TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-10-20, n. 202202769
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Testo completo
Pubblicato il 20/10/2022
N. 02769/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00782/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 782 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati F M A P, G S, A C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con ricorso introduttivo e con ricorso per motivi aggiunti:
- del permesso di costruire n.-OMISSIS-, nonché del permesso di costruire n. 29 del 29.07.2020, entrambi del Responsabile dell’Area del Territorio ed Ambiente del Comune di -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’interveniente ad opponendum ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo in epigrafe, i deducenti hanno esposto quanto segue:
a) essi sono proprietari e usufruttuari delle unità immobiliari meglio indicate in ricorso ricadenti in due condomini ossia quello di via -OMISSIS- e il condominio “-OMISSIS-” sito in -OMISSIS-; i proprietari e gli usufruttuari delle unità immobiliari del condominio -OMISSIS- sono anche comproprietari, pro quota, dell’area a parcheggio, frontistante l’edificio condominiale; di fronte alle unità immobiliari dei ricorrenti e al confine con la suddetta area di parcheggio era ubicato un fabbricato a un piano a forma di “L” ribaltata, con annessa corte di proprietà del sig. -OMISSIS-, odierno controinteressato;
b) in data 1 marzo 2021 il controinteressato ha dato inizio ai lavori di demolizione del fabbricato in forza del permesso di costruire n. -OMISSIS-, consistenti, all’atto della proposizione del ricorso, in sbancamento e nella installazione dei manufatti prodromici all’edificazione;
c) parte ricorrente ha chiesto al Comune l’accesso e, ottenutolo in data 30 marzo 2021, avrebbe appurato l’irregolarità del progetto e l’illegittimità dei relativi permessi di costruire.
1.1. I ricorrenti, quindi, hanno dedotto diversi motivi di illegittimità, così sintetizzabili:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 :
- ai sensi della normativa in rubrica, i lavori costituenti oggetto dell’impugnato permesso di costruire dovrebbero prevedere un’area complessiva vincolata a parcheggio della superficie di mq 98,21 (982,19 x 1/10), dal che si evincerebbe che la superficie effettivamente destinata a parcheggio dal progetto edilizio di cui si tratta (mq 34,00) sia di gran lunga inferiore a quella prescritta;
- la norma troverebbe applicazione al caso di specie, venendo in considerazione la demolizione di un fabbricato sviluppato su un unico piano e la realizzazione di un nuovo edificio a tre elevazioni fuori terra e quindi una nuova costruzione;
- la doglianza in questione qualificherebbe l’interesse dei ricorrenti all’annullamento degli atti impugnati dal momento che il progetto assentito comporta un incremento del carico urbanistico, senza contestuale previsione di adeguati spazi di sosta;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 anche in relazione all’art. 41 quater della legge n. 1150 del 1942 e dell’art. 21 delle norme di attuazione del piano regolatore del Comune di -OMISSIS- :
- il progetto edilizio del controinteressato comporterebbe incrementi volumetrici e, pertanto, sarebbe da qualificare come intervento di “nuova costruzione”;
- il nuovo fabbricato in corso di costruzione avrà una distanza oscillante tra m 4,40 e m 4,60 rispetto alla frontistante parete finestrata dell’Istituto Scolastico “-OMISSIS-”, con violazione, pertanto, della distanza tra pareti “finestrate” prescritta dall’art. 9, primo comma, n. 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, secondo cui, per le nuove costruzioni realizzate in zone territoriali diverse dalla zona A, “ è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ”, prescrizione questa prevista anche dalle stesse norme di attuazione del P.R.G. di -OMISSIS-;
- secondo la giurisprudenza (Cass. 29.04.2019, n. 11359), il fatto che il lotto sia qualificato come “intercluso” non comporta che siano derogabili le prescrizioni di cui al D.M. del 1968, potendo riguardare la deroga solo l’ipotesi del preesistente allineamento stradale (cfr. in tal senso anche l’art. 21 delle norme urbanistiche del Comune di -OMISSIS-);
- l’area di proprietà del controinteressato, risultando già edificata, non potrebbe costituire lotto intercluso anche perché essa confina con due strade pubbliche e con due piazzali privati, e pertanto non sarebbe contornata da edifici;
III) Violazione e falsa applicazione della legge n. 13 del 1989 e, in particolare, dei commi terzo e quarto dell’art. 1 di detta legge e dell’art. 10 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 1989 :
- non risulta allegata agli elaborati progettuali presentati dal controinteressato alcuna dichiarazione o relazione ai sensi dell’art. 1, commi terzo e quarto, della legge n. 13 del 1989 e dell’art. 10 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 1989, né – a quel che risulta - l’intervento in contestazione prevedrebbe qualsivoglia accorgimento finalizzato a eliminare le barriere architettoniche e a consentire una migliore accessibilità al fabbricato in corso di costruzione;
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d. lgs. n. 192 del 2005:
- al progetto presentato dal controinteressato non sarebbe stata allegata neppure la relazione “ attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici ”, prescritta dall’art. 8 del d. lgs. n. 192 del 2005.
