TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-03-08, n. 201903105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-03-08, n. 201903105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201903105
Data del deposito : 8 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2019

N. 03105/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10555/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10555 del 2016, proposto da
M C, F A, D C, S M, S A, G M, M M, P E, N A P, C G S, P O, M A, D G A, M A, F F, V F, G M, N G, B F, M L, G L, G C, C M, M G M, C C, D S R, G F, M G, T E C L, L G, C G, A T, A B, S S, C G, R C, Cro Maria Gabriella, Borsari Barbara, Ugliarolo Sandra, Salemi Fabiola Maria Carmela, Blandano Maria Chiara, Monastero Biagia, Bortolotti Manuela, Guida Anna, Mastrangelo Stefania, Faedda Beatrice, Tracchia Marcello, Muneratti Federica, Silvestri Vincenza, Leone Vito, Visconti Marianna, Pastorelli Lidia, Latartara Luciano, Fischetti Paola, Di Nardo Amalia, Chinnici Gaetano, Palladino Luca, rappresentati e difesi dall'avvocato Romeo Brunetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Armellini, 30;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Annamaria Condemi non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del D.M. 495 del 22.06.2016 recante l'aggiornamento e integrazione delle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo di cui all'art. 1 co. 605 lett. c) l. n. 296/06 per gli anni scolastici 2014/2017 nella parte in cui non consente il reinserimento dei docenti in possesso di titolo di abilitazione che erano già inseriti nelle graduatorie permanente ed erano stati cancellati definitivamente per non aver prodotto domanda di aggiornamento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2019 il dott. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in trattazione i ricorrenti hanno impugnato il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 495 del 22 giugno 2016 recante aggiornamento e integrazione delle GAE di cui all’art. 1, co. 605 lett. c) della L. n. 296/2006 per gli anni scolastici 2014/2017, nella parte in cui non contempla la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria dei docenti che, in possesso di tolo di abilitazione all’insegnamento, erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati cancellati definitivamente per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie.

1.2. Il Miur ha prodotto memoria difensiva del 4.10.2016 con cui ha insistito per il rigetto del ricorso nel merito, con ampio richiamo alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.1.2016 n. 364 che aveva statuito la natura “chiusa” delle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, co. 605 lett. c) della L. n. 296/2006 e limitate riaperture per talune categorie di abilitati tra cui non rientrerebbero gli odierni ricorrenti.

1.3. Con Ordinanza 19.12.2016 n. 8093 la Sezione respingeva la domanda cautelare ritenendo il difetto di fumus boni iuris alla luce di pregressa giurisprudenza (tra cui la Sentenza della Sezione n. 4460 del 23.3.2015) che affermava la legittimità della cancellazione ella GAE per effetto dell’omessa presentazione dell’istanza di permanenza.

1.3. Alla pubblica Udienza del 8 gennaio 2019 sulle conclusioni delle parti la causa è stata ritenuta in decisione.

2. In estrema sintesi, con il primo mezzo di gravame i ricorrenti lamentano l’illegittimità della normativa regolamentare impugnata, per violazione dell’art. 1 – bis della L. n. 143/2004 di conversione del d.l. n. 97/2004 che ha ridisciplinato le graduatorie permanenti, del quale viene riprodotto il disposto, ricordando che siffatte graduatorie permanenti nascono dalla fusione delle graduatorie su base provinciale, funzionali all’assegnazione di supplenze di lungo periodo e il concorso per soli titoli, strumento finalizzato all’immissione in ruolo e anch’esso articolato su base provinciale. Un’unica procedura che consente dunque di individuare i candidati più meritevoli ai quali assegnare, ove utilmente collocati in graduatoria, il 50% dei posti resi disponibili, ai sensi dell’art. 399 del d.lgs. n. 297/1994.

2.1. A parere del Collegio il motivo è fondato, dovendosi rivedere la delibazione di infondatezza del gravame espressa in sede cautelare, alla luce della recente inversione di giurisprudenza operata dalla Sezione sulla scorta delle successive pronunce del Consiglio di Stato, orientamento che sostiene che anche una volta intervenuta la cancellazione dalle graduatorie per effetto della mancata presentazione della domanda di permanenza, l’interessato ha sempre la facoltà di chiedere il reinserimento in esse in occasione dei successivi aggiornamenti delle stesse attuati mediante i previsti e via via adottati decreti ministeriali annuali.

2.1. Invero, ad avviso del Collegio la facoltà di domandare da parte dei docenti precedentemente iscritti il reinserimento nelle graduatorie da cui siano stati cancellati per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento della loro posizione e, correlativamente anche l’obbligo della P.A. di consentirne il reinserimento, è espressamente sancita dall’art.

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