TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-05-07, n. 202400996
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Testo completo
Pubblicato il 07/05/2024
N. 00996/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01819/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1819 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di Moio della Civitella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto dirigenziale n. 504 del 13.9.2021, a firma del Direttore Generale e Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS) 6.2 della Giunta Regionale della Campania, dott. Michele Palmieri, successivamente comunicato, con il quale è stata applicata la rettifica finanziaria del 25% sugli incarichi tecnici di cui alle determine dirigenziali comunali n. 102 del 18.5.2017 (modificata con determina n. 55 del 10.4.2018) e n. 103 del 22.5.2017 (riformata con determina n. 56 del 10.4.2018) per complessivi € 31.317,03, in relazione al progetto di “Bonifica con messa in sicurezza permanente della ex discarica loc. RE (POR Campania FESR 2014/2020 – Asse VI Obiettivo specifico 6.2 Azione 6.2.1”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5/5/2022:
Decreto dirigenziale n. 79 del 21.2.2022, a firma del Direttore Generale e Responsabile O.S. 6.2 della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale/Ufficio/Struttura 6, dott. Michele Palmieri, nella parte in cui, in relazione al summenzionato progetto di “Bonifica con messa in sicurezza permanente della ex discarica loc. RE (POR Campania FESR 2014/2020 – Asse VI Obiettivo specifico 6.2 Azione 6.2.1”, è stato rimodulato il quadro economico ammissibile a finanziamento, confermandosi la rettifica finanziaria del 25% sugli incarichi tecnici applicata con il decreto dirigenziale n. 504 del 13.9.2021, già oggetto dell'impugnativa introduttiva, nonché applicandosi un'ulteriore rettifica finanziaria del 5% sull'importo dei lavori aggiornato alla perizia di variante (€ 1.183.420,19, oltre i.v.a.), per un importo complessivo di € 65.088,11 (€ 59.171,01 + i.v.a. al 10%), per la ritenuta irregolarità nella conduzione della procedura d'appalto, siccome attuata mediante l'imposizione ai concorrenti della sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo a pagare alla Società “ASMEL Consortile a r.l.” un corrispettivo per i servizi di committenza correlati all'utilizzo della piattaforma “ASMECOMM”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1/10/2022:
del Decreto dirigenziale n. 359 del 29.6.2022, a firma del Direttore Generale e Responsabile O.S. 6.2 della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale/Ufficio/Struttura 6, dott. Michele Palmieri, successivamente comunicato, con il quale, nell'erogazione del saldo, è stato determinato il quadro economico finale ammissibile a finanziamento in relazione al Progetto di “Bonifica con messa in sicurezza permanente della ex discarica loc. RE (POR Campania FESR 2014/2020 – Asse VI Obiettivo specifico 6.2 Azione 6.2.1”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso principale, ritualmente notificato e depositato, il Comune ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, allegando e deducendo che: ha tenuto attiva, per decenni, in località “RE”, una discarica per il conferimento dei rifiuti raccolti sul territorio di propria spettanza, poi definitivamente dismessa; in seguito alla chiusura, ha avviato le attività preordinate ad eseguirne la bonifica e la messa in sicurezza permanente, predisponendo la propedeutica progettualità anche per reperire i finanziamenti a sostegno dell’intervento; all’esito del censimento e del monitoraggio delle aree comunali di smaltimento inattive, il sito di Moio della Civitella è stato, quindi, incluso dalla Regione Campania fra i destinatari di uno specifico finanziamento per lo svolgimento di indagini ambientali preliminari all’effettuazione delle attività di risanamento; pertanto, ha stabilito di approntare, all’uopo, uno studio preliminare di fattibilità tecnico-economica, affidandone l’elaborazione all’Ufficio Tecnico, il quale, però, non disponendo di personale in servizio dotato delle necessarie competenze ed esperienze in materia geologica, di rilievo essenziale per l’operazione programmata, ha dovuto far ricorso ad una professionalità esterna; per perseguire l’obiettivo, il Responsabile del servizio, con determina n. 131 del 4.8.2016, ha, dunque, affidato al dott. Luca De Feo la redazione della pertinente relazione geologica preliminare, onde espletare la tipizzazione e l’analisi del rischio dirette alla verifica di fattibilità delle attività di risanamento; in