TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-01-24, n. 202000027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-01-24, n. 202000027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202000027
Data del deposito : 24 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2020

N. 00027/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00416/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 416 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da D Elogia s.r.l., in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del r.t.i. composto con Servizi Industriali s.r.l., e da Servizi Industriali s.r.l., in proprio ed in qualità di mandante del r.t.i. composto con D Elogia s.r.l., entrambe rappresentate e difese dagli avv. M V, M O, A A, A R e A Fvale, con domicilio eletto presso lo studio AOR Avvocati in Roma, via Sistina 48;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t. , rappresentata e difesa dall’ avv. Fiammetta Fusco dell’Avvocatura regionale, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
Regione Lazio, Direzione regionale centrale acquisti, non costituita in giudizio;
Comune di Sabaudia (LT), non costituito in giudizio;

nei confronti

Impresa Del Prete s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di p.e.c. francescolilli@ordineavvocatiroma.org;

per

- quanto al ricorso introduttivo depositato il 21 giugno 2019:

A) l’annullamento:

1) della determinazione del direttore della centrale acquisti della Regione Lazio n. G06203 del 9 maggio 2019, comunicata in pari data, con cui è stata aggiudicata definitivamente la procedura di gara comunitaria centralizzata (CIG n. 697851331B) per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto al trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana del Comune di Sabaudia (LT), indetta con determinazione n. G02105 del 22 febbraio 2017;

2) di tutti i verbali del seggio di gara in cui si sono svolte le operazioni di verifica dei requisiti dei concorrenti e di valutazione delle offerte e di verifica della relativa congruità, incluso quello del 6 marzo 2019 di chiusura delle operazioni di verifica di congruità, allo stato sconosciuti;

4) della determinazione a contrarre n. G02105 del 22 febbraio 2017;

5) del bando di gara pubblicato sulla GUUE S/041-075817 del 28 febbraio 2017 e sulla GURI n. 35 del 29 marzo 2017, V serie speciale;

6) del disciplinare di gara;

7) del capitolato speciale d’appalto;

8) dell’allegato n. 4 al capitolato speciale d’appalto, recante il computo metrico;

9) di tutti i chiarimenti resi dalla stazione appaltante;

10) della determinazione dirigenziale n. G06315 del 17 maggio 2018, con la quale è stata nominata la commissione di gara;

11) di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;

B) la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento dei danni;

C) l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.

- quanto ai motivi aggiunti depositati il 29 novembre 2019, l’annullamento dei medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo;

- quanto al ricorso incidentale depositato il 7 gennaio 2020, l’annullamento:

12) della determinazione dirigenziale regionale n. G12982 del 26 settembre 2017, recante l’individuazione dei soggetti ammessi alla gara di cui è causa all’esito della valutazione dei requisiti generali e speciali, in pari data pubblicata sul sito internet della centrale acquisti con le modalità prescritte dall’art. 29, d.lgs. n. 50 cit. e notificata ai soggetti ammessi ex art. 76, comma 3, d.lgs. n. 50 cit., nella parte in cui ha ammesso il r.t.i. tra D Elogia s.r.l. e Servizi Industriali s.r.l.;

13) di tutti i verbali di gara, nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione del r.t.i. D Elogia s.r.l. - Servizi Industriali s.r.l.;

14) dei verbali di gara relativi allo scrutinio dell’offerta tecnica e della relativa graduatoria, nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione del r.t.i. ricorrente;

15) degli atti e dei verbali del procedimento di verifica della congruità dell’offerta, nella parte in cui hanno considerato attendibile l’offerta economica formulata dal r.t.i. tra D Elogia s.r.l. e Servizi Industriali s.r.l.;

16) della determinazione dirigenziale regionale n. G06203 del 9 maggio 2019, nella parte in cui prevede l’offerta del r.t.i. ricorrente come seconda nella graduatoria finale della procedura competitiva;

17) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o comunque correlato a quelli impugnati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto il ricorso incidentale;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Del Prete s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con determinazione dirigenziale n. G02105 del 22 febbraio 2017, la Regione Lazio, quale centrale di committenza, ha indetto la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto al trattamento dei rifiuti urbani e di igiene urbana del comune di Sabaudia (CIG n. 697851331B);
il bando di gara allegato alla citata determinazione dirigenziale regionale è stato pubblicato sulla GUUE n. S/041-075817 del 28 febbraio 2017, sulla GURI n. 35, V s.s., del 29 marzo 2017 e sul BUR n. 42 del 25 maggio 2017, oltre che su quotidiani nazionali e locali e sul sito internet della stessa Regione Lazio.

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
la durata prevista del servizio è di 60 mesi, oltre ulteriori 6 mesi di proroga, e il valore complessivo dell’appalto è di euro 15.609.220,10, di cui euro 14.276,90 per costi per rischi di interferenza. Alla gara hanno preso parte 12 operatori, tra cui l’odierno r.t.i ricorrente e con determinazione dirigenziale n. G06203 del 9 maggio 2019 sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione del contratto de quo a Del Prete s.r.l., graduatasi alla prima posizione con punti 91,08 (di cui 28,08 per la componente economica e 63 per quella qualitativa), per un’offerta complessiva di euro 13.173.289,97, di cui euro 14.276,90 per oneri per misure di prevenzione dei rischi da interferenza. Il secondo classificato r.t.i. D Elogia s.r.l. – Servizi Industriali s.r.l., invece, ha ottenuto punti 90,32 (di cui 27,32 per la parte economica e 63 per quella qualitativa).

