TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2011-03-31, n. 201100294
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N. 00294/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2010, proposto da:
Delikate Enterprises Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti F C, M S e L C, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. A R, via Andrea Galassi n. 2;
contro
il Comune di Golfo Aranci, in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. L G ed E S, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del secondo, via Maddalena n. 40;
nei confronti di
Il Golfo degli Aranci Srl, in persona del legale rappresentante p.t.,
Stu Golfo Aranci Spa, in persona del legale rappresentante p.t.,
non costituite in giudizio;
per l'accertamento
dell'avvenuta decadenza della Convenzione Urbanistica S'Abba e Sa Pedra del 18.2.1990 per fatto e colpa del Comune di Golfo Aranci;
e per la conseguente condanna
del Comune di Golfo Aranci alla restituzione dei terreni per standard ricevuti per cessione gratuita e della polizza Maa Assicurazioni per lire 3.619.200.000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal Comune di Golfo Aranci;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2011 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, notificato il 19 aprile 2010 e depositato il successivo giorno 22, la società ricorrente espone quanto segue.
In data 17 febbraio 1990 la società Immobinvest srl stipulava con il Comune di Golfo Aranci una convenzione urbanistica per la lottizzazione dei terreni di sua proprietà, siti in località S’Abba e Sa Pedra (meglio specificati nei dati catastali nell’atto introduttivo del giudizio).
Tale convenzione scaturiva dal piano di lottizzazione approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 55 del 25 novembre 1989.
All’atto della stipula della convenzione la lottizzante consegnava al comune una fideiussione assicurativa della MAA Assicurazioni, a garanzia degli impegni assunti, per lire 3.619.200.000.
Con l’atto convenzionale, infatti, la società lottizzante si era assunta l’obbligo di eseguire le opere di urbanizzazione primaria (art. 3), e di cedere gratuitamente al comune le aree standard necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria e per la viabilità.
Le opere di urbanizzazione primaria dovevano essere realizzate nel termine di 10 anni dalla trascrizione della convenzione.
Il medesimo termine di 10 anni era inoltre previsto per l’ultimazione di tutti gli edifici previsti nel piano.
Per contro, il Comune di Golfo Aranci si impegnava a rilasciare tutte le concessioni edilizie necessaria per l’attuazione del piano di lottizzazione.
Fin dal 1991 la società Il Golfo degli Aranci srl, incorporante la Immobinvest srl, avviava l’esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Su richiesta del Comune (nota n. 6637 del 4 dicembre 1991), la lottizzante autorizzava l’occupazione, la presa in possesso e l’utilizzo immediato dei terreni per standard come da convenzione (nota del 3 febbraio 1992).
In data 25 marzo 1994 veniva stipulato l’atto di cessione delle aree.
In tale occasione, sempre secondo la prospettazione della ricorrente, ci si avvedeva che il Comune aveva delimitato e occupato aree per una estensione maggiore di quella prevista in convenzione (mq. 119.924 invece di mq. 101.000).
Di qui, a suo avviso, la necessità di una variante di piano per una nuova delimitazione delle aree standard, nonchè la modifica dei tracciati delle opere di urbanizzazione e della consistenza dei lotti edificabili.
Nel corso del 1994 la società Il Golfo degli Aranci Srl presentava agli uffici comunali le domande di concessione edilizia per la realizzazione degli immobili previsti, ma il Comune, da un lato, ometteva di rilasciare i relativi titoli e, dall’altro, non adottava alcuna variante al piano.
In data 29 gennaio 2000 la società Il Golfo degli Aranci srl chiedeva una proroga di 3 anni per il completamento delle opere di urbanizzazione (che asseriva di non aver potuto tempestivamente completare per causa imputabile al Comune) e, nuovamente, l’adozione di una variane di piano per regolarizzare la maggior cessione di terreni destinati a standards rispetto a quelli previsti in convenzione.
Anche tale nota rimaneva senza riscontro.
Con nota n. 5655 del 24 maggio 2002 il Comune di Golfo Aranci comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza della convenzione e di escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia delle opere di urbanizzazione.
Con atto del 14 agosto 2002 la società Il Golfo degli Aranci, avvalendosi della clausola compromissoria, promuoveva giudizio arbitrale.
