TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2013-03-13, n. 201300113
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N. 00113/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00172/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2013, proposto da:
A P, rappresentato e difeso dagli avv. M A, C S, con domicilio eletto presso C S in Brescia, via Antiche Mura, 3;C I, M C, D D L, L I, G R, F G, G P, G R, A R, rappresentati e difesi dagli avv. C S, M A, con domicilio eletto presso C S in Brescia, via Antiche Mura, 3;
contro
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, rappresentato e difeso dall'avv. V A, con domicilio eletto presso Di Brescia A.O. Spedali Civili in Brescia, P.Le Spedali Civili, 1;
nei confronti di
Regione Lombardia;
per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare,
della deliberazione 14 novembre 2012 n°699/mis, con la quale il Direttore generale della Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia ha adottato il Piano di organizzazione aziendale 2011/2012, nella parte in cui sopprime le strutture semplici aziendali di cui sono titolari i ricorrenti;
di ogni altro atto precedente o successivo o comunque collegato, anche non noto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2013 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che i ricorrenti, tutti dipendenti a tempo indeterminato della Azienda intimata con incarico di dirigenti di talune strutture semplici di essa, facenti parte del Dipartimento di diagnostica di laboratorio, impugnano il piano di organizzazione aziendale meglio indicato in epigrafe (doc. 1 ricorrenti, copia della relativa delibera di adozione) nella parte in cui, nel quadro di una più ampia riorganizzazione, sopprime le strutture in parola (cfr. ricorso p. 2 § 4);
- che a sostegno deducono due motivi, l’uno di incompetenza, in quanto a loro dire il Piano in parola, in quanto soggetto ad approvazione regionale, non sarebbe in realtà di competenza dell’organo di vertice che ha emesso il provvedimento, e l’altro di eccesso di potere per asserita mancanza di motivazione della scelta di cui si è detto;
- che l’Azienda intimata resiste, con memoria 8 marzo 2013, in cui eccepisce in via preliminare la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti, i cui incarichi sarebbero temporanei e formalmente scaduti già il 31 dicembre 2009, data dell’ultima proroga (doc. ti 1-3 azienda, copie delibere di incarico e di proroga), e nel merito chiede la reiezione del ricorso stesso, ricordando la non necessità di motivare gli atti generali;
- che l’eccezione preliminare di inammissibilità presenta profili di fondatezza tali da far mancare il fumus del ricorso, poiché, come detto sopra, i ricorrenti sono rimasti soltanto di fatto nella titolarità dei descritti incarichi, scaduti già il 31 dicembre 2009 e mai prorogati. Una ulteriore proroga tacita, quand’anche la si volesse ammettere, non potrebbe ravvisarsi, in mancanza di indicazioni formali, che per il periodo minimo ammesso, ovvero per altri tre anni, sì che gli incarichi sarebbero comunque scaduti al 31 dicembre 2012;
- che le spese di fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;