2. – Con ricorso notificato il 10 giugno 2019 e depositato il successivo giorno 21, il r.t.i. tra D Elogia s.r.l. e Servizi Industriali s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando i seguenti vizi di legittimità:

I) violazione dell’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 e violazione dei principi di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione e della par condicio competitorum , oltre a inattendibilità complessiva dell’offerta dell’aggiudicatario ed eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento e irragionevolezza manifesta (Con il primo ordine di censure parte ricorrente assume che “ R.D.P. è il socio occulto della società Del Prete, la quale solo formalmente vede nei ruoli apicali – e rilevanti ex art. 80, comma 3, del codice – suoi parenti prossimi ”, con l’effetto di controllare indirettamente la società aggiudicataria, e che, alla stregua di una semplice consultazione dei motori di ricerca internet , emergerebbe come lo stesso sig. R.D.P. “ sarebbe coinvolto in plurimi giudizi penali che hanno avuto una notevole risonanza mediatica ” e che sarebbero epilogati anche in condanne per i reati di cui agli artt. 319- quater , 321, 353, 353- bis e 416 cod. pen. Tali reati ascritti al sig. R.D.P. configurerebbero così una causa di esclusione automatica ex art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50 cit. o, in subordine, disvelerebbero un grave illecito professionale rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 cit.);

II) violazione degli artt. 80 e 105, d.lgs. n. 50 cit., e 2545- sexiesdecies cod. civ.;
violazione dei principi di continuità nel possesso dei requisiti e della par condicio competitorum ;
inattendibilità complessiva dell’offerta;
eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento, irragionevolezza manifesta (Con il motivo di ricorso in parola è lamentato il fatto che la controinteressata non è stata estromessa dalla gara, pur essendosi verificata la perdita dei requisiti di moralità ex art. 80, d.lgs. n. 50 cit., in capo a un’impresa indicata da Del Prete s.r.l. nella terna di subappaltatori;
infatti, SIA s.r.l. è stata commissariata, ai sensi dell’art. 2545- sexiesdecies cod. civ., con d.m. 25 gennaio 2019, pubblicato sulla GURI n. 31 del 6 febbraio 2019, per gravi irregolarità nella gestione, tra cui il mancato deposito dei bilanci. In particolare, a dire di parte ricorrente il suddetto commissariamento integrerebbe un’autonoma causa di esclusione equiparabile a quelle puntualmente descritte dall’art. 80, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 50 cit. o, comunque, darebbe vita a un’ipotesi di commissione di grave illecito professionale rilevante per la successiva lett. c), facendo venir meno l’affidabilità complessiva dell’imprenditore);

III) violazione dell’art. 97, d.lgs. n. 50 cit., del d.m. 21 marzo 2016, della lex specialis di gara e del principio della par condicio competitorum ;
indicazione di oneri della sicurezza aziendali insufficienti (Nel terzo ordine di censure, il r.t.i. ricorrente osserva che “ dall’analisi dell’offerta economica e dai verbali di gara già si evince con chiarezza che l’offerta di Del Prete è palesemente inattendibile, inaffidabile, contraddittoria ed incongrua ”, esponendo a sostegno della propria tesi “ degli esempi ” e riservando sul punto la successiva presentazione di motivi aggiunti);

IV) violazione degli artt. 30 e 97, d.lgs. n. 50 cit.;
violazione dei principi della par condicio competitorum e di immodificabilità dell’offerta, che è pure complessivamente inattendibile;
violazione della lex specialis di gara;
eccesso di potere per contraddittorietà degli atti di gara (Con il motivo di impugnazione all’esame, parte ricorrente osserva che il capitolato di gara specifica come dall’importo posto a base d’asta per il periodo di 60 mesi, oltre ad altri 6 mesi di proroga, pari a euro 15.594.943,21, maggiorato di euro 14.276,90 relativi ai costi della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso, va detratta la somma di euro 1.376,291,66 come importo stimato dei ricavi CONAI, da intendersi non ribassabili, come confermato dal computo metrico estimativo, mentre la controinteressata nella propria offerta economica avrebbe incluso i contributi CONAI nel ribasso);

V) violazione degli artt. 97 Cost., 30 e 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 cit., e 2359 cod. civ.;
eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento (Con il quinto mezzo di impugnazione è fatta valere la circostanza che oltre a Del Prete s.r.l. ha preso parte alla gara de qua anche COSVEGA s.r.l., impresa strettamente collegata alla prima, che nel 2016 ne ha acquistato, in raggruppamento con SERECO s.r.l., il 51% delle quote che sono state poi oggetto di scissione, senza che il seggio di gara abbia condotto alcuna istruttoria per verificare che le offerte non fossero riconducibili ad un unico centro decisionale, riservando sul punto la presentazione di motivi aggiunti);

VI) in via subordinata, violazione degli artt. 97 Cost. e 77, d.lgs. n. 50 cit.;
eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto e sviamento (Con il sesto motivo di ricorso il r.t.i. ricorrente ritiene il procedimento di gara viziato ab origine , e dunque meritevole di integrale annullamento, per essere state le valutazioni delle offerte operate da un seggio composto, nel suo complesso, da componenti non qualificati ed inesperti nella materia oggetto di affidamento).