Con lettera n. 13362 dell’11 dicembre 2002 il Comune di Golfo Aranci comunicava alla ricorrente che con deliberazione n. 55 del 22.10.2001 il Consiglio comunale aveva deciso di procedere alla costituzione di una società di trasformazione urbana ai sensi dell’art. 120 del D.Lgvo 18 agosto 2000 n. 267, e che era stato avviato il procedimento per l’espropriazione delle aree di pertinenza della costituenda società, tra le quali quelle già oggetto del piano in questione da ritenersi decaduto.
In data 16 agosto 2005 la società Il Golfo degli Aranci notificava al Comune di Golfo Aranci di aver ceduto alla Delikate Enterprises srl, odierna ricorrente, tutti i diritti e crediti annessi e connessi all’arbitrato e discendenti dalla sentenza arbitrale e tutti i diritti discendenti, connessi e derivanti dalla convenzione.
Con lodo del 16 giugno 2005 il Collegio Arbitrale ha stabilito:
che, in mancanza della realizzazione delle opere di urbanizzazione, il piano di lottizzazione di cui alla convenzione stipulata il 17 dicembre 1990 è diventato inefficace per il decorso di 10 anni decorrenti dal 23.12.1989;
che la pretesa del Comune di procedere all’incameramento della cauzione non poteva essere accolta;
che la perdita di efficacia del PdL, connessa alla sua mancata attuazione, comportava il venir meno della causa giustificativa degli atti di cessione dei terreni da parte del lottizzante;
Con nota n. 2831 del 28 febbraio 2006 il Comune di Golfo Aranci comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento di espropriazione per pubblica utilità degli immobili costituenti l’ambito di intervento della “Golfo Aranci S.p.A. – Società di Trasformazione Urbana”.
Successivamente il Comune di Golfo Aranci impugnava il Lodo arbitrale nanti la Corte d’Appello di Cagliari che, con sentenza n. 202 del 19 giugno 2007, lo dichiarava nulla per non compremettibilità ad arbitri delle questioni sollevate, rinvenendo nella fattispecie un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
A seguito e per effetto di tale sentenza, con nota n. 135 del 9 ottobre 2007 la STU Golfo Aranci Spa comunicava l’interruzione del procedimento espropriativo, ritenendo che la Delikate Enterprises Srl non fosse l’effettiva proprietaria delle aree.
Con sentenza n. 62/2008, poi, il Tribunale di Tempio Pausania, adito dalla Delikate Enterprises Srl per la restituzione delle aree cedute in esecuzione della convenzione, rigettava la domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Con nota del 31 luglio 2009 la ricorrente diffidava il Comune ala restituzione delle stesse invitandolo ad eseguire le formalità necessarie alla regolarizzazione delle proprietà.
Non avendo ottenuto riscontro, con il presente gravame la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’intervenuta decadenza della convenzione per fatto imputabile al comune, con conseguente declaratoria del suo diritto di proprietà sulle ex aree standard, nonché la restituzione dell’originale dello polizza fideiussoria MAA Assicurazioni.
Con risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata esecuzione della convenzione e vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Golfo Aranci che, con articolata memoria difensiva, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
Con contestuale domanda riconvenzionale, peraltro, il Comune di Golfo Aranci ha chiesto la declaratoria del diritto del Comune a ritenere la proprietà delle aree cedute dal lottizzante gratuitamente a standards in forza della convenzione e del successivo atto di cessione, nonché le opere di urbanizzazione che risultassero eventualmente già realizzate e gli oneri di urbanizzazione eventualmente già corrisposti.
In vista dell’udienza di trattazione, con memoria depositata il 12 gennaio 2011, la ricorrente ha replicato alle difese comunali insistendo nelle già rassegnate conclusioni di accoglimento.
Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2011, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
La delibera del Consiglio comunale di Golfo Aranci, di approvazione definitiva del piano di lottizzazione per cui è causa, è la n. 55 del 25.11.1989.
La convenzione di lottizzazione, stipulata in data 17.2.1990 ai fini della sua attuazione, dettava due distinti termini:
1) all’articolo 4 prevedeva che le opere di urbanizzazione andavano “realizzate entro 10 (dieci) anni dalla trascrizione della presente Convenzione”, ad eccezione delle opere di depurazione che devono essere realizzate prima della costruzione degli edifici destinati a residenza;
2) all’articolo 11 prevedeva, poi, che “il termine stabilito per l’esecuzione ed il completamento di tutti gli edifici previsti nel P.L.C., è fissato in anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di approvazione della lottizzazione da parte dei competenti organi regionali”.
