TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-03-07, n. 202404618
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2024
N. 04618/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2018, proposto da Tele Rent s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. M A e M M, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale G. Mazzini 88 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. marziaamiconi@ordineavvocatiroma.org e mariomonaco@ordineavvocatiroma.org;
contro
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in persona del Presidente p.t. , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
della delibera n. 213/17/CSP del 19 ottobre 2017, notificata l’8 novembre 2017, con la quale è stato ingiunto alla società ricorrente il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.396,00, per violazione degli artt. 37, comma 4 e 38, comma 9, d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AGCOM;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 23 febbraio 2024 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione Siciliana, con nota prot. n. 13 del 30 maggio 2017, notificata in pari data, ha contestato a Tele Rent s.r.l., emittente locale operante in Sicilia e Calabria con il marchio “TELE RENT 7 GOLD”, la violazione, nel corso della programmazione televisiva compresa tra il 13 e il 19 febbraio 2017, degli artt. 37, comma 4 e 38, comma 9, d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 e 5- ter , commi 1, 3 e 6, della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n. 538/01/CSP del 26 luglio 2011, recante regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite. In particolare, alla suddetta società è stato ascritto di aver trasmesso nel corso della suddetta programmazione televisiva, da un lato, pubblicità eccedente i tetti consentiti e, dall’altro, notiziari di durata inferiore a trenta minuti interrotti da pause pubblicitarie nonché trasmissioni inerenti pronostici per il gioco del lotto in fasce orarie non consentite, con esposizione per quasi tutto il tempo del programma di numeri telefonici a sovrapprezzo, con inserimento di messaggi promozionali di propaganda a servizi telefonici a sovrapprezzo ti tipo interattivo. Il CORECOM, quindi, alla luce delle risultanze emerse nel corso dell’istruttoria ed esaminate le controdeduzioni dell’emittente radiotelevisiva presentate in data 4 luglio 2017, con deliberazione del 25 agosto 2017 ha proposto all’AGCOM l’applicazione di una sanzione pari al minimo edittale per tutte le violazioni contestate.
L’Autorità di vigilanza, invece, a conclusione della propria attività istruttoria, ha accolto solo parzialmente la proposta sanzionatoria del Comitato, ritenendo sussistente la sola violazione degli artt. 37, comma 4 e 38, comma 9, d.lgs. n. 177 del 2005, ingiungendo a Tele Rent s.r.l., giusta delibera n. 213/17/CSP del 19 ottobre 2017, notificata l’8 novembre 2017, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 12.396,00. L’AGCOM, dunque, ha ritenuto definitivamente accertato il fatto che Tele Rent s.r.l. abbia violato i tetti per la programmazione pubblicitaria e mandato in onda notiziari di durata inferiore a trenta minuti con interruzioni pubblicitarie. Nella commisurazione dell’importo della pena pecuniaria, l’Amministrazione ha tenuto conto della lievità delle violazioni, del regime di