi S.p.A e di Sirfin S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società Viva Servizi S.p.A.(fino al 29 ottobre 2018 denominata Multiservizi S.p.A), società in house a totale capitale pubblico, affidataria della gestione unica del Servizio Idrico Integrato (42 Comuni della Provincia di Ancona e 2 Comuni della Provincia di Macerata) ha indetto apposita procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di gestione, elaborazione buste paga e relativi documenti connessi”, per il periodo 1 gennaio 2019-31 dicembre 2020. Con successiva nota del 22 giugno 2018 è stata inviata a n. 7 ditte la richiesta di informazioni diretta alla loro prequalificazione.

Quindi con nota del 19 luglio 2018 è stata inviata la richiesta di offerta alle Ditte che, a seguito di riscontro alla sopra citata nota, sono risultate in possesso dei requisiti richiesti.

Entro il termine di scadenza fissato per il 1 agosto 2018 sono pervenute le offerte di quattro ditte: - I Pro S.r.l. t.p. (di seguito anche I) in RTI con Aga S.r.l, Sirfin S.p.A, Teamsystem Service S.r.l. e Cenasp S.p.A.

La Commissione Interna preposta all’apertura dei plichi relativi alle procedure ha provveduto all’apertura delle buste A denominate “documentazione amministrativa e proposta tecnica”. A seguito della verifica della documentazione amministrativa prodotta, le ditte partecipanti sono risultate tutte ammesse alla procedura di gara.

I, odierna ricorrente, produceva, unitamente alla documentazione richiesta, una nota con la quale si evidenziava che: il servizio di che trattasi ricomprende necessariamente attività riservate, in forza dell’art. 1 della Legge n. 12 del 1979, ai soli soggetti iscritti all’albo dei consulenti del lavoro, ovvero in albi assimilabili, nonché alle sole società tra professionisti e che doveva quindi essere ritenuto illegittimo l’affidamento del servizio di che trattasi a società commerciali non in associazione temporanea di imprese con soggetti iscritti all’albo o società tra professionisti.

La Commissione Giudicatrice, in data 7 settembre 2018, ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche ed economiche. Si è classificata prima la controinteressata Sirfin S.p.A e seconda la ricorrente.

La ricorrente I (società di professionisti a responsabilità limitata che ha partecipato in ATI con Aga S.r.l., società commerciale) impugna l’aggiudicazione a favore della controinteressata.

In particolare, premettendo la tempestività del proprio ricorso, deduce la violazione degli artt. 1 e ss. della legge n. 12 del 1979, degli artt. 1, 2, 9, 10 della legge n. 183 del 2011 e degli artt. 2229 e 2232 del codice civile.

Previa illustrazione della giurisprudenza in materia, osserva che l’art. 1 della legge n. 12 del 1979 riserva gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai soggetti che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della stessa legge. La richiesta di offerta includerebbe attività riservate che non possono essere svolte da società commerciali, quali l’aggiudicataria.

Con il secondo motivo la ricorrente chiede l’esclusione dell’aggiudicataria per non avere essa prodotto, entro i 7 giorni previsti dalla legge di gara, i documenti integrativi richiesti dalla Stazione appaltante dopo l’aggiudicazione provvisoria.

Lamenta altresì l’accesso solo parziale agli atti concesso dalla Stazione appaltante e chiede il risarcimento in forma specifica o per equivalente.

Si sono costituiti Viva Servizi S.p.A. e la controinteressata, eccependo la tardività del ricorso e chiedendone comunque il rigetto.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione nella pubblica udienza del 5 gennaio 2019.

1 Devono preliminarmente essere trattate le eccezioni di tardività dedotta dalla Stazione appaltante e dalla controinteressata.

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