Alla luce di tali prescrizioni, e in relazione al quadro normativo di riferimento, occorre anzitutto procedere a verificare la perdurante efficacia, ovvero l’avvenuta decadenza, del piano di lottizzazione in questione.
Ciò impone, anzitutto, la necessità di individuare con precisione la data di decorrenza dell’efficacia del medesimo piano.
La questione va risolta alla luce delle disposizioni di legge dettate dalla Regione Autonoma della Sardegna che, in base al proprio Statuto, ha competenza primaria in materia di edilizia e di urbanistica.
L’art. 24 della legge regionale 19 maggio 1981 n. 17, intitolato approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione, così recita:
“Il controllo dell’Assessorato regionale competente in materia di urbanistica sugli strumenti urbanistici di attuazione di cui alla lettera e) del precedente articolo 21 è successivo ed eventuale.
Se entro trenta giorni dalla definitiva approvazione da parte dell’organo di controllo sugli atti degli enti locali, l’Assessorato non formula osservazioni, gli atti stessi devono intendersi definitivamente approvati anche da parte dell’organo urbanistico della Regione Sarda.”
In applicazione della citata disposizione il CO.CI.CO. di Tempio, dopo aver eseguito il controllo di legittimità di propria competenza, con la nota prot. n. 20898 del 19.12.1989 trasmetteva gli atti all’Assessorato regionale agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica per il controllo “eventuale” di cui alla su riportata disposizione.
Da tale data è, quindi, cominciato a decorrere il termine di trenta giorni per l’esame degli atti da parte dell’Assessorato;per il completamento del procedimento sarebbe stato quindi necessario o un provvedimento espresso da parte dell’Assessorato oppure il comportamento inerte dello stesso protratto per trenta giorni, cui la norma riconnette il valore di silenzio significativo di approvazione.
Nel caso di specie non vi è stato né l’uno né l’altro.
Non vi è stato un pronunciamento espresso dell’Assessorato e neppure un comportamento di inerzia, significativa, di trenta giorni.
Appena tre giorni dopo la data (19.12.1989) di invio degli atti all’Assessorato è entrata in vigore la legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45, che ha modificato il procedimento di formazione dei piani attuativi (artt. 20 e 21) ed abrogato (art.39) la legge regionale n. 17 del 1981.
Il comportamento inerte dell’Assessorato è durato, quindi, appena tre giorni, in quanto successivamente all’entrata in vigore della nuova legge regionale, per il principio del tempus regit actum, non può più parlarsi di silenzio significativo, stante il venir meno (per abrogazione) della norma che lo disciplinava.
La vicenda va, quindi, considerata alla luce del quadro normativo risultante dalle due citate leggi regionali, nella vigenza delle quali si è svolto il procedimento di formazione del piano di lottizzazione.
Con la nuova legge regionale n. 45/89 è stato eliminato il controllo di merito da parte dell’Assessorato dell’Urbanistica (art. 30 comma 5°), mentre la disciplina sul controllo di legittimità degli strumenti urbanistici Comunali è stata in parte modificata, con la previsione di una sezione specializzata in materia urbanistica, da insediare presso il CO.RE.CO per il controllo degli strumenti urbanistici generali (art.30, commi 1 e 2), e presso i CO.CI.CO. per il controllo degli strumenti urbanistici attuativi (art.30, commi 3 e 4) .
Tuttavia, fino alla costituzione delle sezioni specializzate in materia urbanistica, la norma transitoria di cui all’art. 37 ha previsto che il controllo di legittimità degli strumenti attuativi continui ad esser esercitato dai CO.CI.CO.
In virtù delle citate disposizioni deve ritenersi che la fase del controllo di merito da parte dell’Assessorato sul piano di lottizzazione non si è conclusa (secondo lo schema dettato dall’art. 24 della l.r. 17/81) ed ora, in base alla nuova disciplina (art. 20 e 21 della l.r. 45/89), non è più necessaria.
Poiché la fase del controllo di legittimità si era conclusa con la decisione del CO.CI.CO. di Tempio espressa nella seduta del 19.12.1989, deve ritenersi che non sia necessario riproporre il controllo di legittimità secondo la nuova disciplina, sia perché quello precedente costituiva un autonomo procedimento conclusosi secondo la disciplina allora in vigore (tempus regit actum), e sia perché non avrebbe alcun senso logico riproporre il controllo dopo tre giorni da quello appena concluso, di fronte allo stesso organo di controllo con identica composizione.
