TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-03-10, n. 202304090

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-03-10, n. 202304090
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304090
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2023

N. 04090/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11467/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11467 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P P, G M, L S, F A, G D S, E P, M S, F A, D R, S R, C S, I C, G A M G, N D P, Giuseppe Crifo', T C, Maria Antonietta D'Angelo, S R, S P, C I, A M, M P, E M, M B, R S, R C C, O A, M M, R C, G F, G F, M G D F, R S, E R, I L C, G L Quarta, Monica Iannilli, Maria Carrarini, Anna Piccolo, Domenico Zottoli, Gennaro Marzocco, Antonio Matticoli, Bruna Laurelli, Annunziata Maria Farfaglia, Stefania Muccino, Sabrina Calza, Tiziana De Carlo, Annamaria Frattali, Maria Procopio, Paola Lapegna, Michela De Giorgi, Marcello Damiano, Laura De Vecchis, Pio Fortelli, Pancrazio Caravelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi, Michele Mirenghi, Alfredo Samengo, Barbara Pisa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Capo della Polizia del 27 giugno 2018, pubblicato in data 2 luglio 2018, con il quale è stato indetto un concorso interno, per titoli, per la copertura di n. 307 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, di cui n. 153 posti per il profilo infermiere, nella parte in cui inquadra gli infermieri in possesso del titolo di laurea o di titolo equipollente nonché dell'iscrizione al relativo albo professionale nella qualifica di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici, e non anche nella superiore qualifica di ispettore tecnico superiore, ovvero, in via gradata, di ispettore tecnico capo, ovvero ancora di ispettore tecnico;

- previo, ove occorra, sollevamento della questione di legittimità costituzionale, degli artt. 25 bis e 25 ter del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, così come modificato dal D.lgs. n. 95 del 29/05/2017, laddove interpretato nel senso di vincolare l'amministrazione ad inquadrare l'infermiere della Polizia di Stato, all'atto del suo ingresso nel ruolo degli ispettori tecnici, nella qualifica di vice ispettore tecnico;

- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti al suindicato provvedimento del Capo della Polizia del 27 giugno 2018;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.01.2020:

- del decreto n. 333-B/13.R.

1.18 del 22 novembre 2019 con il quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell'Interno, nella persona del Direttore centrale, ha approvato la graduatoria di merito del concorso interno, per titoli, per la copertura di 307 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, nella parte in cui ai vincitori del ruolo sanitario, a seguito del superamento del corso di formazione, si attribuisce la qualifica di Vice Ispettore Tecnico Infermiere e non anche quella superiore di ispettore superiore tecnico, ovvero, in via gradata, di ispettore capo tecnico, ovvero ancora di ispettore tecnico.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26.11.2020

- del decreto n. 333-E/275.1TC/54-152/2020 del 16 luglio 2020 nella parte in cui, a ciascuno dei ricorrenti, viene conferita la qualifica di Vice Ispettore Tecnico, del ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato e non già ispettore superiore tecnico, ovvero, in via gradata, ispettore capo tecnico, ovvero ancora di ispettore tecnico.

Nonché per l'accertamento

- del diritto dei ricorrenti al superiore inquadramento nella qualifica di ispettore superiore tecnico, ovvero, in subordine, nella qualifica di ispettore capo tecnico, ovvero, ancora in subordine, nella qualifica di ispettore tecnico.

Nonché per la condanna

dell'Amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme dovute a titolo di differenze retributive maturate e maturande in relazione al corretto inquadramento, ovvero al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 febbraio 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, infermieri già dipendenti della Polizia di Stato – nella qualifica di sovrintendente tecnico e, per due di loro, di assistente capo tecnico – domandano l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno del 27 giugno 2018, che ha indetto un concorso per la copertura di n. 307 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato (di cui 153 posti per il profilo di infermiere). L’atto è contestato specificamente nella parte in cui dispone che, all’esito della procedura, anche i 153 infermieri saranno inquadrati nella qualifica di vice ispettore tecnico (la meno elevata del ruolo).

1.1. Detto inquadramento è ritenuto irragionevole, alla luce del fatto che alla medesima qualifica di vice ispettore tecnico potranno accedere, all’esito della procedura concorsuale, figure professionali in possesso del solo diploma di scuola superiore, mentre solo per i profili professionali del settore sanitario il bando di concorso richiede il possesso di altro, più elevato, titolo abilitante (per i ricorrenti, il diploma di laurea triennale).

1.2. Essi articolano, pertanto, i seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione dell’art. 191 del D.lgs. n. 297/1994;
Violazione della legge n. 341 del 1990. Violazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Violazione dell’art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Violazione dell’art. 76 Cost. – Eccesso di delega. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. Eccesso di potere

II. Violazione dell’art. 24 del D.P.R. n. 337/1982. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. Eccesso di potere .

1.3. Domandano, infine, l’inquadramento in una categoria corrispondente all’anzianità professionale maturata e, in ogni caso, almeno pari a quella di ispettore tecnico.

2. Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti ricorrenti hanno impugnato, per gli stessi motivi di cui al ricorso principale, i successivi della procedura di concorso, vale il decreto (n. 333-B/13.R.

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