TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-12-09, n. 202000820
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Pubblicato il 09/12/2020
N. 00820/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2020, proposto da
Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console 3;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. n. 23300/2019 del 10.12.2019, notificato tramite p.e.c. alla Città Metropolitana di Torino in data 11.12.2019, con cui il Dirigente del Settore Organizzazione e Pianificazione delle risorse umane, Dott. Andrea De Leo, denegava la richiesta di sostituzione del Dirigente, dott. Furio Dutto, dirigente regionale in distacco del personale compreso nel contingente umano inizialmente assegnato alla Direzione “Protezione Civile” della Città Metropolitana di Torino, giusta Deliberazione di Giunta Comunale 23 dicembre 2015, n. 1-2692;
2) per quanto occorrere possa, della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 4-439 del 29.10.2019 di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 28.07.2008, n. 23, di modifica dei provvedimenti organizzatori già approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15.09.2014 e s.m.i. e D.G.R. n. 11-1409 dell’11.5.2015 e s.m.i.;
3) della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 28-5664 del 25.09.2017 di approvazione della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 27 CCNL del 23.12.1999 e della L.R. n. 23/2008 (art. 19) e s.m.i.;
4) di tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi, ancorché non conosciuti, ai provvedimenti impugnati idonei a ledere gli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2020 il dott. A R C e preso atto dell’istanza congiunta di passaggio in decisione senza discussione ai sensi dell’articolo 25, comma 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Città metropolitana di Torino disponeva, in forza delle Delibera di Giunta regionale 23 dicembre 2015, n. 1-2692, per lo svolgimento del servizio di protezione civile di nove unità di personale – di cui un dirigente e otto unità appartenenti alle qualifiche funzionali di varie categorie – in distacco dai ruoli organici della Regione Piemonte.
2. Con comunicazione del 28 ottobre 2019 la Città metropolitana rendeva edotta la Regione che, a decorrere dal 13 dicembre dello stesso anno, sarebbe cessato dal servizio il dirigente regionale in distacco titolare dell’incarico di direzione della struttura di Protezione civile e chiedeva contestualmente di procedersi alla sua sostituzione, in base agli atti convenzionali stipulati sulla scia attuativa del riordino imposto dalla legge n. 56/2014 agli enti di area vasta.
3. In riscontro alla nota della Città metropolitana la Regione rappresentava con nota prot. 23300 del 10 dicembre 2019 che la richiesta di attribuzione di incarico della direzione “Protezione civile” faceva riferimento alla precedente struttura organizzativa e funzionigramma dell’Ente e che “ alla data del 1° gennaio 2020 la direzione Protezione Civile avrà assegnato un contingente di personale di 7 unità (3 di cat. C e una di cat. B), in posizione di distacco dalla Regione ”. Chiosava, infine, la nota di manifestare disponibilità ad un confronto, osservando incidentalmente che la graduazione delle posizioni dirigenziali potesse trovare applicazione per le sole strutture del ruolo della Giunta regionale, non comprensive delle posizioni incardinate nell’organizzazione della Città metropolitana di Torino.
4. La Città Metropolitana avversa la prefata nota con apposito gravame nanti a questo Tribunale deducendo due vizi di illegittimità, con connessa istanza di misure cautelari di indole propulsiva.
4.1. Con il primo mezzo di censura l’Ente di area vasta stigmatizza la violazione di plurimi parametri normativi tra cui la legge regionale n. 23/2015 circa l’assegnazione delle risorse umane per le funzioni riordinate delle province nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, anche con riferimento all’art. 4 del d.P.C.M. 26 settembre 2014 recante criteri per l’individuazione delle risorse umane connesse all’esercizio delle funzioni provinciali e alle varie delibere di Giunta regionale in materia (DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015 e DGR 16 novembre 2015, n. 1-2405). In buona sostanza, la Città metropolitana lamenta l’inintelligibilità del provvedimento regionale dolendosi del fatto che la Regione Piemonte era tenuta a dar seguito alla richiesta di sostituzione invece di opporre un immotivato diniego e vieppiù comunicare una arbitraria riduzione delle risorse umane assegnate alla Direzione Protezione civile. Secondo la ricostruzione dell’Ente ricorrente, la nota regionale si porrebbe in contrasto con l’art. 10 della legge regionale n. 23/2015 laddove demanda a specifici accordi la disciplina del trasferimento delle risorse umane che, nel caso di specie, si sarebbero concretizzati nella DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015;ulteriore profilo di illegittimità sarebbe enucleabile nella inaccettabile soppressione unilaterale della figura dirigenziale per un servizio così delicato come la Direzione Protezione civile.
4.2. Il secondo motivo di censura si appunta sulla supposta violazione dei principi basilari in materia di federalismo amministrativo e decentramento delle funzioni, in special modo del principio di necessaria correlazione tra funzioni assegnate e risorse allocate nel senso in cui tale correlazione dovrebbe assicurare la congruità delle risorse sia al momento del trasferimento delle funzioni sia in costanza di esercizio al fine di garantirne l’ottimale svolgimento in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Siffatto principio troverebbe recepimento nell’art. 7 della legge delega n. 59/1997 (cd. legge Bassanini), nel decreto legislativo n. 112 del 1998 adottato in attuazione della legge delega oltre ad aver ricevuto il suggello del giudice delle leggi con la sent. n. 10/2016.
5. La Regione Piemonte si è ritualmente costituita depositando memoria difensiva nella quale, ricostruito il quadro normativo di riferimento, pone l’accento sulla comune matrice consensuale sottesa alla distribuzione delle risorse umane alle Province per l’esercizio delle funzioni riconferite nonché in caso di sostituzione del personale cessato;aggiunge la difesa regionale che il confronto prodromico agli accordi sarebbe proprio stato avviato con l’impugnata nota e poi proseguito nella competente sede dell’Osservatorio regionale. Da ultimo, la Regione chiarisce sul piano strettamente interpretativo che la contestata espressione recata dalla nota circa la composizione assegnata della Direzione Protezione civile aveva una mera accezione ricognitiva e non precettivo-dispositiva, restando fermo il rispetto dell’autonomia organizzativa dell’ente di area vasta nel dimensionare le proprie strutture.
6. In esito alla camera di consiglio del 29 aprile 2020, il Collegio, rilevato il tenore interlocutorio dell’atto impugnato ed espressi dubbi circa il suo carattere di immediata lesività, ha ritenuto di optare per il rinvio propulsivo alle determinazioni dell’Amministrazione nelle previste sedi concertative con la Città metropolitana, disponendo altresì l’acquisizione dei documentati chiarimenti a cura della Regione sullo stato di avanzamento e l’esito delle interlocuzioni.
7. La Regione, in ottemperanza all’ordinanza cautelare, ha deposito una relazione di chiarimenti in data 21 ottobre 2020 ove rappresenta che l’auspicato confronto tra i due Enti sarebbe stato concretamente avviato nella sede dell’Osservatorio regionale istituito dalla DGR n.