Ritiene dunque il Collegio che il PdL abbia quindi acquisito efficacia con l’entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45, quando il procedimento in itinere, relativo al controllo di merito di competenza dell’assessorato dell’Urbanistica, si è definitivamente interrotto con l’abrogazione della norma di supporto che lo richiedeva e lo disciplinava, e si è stabilito (con la legge in questione) che la fase di esame da parte dell’Assessorato non sia più ammissibile.
Dunque l’efficacia del PdL ha avuto inizio a partire dal 23.12.1989.
Il richiamo, da parte della società istante, al termine di cui all’art. 4 (10 anni dalla trascrizione della Convenzione avvenuta il 7 marzo 1990) non appare pertinente alla pretesa avanzata dalla stessa, circa l’ottenimento di una dichiarazione di perdurante validità del piano di lottizzazione.
Detto articolo attiene al particolare aspetto della ultimazione delle opere di urbanizzazione, in una situazione di incompleta esecuzione delle stesse con la contemporanea realizzazione degli edifici residenziali previsti nel piano.
Trattasi di una eccezione, al termine previsto dal richiamato art. 11 per la completa attuazione del P.D.L., che non può comportare la violazione delle disposizioni di legge in materia (sul termine massimo di 10 anni di validità del piano di lottizzazione), come, peraltro, precisato nello stesso articolo con l’inciso “salvo le disposizioni vigenti in materia”.
La regola contrattuale non può pertanto che riguardare dei limitati lavori di completamento, quali la bitumatura delle strade e la sistemazione dei marciapiedi, opere indicate nell’articolo, nonché la rifinitura delle opere di urbanizzazione.
Il termine massimo di dieci anni di validità del piano di lottizzazione, stabilito dall’art.16, comma 5°, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 per i piani particolareggiati ma valevole anche per i piani di lottizzazione, non è suscettibile di deroga neppure sull’accordo delle parti e decorre dalla data di completamento del complesso procedimento di formazione del piano attuativo (Cons. Stato, sez. IV, 11.3.2003, n. 1315;TAR Sardegna, 18.8.2003, n. 1033).
La convenzione è infatti un atto accessorio al piano di lottizzazione, per la regolazione dei rapporti tra lottizzante e comune con riferimento agli adempimenti derivanti dalla lottizzazione dell’ area, che non può incidere sulla validità massima, prevista in legge, del piano di lottizzazione.
La clausola contrattuale di cui all’art. 4 non può che attenere al limitato aspetto su indicato, diversamente interpretata si porrebbe in contrasto con la disposizione inderogabile di cui al citato articolo 16 e sarebbe quindi nulla.
Per il principio di conservazione dei negozi giuridici, ritiene il Collegio che a detto articolo possa essere attribuita solo la su riferita interpretazione.
Per giurisprudenza pacifica, il piano di lottizzazione perde efficacia alla scadenza del termine massimo di dieci anni o nel minor termine previsto per la sua attuazione, così come avviene per il piano particolareggiato, essendo indifferente, a tali fini, che si tratti di uno strumento attuativo di iniziativa privata o di iniziativa pubblica ( Cfr Cons Stato, IV Sez.: 25 luglio 2001 n. 4074, e 1315/03 e 286/99 cit;TAR Calabria, Catanzaro, 16.3.2004 n. 621;TAR Lazio, sez. 2^, 11.2.2004, n. 1286;TAR Abruzzo, L’Aquila, 27.12.1999, n. 764).
Negli stessi termini si è pronunciato il TAR Sardegna con la sentenza 18.8.2003, n. 1033, nella quale ha affermato che anche per i piani di lottizzazione vale sia la norma sulla durata decennale che la norma sulla decadenza o inefficacia del piano per la parte inattuata (entrambe dettate per i piani particolareggiati rispettivamente dagli artt. 16 comma 5 e 17 comma 1 L. 17 agosto 1942 n. 1150) e che il termine di dieci anni per l' esecuzione delle opere di urbanizzazione poste a carico del lottizzante deve considerarsi come termine massimo da inserire in convenzione.
Orbene, nell’area interessata dal piano non sono state realizzate, ma risultano essere state appena avviate, le opere di urbanizzazione entro il termine di efficacia del piano, che pertanto deve ritenersi decaduto il 23.12.1999.