Parte deducente ha, quindi, chiesto, previa sospensione degli effetti, l’annullamento degli atti impugnati e il risarcimento dei danni.
2. Si è costituito con intervento ad opponendum il sig.-OMISSIS-, nella dichiarata qualità di promissario acquirente di una delle unità del costruendo immobile.
3. Con ordinanza n. 344 del 15 giugno 2021, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.
4. A seguito dell’accesso, in data 30 marzo 2021, alla documentazione richiesta al Comune, parte ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti per far valere ulteriori violazioni; ha quindi ulteriormente dedotto:
V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 21 n.t.a. p.r.g. -OMISSIS-. Eccesso di potere per erroneità dei fatti presupposti e per carenza di istruttoria :
- il limite volumetrico massimo è di mc 1.000 (art. 21 delle n.t.a. comunali), ma, come risulta dalla relazione tecnica prodotta, nel computo volumetrico non sarebbero state considerate le logge previste al primo e al secondo piano, le quali sono aperte soltanto da un lato e, pertanto, avrebbero dovuto essere considerate ai fini del computo volumetrico complessivo dell’edificio (ai sensi dell’art. 10 n.t.a.); considerandole, il volume totale del fabbricato sarebbe pari a mc. 1.005,35, ossia oltre il limite massimo consentito.
4.1. In data 5 luglio 2021, parte ricorrente ha prodotto memoria e documentazione.
5. Con ordinanza n. 428 del 13 luglio 2021, il Collegio ha disposto a carico di parte ricorrente la notificazione del ricorso per motivi aggiunti all’interveniente nei termini ivi fissati e ha accolto interinalmente l’istanza cautelare.
5.1. Parte ricorrente ha depositato documentazione in adempimento della detta ordinanza.
6. Con ordinanza n. 562 del 9 settembre 2021, il C.G.A.R.S., in sede di appello cautelare, ha confermato la misura cautelare adottata da questo T.A.R.
7. L’interveniente ha prodotto memoria e consulenza tecnica di parte a sostegno delle proprie tesi.
7.1. Anche parte ricorrente ha prodotto memoria.
8. Con ordinanza n. 566 del 21 settembre 2021, il Collegio, ai sensi dell’art. 55, co. 10, del cod. proc. amm., ha fissato la pubblica udienza, disponendo, altresì, incombenti istruttori a carico del Comune di -OMISSIS-, rimasti inottemperati.
9. Avverso tale ordinanza, i ricorrenti hanno proposto appello cautelare, rigettato dal C.G.A.R.S. con ordinanza n. 566 del 21 settembre 2021.
10. In vista della pubblica udienza, l’interveniente ha prodotto copia di SCIA alternativa al permesso di costruire (con relazione e allegati), presentata dal controinteressato in data 25 novembre 2021 al Comune.
11. Parte ricorrente ha prodotto memoria con cui ha ritenuto di insistere nelle proprie doglianze; quanto alla SCIA, ne ha sostenuto l’irrilevanza ai fini del presente giudizio
12. Con ordinanza n. 531 del 2022, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità del ricorso in quanto collettivo e per dubbi sulla mancata specificazione della lesione con riferimento a ciascun ricorrente.
13. Parte ricorrente e l’interveniente hanno prodotto memorie di riscontro.
14. Con ordinanza n. 1154 del 2022, a seguito di rilievo dell’interveniente di nullità della notificazione del ricorso al controinteressato, il Collegio ne ha disposto la rinnovazione nei termini ivi indicati.
15. Parte ricorrente ha