3. – In data 21 giugno 2019 si è costituita in giudizio la Regione Lazio che, nel chiedere il rigetto del ricorso, ne ha preliminarmente eccepita l’irricevibilità per tardività poiché: a) l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato il 10 giugno 2019, a fronte della scadenza del termine decadenziale di impugnazione l’8 giugno 2019; b) quanto alle censure riguardanti i requisiti di partecipazione, la verifica sul possesso di detti requisiti svolta dal seggio di gara è stata approvata dalla stazione appaltante con determinazione dirigenziale n. G12982 del 26 settembre 2017, recante appunto l’individuazione dei soggetti ammessi all’esito della valutazione dei requisiti generali e speciali, che in pari data è stata pubblicata sul sito internet della centrale acquisti con le modalità prescritte dall’art. 29, d.lgs. n. 50 cit. e notificata ai soggetti ammessi ex art. 76, comma 3, d.lgs. n. 50 cit., sì che non essendo stata impugnata sotto tali profili l’ammissione dell’odierna aggiudicataria, ai sensi dell’allora vigente art. 120, comma 2- bis , cod. proc. amm., il ricorso all’esame è da ritenere in parte qua tardivo.

Sempre in data 21 giugno 2019 si è pure costituita l’aggiudicataria Del Prete s.r.l. che, nel chiedere il rigetto del ricorso nel merito, ne ha comunque preliminarmente eccepita l’inammissibilità per tardività, dovuta all’intempestiva impugnazione della determinazione dirigenziale n. G12982 del 26 settembre 2017, che peraltro non è stata neppure specificamente gravata con il ricorso introduttivo.

4. – All’esito dell’udienza pubblica del 16 ottobre 2019, questa sezione staccata, con ordinanza 21 ottobre 2019 n. 627, ha accolto l’istanza di accesso incidentale formulata da parte ricorrente ai sensi degli artt. 53, commi 5 e 6, d.lgs. n. 50 cit. e 116 cod. proc. amm., fissando l’udienza pubblica del 15 gennaio 2020 per la trattazione del merito del ricorso.

5. – Con atto di motivi aggiunti notificato il 27 novembre 2019 e depositato il successivo giorno 29, le società ricorrenti, avvalendosi degli elementi ritratti dai documenti ottenuti mediante l’ostensione ordinata da questo Tribunale, avverso gli atti già gravati con l’atto introduttivo del giudizio hanno dedotto gli ulteriori vizi di legittimità di seguito indicati:

I) violazione dell’art. 97, d.lgs. n. 50 cit. e della lex specialis di gara, oltre che della par condicio competitorum ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sviamento e irragionevolezza manifesta (Con il primo motivo aggiunto parte ricorrente argomenta l’inadeguatezza delle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, poiché detta offerta sarebbe in perdita per almeno euro 1.315.901,34, posto che il totale dei costi annuali indicato dalla stessa Del Prete s.r.l. in euro 2.641.802,61, moltiplicato per i 5 anni e 6 mesi della durata del contratto, ammonta ad euro 14.474.914,35, a fronte di un’offerta di soli euro 13.173.289,97, da intendersi “ comprensiva di tutti gli oneri, spese e remunerazioni per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e dei servizi migliorativi se dichiarati ”);

II) violazione degli artt. 30, 95, 97, d.lgs. n. 50 cit., violazione e falsa applicazione del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e della lex specialis di gara, oltre che della par condicio competitorum ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sviamento e irragionevolezza manifesta (Nel motivo di gravame in parola, parte ricorrente assume la palese incongruità delle giustificazioni fornite in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta quanto ai costi della sicurezza, dato che i costi dichiarati da Del Prete s.r.l. per l’intera durata del contratto sono pari a euro 247.500,00, mentre nella giustificazioni l’importo a ciò destinato è di euro 49.500,00 annui, che moltiplicati per 5 anni e 6 mesi darebbero una somma di euro 272.250,00);

III) violazione dell’art. 97, d.lgs. n. 50 cit., del d.m. 21 marzo 2016 e della lex specialis di gara, oltre che della par condicio competitorum ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sviamento e irragionevolezza manifesta (Con il terzo motivo aggiunto, parte ricorrente deduce un ulteriore profilo di incongruità dell’offerta di Del Prete s.r.l., non emerso in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, dovuto al fatto che il numero di automezzi indicati per l’esecuzione del contratto non corrisponde a quello oggetto di giustificazioni, come pure diversa è la composizione qualitativa della flotta di autocarri offerti con riferimento al rispetto delle normative antinquinamento

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