Tale circostanza rende altresì superfluo, per insussistenza del necessario presupposto di fatto, l’esame, da parte del Collegio, della questione giuridica, controversa peraltro in giurisprudenza, circa la possibilità della realizzazione degli edifici residenziali nonostante la scadenza dei dieci anni di validità del PdL, nelle ipotesi in cui risultino realizzate, entro il detto termine, tutte le opere di urbanizzazione primaria.
In ordine alla esaminata questione della validità del piano non gioca alcun ruolo, perché tardiva, la richiesta di proroga del 29 gennaio 2000.
La domanda di proroga, anche ove fosse stata giustificata da oggettive difficoltà nell’attuazione del PdL non dipendenti dalla volontà della società lottizzante, non avrebbe potuto essere accolta da parte del Comune perché proposta dopo la scadenza del termine di efficacia del piano di lottizzazione.
Infatti la proroga di un piano di lottizzazione non può intervenire se l' atto da prorogare è già scaduto ( C.G.A. 25.1. 1990, n. 2;TAR Calabria, Catanzaro, 4.3.2002, n. 491;TAR Umbria, Perugia, 21.12.1996, n. 554;TAR Lombardia Brescia, 8.10.1991, n. 690;TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 19.12 1994, n. 989).
Pertanto poiché l’efficacia del PdL ha avuto inizio a partire dal 23.12.1989, la domanda di proroga, presentata il 29.1.2000 dalla società Il Golfo degli Aranci, è intervenuta quando il piano aveva perso efficacia per il decorso del termine massimo di validità di dieci anni.
Per completezza si può aggiungere che, anche qualora la richiesta di proroga fosse intervenuta durante la vigenza del piano, tuttavia da ciò non sarebbe conseguito il diritto del lottizzante ad ottenere la proroga, ma semplicemente egli avrebbe avuto una posizione giuridica di interesse legittimo al corretto esercizio da parte del Comune del potere discrezionale di esame e pronuncia sulla richiesta;richiesta che però poteva fondarsi solo su oggettive ragioni impeditive dell’attuazione del piano nel termine previsto, in alcun modo dipendenti dalla volontà del lottizzante.
Con il ricorso il esame la società Delikate Enterprises Srl chiede, a fini risarcitori, l’accertamento della responsabilità del Comune di Golfo Aranci per l’avvenuta decadenza del piano.
Ad avviso del Collegio tale responsabilità non sussiste.
Anzitutto, dalle difese comunali (allegati 10 e 11) si rileva che la richiesta delle concessioni edilizie inoltrata dalla ricorrente per la realizzazione degli edifici non è rimasta senza riscontro.
Per le opere di urbanizzazione era stata rilasciata la concessione n. 13/90 del 18 aprile 1990.
Con le note n. 5389 e 5390 del 27 settembre 1994 relative rispettivamente alle costruzioni sui lotti D05 e D06, il Comune di Golfo Aranci aveva richiesto alla Acros srl (che aveva incorporato la Immobinvest srl, poi trasformata in “Il Golfo degli Aranci srl” che, come detto, poi ha ceduto i diritti a Delikate Enterprisese srl), ai fini del rilascio di titoli edilizi, documentazione integrativa che non risulta essere mai stata depositata agli uffici comunali;così come non risultano essere stati versati gli oneri concessori di cui alla nota n. 1833 del 13 aprile 1995.
Non trova quindi riscontro documentale la circostanza che, disattendendo i suoi obblighi scaturenti dalla convenzione, il Comune avesse rifiutato il rilascio delle concessioni.
Sotto questo profilo a nulla rileva, in ordine all’asserita inerzia comunale, la circostanza, evidenziata dalla ricorrente nelle ultime difese, che tale richiesta documentale sia intervenuta dopo la stipula dell’atto di cessione delle aree.
Tale argomento difensivo si ricollega alla tesi della ricorrente secondo la quale vi sarebbe stata una consistente discrepanza tra l’estensione delle aree da cedere per standards previste in convenzione e quelle effettivamente cedute.
In particolare, la aree cedute avrebbero avuto una estensione maggiore di oltre 18.000 mq rispetto a quelle individuate nel PdL, con conseguente necessità di una variante al piano del quale si sarebbe dovuta rideterminare la viabilità e la consistenza dei lotti da edificare.
A suo avviso, quindi, vi sarebbe una responsabilità dell’Amministrazione comunale nella mancata adozione della variante al piano necessaria alla sua concreta attuazione.
Anche tale argomento non è decisivo.
