TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-09-28, n. 202300726
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Testo completo
Pubblicato il 28/09/2023
N. 00726/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Costantino, Giampiero Pietro Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G.- Prefettura di Reggio Calabria, Questura Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
Questura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
- del decreto della Prefettura di Reggio Calabria- Fasc. n. 10567/I^ bis del 17 febbraio 2023, notificato il 22 febbraio 2023;
- del provvedimento di sequestro amministrativo delle armi e munizioni operato in data 23 febbraio 2023 in esecuzione del predetto decreto prefettizio;
- del decreto del Questore di Reggio Calabria del 20 febbraio 2023, notificato il 04 marzo 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria e della Questura Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato nelle forme e nei termini di legge, il ricorrente ha impugnato:
- il provvedimento datato 17.02.2023 con il quale la Prefettura di Reggio Calabria–Ufficio Territoriale del Governo ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiale esplodente e ha, al contempo, ordinato il ritiro di qualunque titolo di polizia abilitativo alla detenzione, al porto, al trasporto ed alla vendita di armi, munizioni ed esplosivi e, in particolare, la licenza di porto di fucile per uso caccia;
- il provvedimento con il quale la Questura di Reggio Calabria ha conseguentemente revocato in data 20.02.2023 la licenza per uso caccia;
2. La motivazione del provvedimento prefettizio e, per relationem , di quello emesso dal Questore, si è basata sul venir meno del requisito dell’affidabilità sul corretto uso delle armi da parte del ricorrente che risultava “ essere stato deferito in data 24 ottobre 2022…per le ipotesi di reato di cui all’art. 18 co.1 L. 157/92 (specie cacciabili e periodi di attività venatoria”) art. 30 lett. H) della L. 157/1992 e art. 20 bis L. 110/1975 (“omessa custodia delle armi) ”.
3. Contestando l’illegittimità di tali provvedimenti, il sig. -OMISSIS- ha dedotto:
3.1. violazione dell’art. 7 L. n. 241/90, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento non giustificata nemmeno da particolari ragioni d’urgenza;
3.2. eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, nonché per irragionevolezza e travisamento di fatti ;
3.3. violazione degli artt. 10-11-39 e 43 TULPS, eccesso di potere per assenza di istruttoria e di motivazione, nonché violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza .
La Prefettura, secondo l’impostazione difensiva del ricorrente dichiaratamente suffragata da ampia giurisprudenza in materia, avrebbe errato nel non ritenere isolato e di particolare tenuità l’episodio dell’omessa custodia di munizioni lasciate all’interno della sua autovettura posteggiata in una zona vietata all’accesso al pubblico e comunque sempre sotto controllo del diretto interessato che non sarebbe neppure indagato per il reato di cui all’art. 21 bis L. n. 110/1975.
Il gravato giudizio di inaffidabilità sarebbe viziato dal mancato apprezzamento della personalità dell’interessato, esente da mende e titolare della licenza di porto d’armi per uso caccia fin dal 1982, nonché dalla ritenuta sproporzionalità dei provvedimenti adottati unicamente sul presupposto dell’acritica e decontestualizzata valutazione dei fatti riportati nelle note istruttorie dei Carabinieri.
3.4. violazione degli artt. 32 e 30, lett. h) L. n. 157/1992, eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancanza e/o insufficienza e contraddittorietà della motivazione e falsa applicazione in materia sanzionatoria del principio di specialità dell’art. 39 TULPS rispetto all’art. 32 L. n. 157/1992 .
Quanto alle contestate violazioni in materia di caccia, il reato di cui all’art. 30, lett. h) L. n. 157/92, in relazione all’art. 18 co.1 della stessa legge, si sarebbe già estinto per intervenuta oblazione; peraltro, la condotta del ricorrente non sarebbe sussumibile in nessuno dei casi tassativi per cui la speciale disposizione dell’art. 32 L. n. 157/92 prevede la sanzione accessoria della revoca o della sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia (art. 30 lett.