tal fatta, anche al fine di pervenire ad un sostanzioso risparmio di spesa, ha concretizzato la scelta di avvalersi “in outsourcing” del solo geologo, unica figura specializzata non presente nel proprio organico, con il quale ha inteso instaurare ab imis una relazione diretta, consideratane la funzione centrale in ragione della natura e della finalità delle opere da programmare ed eseguire sull’area contaminata; nel solco di tale modulo procedimentale, si è mosso anche allorquando ha dovuto avviare la più complessa progettazione definitiva/esecutiva, con la connessa direzione dei lavori, in seguito all’attivazione, da parte della stessa Regione Campania, della procedura per l’assegnazione di contributi di matrice eurounitaria, diretti a sostenere le operazioni di bonifica di sversatoi comunali non più in esercizi; facendo tesoro degli elaborati già acquisiti con l’originario studio di fattibilità, non potendo contare sul personale interno, rimaneggiato da pensionamenti e deprivato di specifiche competenze, ha, quindi, provveduto: 1) all’affidamento esterno dei suddetti servizi di progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori, disposto con determina dirigenziale n. 102 del 18.5.2017, poi modificata con successiva determina n. 55 del 10.4.2018, esperendo una specifica procedura ex art. 157 co. 2 e art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50; 2) all’affidamento diretto delle prestazioni specialistiche geologiche, secondo la procedura ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 cit., al professionista che aveva già redatto l’originaria relazione geologica integrante lo studio di fattibilità (e, dunque, aveva piena cognizione dell’intervento da realizzare, essendosi già assunto la responsabilità delle valutazioni tecniche settoriali ad esso propedeutiche), disposto con determina dirigenziale n. 103 del 22.5.2017, poi riformata con successiva determina n. 56 del 10.4.2018, medio tempore, incluso anche nell’elenco formato all’esito di procedura evidenziale, approvato con determina n. 7 del 18.1.2017; con decreto dirigenziale n. 227 del 3.5.2018, assunto dal Direttore della D.G. 50.06.00 della Giunta Regionale della Campania, il progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale è stato, dunque, ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di € 1.777.160,80, a valere sulle risorse del P.O.R. F.E.S.R. Campania 2014-2020 – Asse 6 – priorità d’investimento 6.e – Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1; con il medesimo decreto, è stato anche definito il relativo schema di convenzione, il cui testo conclusivo è stato, poi, digitalmente sottoscritto ed acquisito al protocollo generale n. 301562 del 10.5.2018; tuttavia, decorsi oltre due anni, all’esito dei controlli di I livello, la Regione Campania, con nota prot. n. 2020.0348311 del 23.7.2020, ha comunicato ex art. 10-bis della L. 7.8.1990, n. 241, da un canto, l’avvio del procedimento per la rettifica finanziaria del 5% sull’importo del contratto, contestando che il bando di gara dei lavori di che trattasi aveva previsto l’obbligo, per l’operatore economico, di corrispondere, in caso di aggiudicazione, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal co. 2-bis dell'art. 41, del D.Lgs. n. 50/2016, per una somma pari all'1% dell’importo complessivo a base di gara; dall’altro, la necessità di acquisire chiarimenti circa i due distinti incarichi affidati al R.T.P. aggiudicatario dei servizi di progettazione e direzione lavori e al geologo per i servizi geologici, aventi formalmente il medesimo oggetto, sospendendone, nelle more, la certificazione di spesa; immediatamente, giusta nota dell’8.9.2020, ha fatto tenere dettagliate osservazioni tese a chiarire ogni aspetto concernente le questioni suindicate; invero, con successiva nota prot. n. 2020.0434289 del 21.9.2020, l’Amministrazione Regionale, ad una più approfondita disamina della vicenda, ha ritenuto non sussistere i presupposti per l’applicazione della paventata riduzione del finanziamento, atteso che non era ravvisabile alcuna violazione del principio di concorrenza; indi, con successiva nota prot. n. 2020.0558915 del 24.11.2020, il plesso amministrativo regionale ha comunicato l’archiviazione del procedimento di rettifica del 5%, avviando, tuttavia, contestualmente un nuovo procedimento ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 cit., stavolta in relazione al paventato “artificioso frazionamento” degli incarichi tecnici summenzionati, così come evidenziato nel verbale n. 1016/2020, stilato dalla Struttura di Missione per i controlli di I livello; in tale