Innanzi tutto, non risulta mai presentato dalla ricorrente un progetto di variante, limitandosi le sue istanze a sollecitare l’iniziativa comunale.
In secondo luogo tale iniziativa della ricorrente si presentava tanto più necessaria giacchè, come si ricava dagli atti del giudizio, il frazionamento delle aree da cedere al comune è stato redatto da un tecnico di fiducia della società Il Golfo degli Aranci srl, l’ing. Derosas, sicchè si trattava – in sostanza - di emendare un errore riconducibile alla stessa lottizzante.
In terzo luogo, la circostanza che, in concreto, i terreni individuati avessero una estensione maggiore di quella prevista in convenzione, non vale certo a creare in capo al Comune l’obbligo di adottare, in relazione ad essi, una variante al piano, rinvenendosi al più la necessità di riconsiderare talune scelte di piano già consolidate in relazione alle quali non poteva non individuarsi, come parte diligente deputata all’iniziativa, la stessa ricorrente,.
Pertanto, per quanto qui rileva, tutto ciò non vale ad imputare all’amministrazione, come pretende oggi la ricorrente, il ritardo nell’attuazione del piano sfociato, allo spirare del termine decennale, nella decadenza del piano.
Peraltro, la perdita di efficacia del PdL, connessa alla sua mancata attuazione, comporta il venir meno della causa giustificativa degli atti di cessione dei terreni da parte del lottizzante.
Poiché il piano non è stato attuato e quindi non sono sorte le costruzioni di edilizia residenziale previste, i terreni ceduti non possono essere utilizzati per l’assolvimento della funzione cui erano destinati: realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio del nuovo insediamento.
Pertanto dovranno essere restituiti all’originario titolare, in accoglimento della relativa domanda proposta dalla società istante.
Non può essere accolta neppure la pretesa del Comune di incamerare la somma prevista in fideiussione.
Ai sensi dell’art.28 comma 5° della legge n. 1150 del 1942, il lottizzante è tenuto a prestare “congrue garanzie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione”. Gli obblighi assunti con la stipulazione della convenzione di lottizzazione attengono in modo particolare alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione.
Detta obbligazione attiene sia all’aspetto quantitativo, ossia alle realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione, ma anche all’aspetto qualitativo, ossia alla esecuzione a regola d’arte delle opere medesime.
L’incameramento della fideiussione consente al Comune di poter realizzare le opere nell’eventualità che le stesse non siano state realizzate dal lottizzante o presentino dei difetti per non essere state realizzate a regola d’arte, al fine di evitare che gli insediamenti eventualmente sorti non siano serviti dalle necessarie urbanizzazioni. Il Comune infatti è tenuto a rilasciare le concessioni edilizie con il contestuale inizio della realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Il citato articolo 28 dispone, infatti, al 7° comma che: “Il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito dei singoli lotti è subordinato all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi”. La polizza fideiussoria viene prestata proprio per garantire detto impegno.
Poiché nel caso in esame non risulta realizzato alcun fabbricato di edilizia residenziale nei lotti previsti nel piano e poiché non è più possibile rilasciare alcuna concessione edilizia in quanto il Pd.L ha perso efficacia, ne consegue che la garanzia prestata ha oramai perso la propria causa giustificativa. Pertanto il Comune dovrà restituire la polizza fideiussoria stipulata nel 1990.
In conclusione il ricorso merita accoglimento limitatamente alla pretesa restituzione delle aree cedute per standards ed alla restituzione della polizza fideiussoria, mentre va respinto per il residuo.
Non merita invece accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla difesa comunale ai fini dell’accertamento del diritto del Comune di Golfo Aranci a ritenere le aree cedute, le opere di urbanizzazione eventualmente realizzate e gli oneri di urbanizzazione già versati.
La cessione delle aree per standards previste in convenzione è strettamente legata, in una relazione di corrispettività, al rilascio delle concessioni edilizie necessarie alla realizzazione delle edificazioni previste dal piano.
La mancata attuazione della convenzione, anche per fatto imputabile al lottizzante, comporta, come effetto sanzionatorio, la scadenza del piano di lottizzazione e la sua sopravvenuta inefficacia, ma non può comportare ex se anche la perdita della proprietà delle aree oggetto della cessione giacchè, come detto, ciò realizzerebbe un trasferimento senza giusta causa della proprietà di tali beni.
Tenuto conto della particolare complessità della questione, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.