TAR Firenze, sez. I, ordinanza cautelare 2022-12-07, n. 202200709

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, ordinanza cautelare 2022-12-07, n. 202200709
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200709
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2022

N. 00957/2021 REG.RIC.

N. 00709/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00957/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 957 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da P G, rappresentato e difeso dagli avvocati L L e M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S C e L N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L N in Firenze, Rettorato - piazza San Marco n. 4;

nei confronti

S C, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Alessandro Della Puppa, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Stancanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio, n. 172;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Firenze n. 650/2021 del 29 aprile 2021, inoltrato al ricorrente in data 24 maggio 2021;

- della nota prot. n. 142121 del 13 maggio 2021 del Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, con la quale quest'ultimo dispone il rinnovo delle Commissioni di valutazione per il concorso per Professore ordinario nel SSD MED/27 presso UNIFI - Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (avviso pubblicato in G.U. n. 50 del 30 giugno 2020 – D. R. 599/2020), inoltrata al ricorrente in data 24 maggio 2021;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28/10/2022:

- del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Firenze n. 650863/2022 del 25 luglio 2022, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale 06/E3 (Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo Facciale), settore scientifico disciplinare MED/27 (Neurochirurgia) presso il Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino di questo Ateneo, dai quali risulta vincitore il Professor Alessandro Della Puppa;

- dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva;

- del Decreto del Rettore n. 1881 del 14 dicembre 2021, con il quale è stata nominata la suddetta Commissione giudicatrice;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2022 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che impregiudicata ogni valutazione sulle eccezioni preliminari proposte, anche il ricorso per motivi aggiunti non appare suscettibile di un positivo apprezzamento, confermandosi l’orientamento già assunto avverso l’istanza cautelare proposta con il ricorso principale e, ciò, in quanto non risultano condivisibili le argomentazioni dirette a contestare il punteggio complessivo e attribuito al controinteressato e, ciò, anche considerando come non risulta dimostrato il superamento della prova di resistenza;

Considerato che non sussiste nemmeno il presupposto del periculum in ragione del fatto che il ricorrente è titolare di insegnamento nell’Università di Firenze quale professore associato;

Preso atto, pertanto, che non sussistono i presupposti per accogliere l’istanza cautelare e che, nel contempo, è possibile compensare le spese della presente fase.

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