TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-10-09, n. 202302219
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Testo completo
Pubblicato il 09/10/2023
N. 02219/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02187/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2187 del 2022, proposto da:
Motta S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Eboli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 49797 del 27.10.2022, con il quale la P.A. ha comunicato che la ricorrente sarebbe subentrata “negli obblighi ed oneri derivanti dall'assegnazione del lotto” assegnato alla sua, presunta, dante causa (già, società “Italcar S.u.r.l.”);
b - della determina n. 1643 del 24.10.2016, richiamata nel provvedimento sub a) ed allegata a detto provvedimento;
c – della nota prot. n. 44710 del 29.09.2022, recante la comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli oneri di urbanizzazione dovuti, a dire della P.A., per i lotti C28 e C29 del P.I.P. Località Pezzagrande;
d - degli atti con i quali la P.A. ha quantificato gli oneri di
urbanizzazione dovuti;
e - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
nonché per la declaratoria – in sede di giurisdizione esclusiva –ai sensi dell'art. 133 lett. f) c.p.a.
f - della non debenza di alcuna somma a titolo di oneri di urbanizzazione e/o a qualsiasi altro titolo per l'opificio trasferito alla ricorrente con decreto del Tribunale di Salerno – Giudice dell'Esecuzione - dell'01.03.2016 (cron. n. 1043/2016;rep. n. 422/2016);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 la dott.ssa G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
La società Italcar S.u.r.l. era proprietaria di un opificio industriale, sito alla Località Pezzagrande del Comune di Eboli, distinto in catasto al foglio 24, p.lla n. 3405, realizzato in virtù di permesso di costruire, n. 1 del 4.01.2005 e di permesso di costruire in variante n. 2 del 21.03.2005.
L’immobile era interessato da una procedura esecutiva attivata da alcuni creditori della Italcar, dinanzi al Tribunale Civile di Salerno.
La ricorrente in epigrafe è divenuta proprietaria, in virtù di decreto di trasferimento del Giudice dell’Esecuzione dell’01.03.2016 (cron. n. 1043/2016;rep. n. 422/2016).
Con nota del 29.09.2022, l’amministrazione comunicava l’avvio del procedimento volto al recupero dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, per i lotti C28 e C29 interessati dall’opificio acquistato dalla ricorrente.
La ricorrente depositava articolata memoria, evidenziando che la stessa non era l’assegnataria dei lotti in oggetto e non assumeva alcuna obbligazione con l’Ente;che, con l’approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dell’opificio e con il relativo pagamento, erano stati soddisfatti tutti i creditori della Italcar;che il Comune non aveva avanzato alcuna pretesa creditoria nemmeno nell’ambito di detta procedura.
Con provvedimento del 27.10.2022, la P.A. comunicava che per effetto dell’atto di trasferimento cron. 1043/2016, racc. n. 422/2016, la ricorrente subentrava negli obblighi ed oneri derivanti dall’assegnazione del lotto.
Con gravame, notificato il 21.12.2022 e depositato il 28.12.2022, la società in epigrafe agiva per l’annullamento della nota prot. n. 49797 del 27.10.2022, con il quale la P.A. comunicava che la ricorrente sarebbe subentrata “negli obblighi ed oneri derivanti dall’assegnazione del lotto” assegnato alla sua, presunta, dante causa;della determina n. 1643 del 24.10.2016, richiamata nel provvedimento sub a) ed allegata a detto provvedimento;della nota prot. n. 44710 del 29.09.2022, recante la comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli oneri di urbanizzazione dovuti;nonché per la declaratoria della non debenza di alcuna somma a titolo di oneri di urbanizzazione e/o a qualsiasi altro titolo per l’opificio trasferito alla ricorrente.
Il ricorso è sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di gravame, così di seguito sintetizzati:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 27 E 35 L. 865/1971;ART. 1 E 5 SS L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL’ART. 3 CONVENZIONE – ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1273 C.C.).
La parte ricorrente rimarca che non è configurabile alcun subentro della ricorrente nella posizione giuridica della Società Italcar;che con il decreto di trasferimento dell’01.03.2016, la ricorrente non avrebbe assunto alcun obbligo in ordine alle somme chieste dalla P.A. e non sarebbe stato operato un qualsivoglia accenno alla sussistenza di una presunta posizione debitoria a carico della Italcar. Peraltro, evidenzia che la stessa relazione tecnica di stima del valore venale dell’opificio non opera alcuna menzione di tali somme.
La P.A. sarebbe, a suo dire, decaduta dal potere di chiedere qualsivoglia adempimento, non essendo configurabile alcun subentro della ricorrente nelle posizioni giuridiche della precedente proprietaria dell’immobile.
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 27 E 35 L. 865/1971;ART. 1 E SS L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL’ART. 1322 C.C. – ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’) – VIOLAZINE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1273 C.C.).
La ricorrente deduce di non essere l’assegnataria dei lotti;di non essere l’intestataria dei titoli edilizi in virtù dei quali è stato realizzato l’opificio;di non aver eseguito alcun intervento;di non aver assunto alcun obbligo di accollo degli oneri di urbanizzazione;di aver acquistato l’immobile già realizzato.
III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 27 E 35 L. 865/1971;ART. 1 E SS L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL’ART. 1322 C.C. – ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (