TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-06-06, n. 201900134

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-06-06, n. 201900134
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201900134
Data del deposito : 6 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2019

N. 00134/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00373/2014 REG.RIC.

N. 00374/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 373 del 2014, proposto da J I, rappresentato e difeso dall'avvocato I J C.F. JNSGRI69T25F132E, con domicilio eletto presso lo studio del predetto avvocato in Bolzano, corso Liberta', 35;

contro

Comune di Bressanone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato N D N C.F. DNGNCL63C29B160O, domiciliato in Bolzano, c/o Consorzio dei Comuni, via C.M. Gamper, 10;

nei confronti

- M S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato F M C.F. MZZFRC70A23F132R, con domicilio eletto presso lo studio del predetto avvocato in Bolzano, corso Italia, 10;

- Petra Morandell e Herbert Fischnaller non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 374 del 2014, proposto da
Markus W, rappresentato e difeso dall'avvocato I J C.F. JNSGRI69T25F132E, con domicilio eletto presso lo studio del predetto avvocato in Bolzano, corso Liberta', 35;

contro

Comune di Bressanone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N D N, domiciliato presso la sede del Consorzio dei Comuni in Bolzano, via C.M. Gamper, 10;

nei confronti

- M S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato F M C.F. MZZFRC70A23F132R, con domicilio eletto presso lo studio del predetto avvocato in Bolzano, corso Italia, 10;

- Petra Morandell, Herbert Fischnaller, non costituiti in giudizio.

per l'annullamento:

- quanto al ricorso n. 373 del 2014:

della concessione edilizia n. 245/11 dd. 12.08.2014 rilasciata dal Comune di Bressanone alla società MABO S.r.l. avente ad oggetto “ Costruzione di un complesso residenziale“ - 3°- Variante 3° Inoltro, Progetto in sanatoria ai sensi dell’art. 85 della L.P. n.13/97 n.t.v .”, con cui sono state sanate le opere edilizie realizzate in difformità rispetto a quanto autorizzato con la concessione edilizia n. 245 dd. 16.01.2012 e s.v.;

- del richiamato e non conosciuto parere positivo espresso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta dd. 24.07.2014;

- della concessione edilizia n. 245/11 dd. 12.08.2014 rilasciata dal Comune di Bressanone alla società MABO S.r.l., avente ad oggetto: “ Costruzione di un complesso residenziale - Demolizione parziale -”, con cui è stata assentita la demolizione di parte dell’edificio identificato con il blocco A del complesso residenziale realizzato sulle pp.edd. 483, 433 e 439 C.C. Elvas ed è stata conseguentemente disposta la sanatoria, ex art. 83, comma 2° della L.P. n. 13/97, delle restanti parti del blocco identificato con la lett. A, nonché della violazione dell’indice riguardante la superficie coperta oltre al ripristino di cavedi areati, pozzetti e lucernari, mediante l’irrogazione di una sanzione;

- del richiamato e non conosciuto parere positivo espresso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta dd.24.07.2014;

- del/i provvedimento/i del Comune di Bressanone (data e numero di protocollo non conosciuto) con cui sono riconosciuti i presupposti di cui all’art.83, comma 2° della L.P. n.13 ed è stata irrogata la relativa sanzione in luogo della demolizione;

- del/i provvedimento/i del Comune di Bressanone (data e numero di protocollo non conosciuto) con cui sono riconosciuti i presupposti di cui all’art. 85, comma 3° bis della L.P. n. 13 ed è stata irrogata la relativa sanzione pecuniaria;

- della concessione edilizia n. 245/11 dd. 26.01.2012 rilasciata alla società MABO S.r.l., unitamente alle successive concessioni edilizie in variante 245/11 dd. 29.05.2012, n.245/1 dd. 17.01.2013 e n. 245/11 dd. 05.06.2013, ivi compresi i richiamati e non conosciuti pareri espressi dalla Commissione edilizia;

- della richiamata e non conosciuta delibera dd. 09.10.2013 (numero non indicato) della Giunta comunale di Bressanone e della richiamata e non conosciuta decisione dell’ufficio tecnico dd. 09.10.2003, con cui si è inteso approvare una nuova delimitazione lungo il lato ovest della via Beato Artmanno;

- per quanto occorrer debba, della licenza d’uso se già rilasciata dal Comune di Bressanone;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.

- quanto al ricorso n. 374 del 2014:

- della concessione edilizia n. 245/11 dd. 12.08.2014 rilasciata dal Comune di Bressanone alla società MABO S.r.l. avente ad oggetto “ Costruzione di un complesso residenziale - 3° Variante , 3° Inoltro -, Progetto in sanatoria ai sensi dell’art. 85 della L.P. n.13/97 n.t.v .”, con cui sono state sanate le opere edilizie realizzate in difformità rispetto a quanto autorizzato con la concessione edilizia n. 245 dd. 16.01.2012 e s.v.;

- del richiamato e non conosciuto parere positivo espresso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta dd. 24.07.2014;

- della concessione edilizia n. 245/11 dd. 12.08.2014 rilasciata dal Comune di Bressanone alla società MABO S.r.l. avente ad oggetto: “ Costruzione di un complesso residenziale “Demolizione parziale ”, con cui è stata assentita la demolizione di parte dell’edificio identificato con il blocco A del complesso residenziale realizzato sulle pp.e dd. 483, 433 e 439 C.C. Elvas ed è stata conseguentemente disposta la sanatoria, ex art. 83, comma 2° della L.P. n.13/97, delle restanti parti del blocco identificato con la lett. A, nonché della violazione dell’indice riguardante la superficie coperta oltre al ripristino di cavedi areati, pozzetti e lucernari, mediante l’irrogazione di una sanzione;

- del richiamato e non conosciuto parere positivo espresso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta dd. 24.07.2014;

- del/i provvedimento/i del Comune di Bressanone (data e numero di protocollo non conosciuto) con cui sono riconosciuti i presupposti di cui all’art.83, comma 2° della L.P. n.13 ed è stata irrogata la relativa sanzione in luogo della demolizione;

- del/i provvedimento/i del Comune di Bressanone (data e numero di protocollo non conosciuto) con cui sono riconosciuti i presupposti di cui all’art.85, comma 3° bis della L.P. n.13 ed è stata irrogata la relativa sanzione pecuniaria;

- della concessione edilizia n.245/11 dd.26.01.2012 rilasciata alla società MABO S.r.l., unitamente alle successive concessioni edilizie in variante 245/11 dd.29.05.2012, n.245/1 dd.17.01.2013 e n.245/11 dd.05.06.2013, ivi compresi i richiamati e non conosciuti pareri espressi dalla Commissione edilizia;

- della richiamata e non conosciuta delibera dd.09.10.2013 (numero non indicato) della Giunta comunale di Bressanone e della richiamata e non conosciuta decisione dell’ufficio tecnico dd.09.10.2003, con cui si è inteso approvare una nuova delimitazione lungo il lato ovest della via Beato Artmanno;

- per quanto occorrer debba, della licenza d’uso se già rilasciata dal Comune di Bressanone;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bressanone e di M S.r.l.;

Vista la Relazione peritale del consulente tecnico d’ufficio, architetto C A, di data 16.06.2017;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 il dott. S P e uditi per le parti i difensori, avv. I. Janes per il ricorrente, avv. N. De Nigro per il Comune di Bressanone e avv. F. Mazzei per la M S.r.l.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

(I documenti citati in prosieguo sono tratti, salvo diversa specificazione, dagli atti prodotti nel ricorso sub R.G. 373/2014 dal Comune resistente ).



1. La presente vertenza origina da due ricorsi proposti separatamente dal sig. J I (R.G. 373/2014) e dal sig. Markus W (R.G. 374/2014), nella loro veste di proprietari di particelle edificiali (pp.mm. 4, 8 e 9 della p.ed 343 C.C. di Elvas di proprietà Insam e p.ed. 92 C.C. di Elvas di proprietà W) confinanti con il complesso edilizio realizzato dalla controinteressata M s.r.l. in forza dei provvedimenti abilitativi (nonché dei relativi atti presupposti) in epigrafe indicati ed oggetto delle distinte impugnative.



2. I due ricorsi, stante la coincidenza degli atti gravati nonché dei motivi fatti valere dai ricorrenti, sono stati riuniti sub RG 373/2014 con ordinanza collegiale n. 340 del 09.12.2016.



3. I ricorrenti contestano, sotto molteplici profili, la legittimità dei provvedimenti impugnati, mediante i quali il Comune di Bressanone ha abilitato l’odierna controinteressata M s.r.l. a completare e sanare un articolato intervento edilizio, originariamente assentito con concessione n. 245 d.d. 26.01.2012 (v. doc 38).



4. L’originario intento edificatorio ha dato luogo -in seguito ad accertamento di difformità dei lavori e del rilevato, mancato rispetto di alcuni indici edilizi - al rilascio contestuale, in data 12.08.2014, di una concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 85, comma 3 bis L.P. n. 13/1997 (doc. 32) e di una concessione di demolizione per parziale difformità (doc. 33).



5. I suddetti provvedimenti abilitativi sono stati preceduti dall’irrogazione di una sanzione sostitutiva pecuniaria ai sensi dell’art. 83, comma 2 della L.P. n. 13/1977 (doc. 52), commisurata alla parte di edificio abusivo ritenuta non suscettibile di demolizione, a causa del pregiudizio che la misura ripristinatoria stessa avrebbe arrecato alla parte di edificio eseguita in conformità (doc. da 26 a 31).



6. Con il primo motivo di gravame i ricorrenti contestano gli impugnati provvedimenti di sanatoria in quanto riferiti ad abusi consistenti in opere eseguite in totale difformità dalla concessione edilizia rilasciata nel 2012, comportanti, cioè, un aumento di cubatura, la violazione dei limiti di distanza ed il superamento dei principali indici urbanistici edilizi (superficie coperta, altezza massima, superficie impermeabile) in misura superiore al 20% (art. 82, c. 2, lett. b) e c).

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