TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2009-03-20, n. 200901548

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2009-03-20, n. 200901548
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200901548
Data del deposito : 20 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06594/2006 REG.RIC.

N. 01548/2009 REG.SEN.

N. 06594/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 6594 del 2006, proposto da:
G F, B N, B E, C A, D'Errico Guarino Anna, D'Iasio Adele, D M P, D S R, D P B, D M A, F D, M E, M G, P V, P C, S G, S L, rappresentati e difesi dall'avv. R Vniero, con domicilio eletto presso R Vniero in Napoli, via Cervantes, 64

contro

Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso A S in Napoli, Riviera di Chiaia, 207;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Canzoneri, con domicilio eletto presso Daniela Canzoneri in Napoli, via Diaz C/0 Avvocatura Stato;

nei confronti di

Circolo Nautico La Pietra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Giugliano, con domicilio eletto presso Roberto Giugliano in Napoli, via Morghen, 41;
La Pietra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cocozza, con domicilio eletto presso Vincenzo Cocozza in Napoli, via V. Colonna N. 9;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

a) della concessione demaniale n. 4 del 28.07.06 rilasciata dal Comune di Pozzuoli a favore della Soc. Circolo Nautico La Pietra;
b) del parere n. 1670 del 21.02.06 reso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
c) dell’autorizzazione paesaggistica surrogatoria del 13.07.06, trasmessa con nota prot. n. 17835 del 14.07.05, emessa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Entoantropologico di Napoli e Provincia;
d) della nota n. 3753 del 17.02.06, con cui la suddetta Soprintendenza avrebbe confermato la precedente autorizzazione;
e) della nota prot. n. 25836 del 26.07.06 con cui si è appresa l’esistenza di un procedimento finalizzato al rilascio della concessione sub a);
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare del Piano di utilizzazione delle spiagge e del demanio marittimo del Comune di Pozzuoli di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 28.05.02, se ed in quanto con lo stesso si sia inteso modificare la disciplina statale di cui alla l. n. 88/2001 e consentire il rilascio o la proroga delle concessioni oltre i limiti prescritti dalla normativa statale e regionale;

nonché, con motivi aggiunti depositati in data 04.10.07, f) di altri eventuali atti modificativi o ampliativi dell’originaria concessione rilasciati al Circolo Nautico o alla Società La Pietra


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Beni Attivita' Culturali;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Circolo Nautico La Pietra;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc. La Pietra S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/01/2009 il dott. G P D N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 6594 dell’anno 2006, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:

- di essere tutti residenti (e proprietari di appartamenti) in via Napoli, Pozzuoli, località La Pietra;
che in tale via, al civico n. 35-37, si trova anche il Circolo La Pietra, già titolare, dal 1995, di licenza demaniale stagionale, poi rinnovata come concessione, ma successivamente decaduta;

- che, in data 25.07.06, i ricorrenti presentavano istanza di accesso e, dalla nota del Comune prot. n. 25836 del 26.07.06, essi venivano a sapere dell’autorizzazione paesaggistica sub c) in epigrafe e successivamente anche del rilascio della concessione sub a). Pertanto, provvedevano ad impugnare gli atti meglio descritti in epigrafe.

Instavano quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso;
si costituivano altresì il Comune di Pozzuoli e la società controinteressata.

All’udienza del 14.03.2007, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 814/07.

All’udienza del 06.06.07, veniva disposta una verificazione con ordinanza n. 504/07;
all’udienza del 13.02.08 veniva disposta ulteriore verificazione con ordinanza n. 231/08.

All’udienza del 22.01.09, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 10 l. n. 88/2001 e 1 comma 2 DL n. 400/93;
infatti il Comune, con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 28.05.02, approvava il Piano di utilizzazione delle spiagge e del demanio marittimo: all’art. 19 di tale Piano era prescritto che i titolari di concessione demaniale dovessero presentare, entro sei mesi dall’approvazione del Piano stesso, documentazione idonea alla verifica della legittimità sotto il profilo urbanistico ed ambientale, nonché un progetto di riqualificazione conforme agli indirizzi fissati nel Piano, pena la revoca o decadenza dalla concessione. Orbene tale norma non era applicabile al Circolo La Pietra, atteso che essa si riferiva solo ai titolari di concessione demaniale di cui all’art. 1 comma 2 DL n. 400/93, come sostituito dall’art. 10 l. n. 88/2001: esso era titolare solo di concessione stagionale. Solo le concessioni rilasciate successivamente all’entrata in vigore della legge n. 88/2001 hanno dunque diritto al rinnovo automatico: la concessione ottenuta dal Circolo La Pietra non rientra tra queste;
2) la concessione originariamente rilasciata al Circolo è dunque scaduta e non si è rinnovata;
in ogni caso il concessionario è decaduto per gli abusi commessi in violazione di quanto prescritto nella concessione (gli abusi si evincono dagli atti di sequestro emessi dal Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli);
il Circolo, peraltro, non può riproporre l’istanza, attesa la scadenza del temine perentorio di cui all’art. 19 del Piano;
3) se poi con il Piano in questione il Comune ha inteso modificare la disciplina statale di cui alla l. n. 88/2001 e consentire il rilascio o la proroga delle concessioni oltre i limiti prescritti dalla normativa statale e regionale, esso è certamente illegittimo;
4) il parere della Soprintendenza è illegittimo: infatti il progetto prevede la costruzione di spogliatoi e servizi igienici, che devono avere, secondo le prescrizioni della ASL, un’altezza minima rispettivamente di metri 2,70 e metri 2,40;
nel progetto approvato dalla Soprintendenza è prevista un’altezza di metri 2,10 sicché delle due l’una: o le opere non rispetteranno il progetto approvato dalla Soprintendenza, o non rispetteranno le prescrizioni della ASL;
5) la nota n. 3753 del 17.02.06, con cui la suddetta Soprintendenza avrebbe confermato la precedente autorizzazione, è illegittima per difetto di istruttoria e travisamento del fatto, perché l’autorizzazione del 13.07.05 presupponeva che l’impianto venisse realizzato con strutture interamente in legno e di facile smontaggio, mentre il progetto in realtà prevede pannelli di tegole cementizie;
inoltre l’autorizzazione era stata rilasciata sull’erroneo presupposto che la ricostruzione delle strutture avvenisse secondo l’impianto preesistente;
basta confrontare la superficie di scogliera impegnata dal nuovo impianto (600 mq) con quella di cui alle precedenti concessioni (436 mq) per rendersi conto che le nuove strutture sono molto diverse da quelle precedenti;
si consideri inoltre il particolare valore le territorio di Pozzuoli, e di conseguenza le restrizioni che si impongono;
6) la concessione è stata inoltre rilasciata senza gara, laddove la procedura di evidenza pubblica si impone, ex art. 10 l. n. 88/2001, anche in caso di rinnovo;
ciò è confermato dall’art. 16 ter del Piano spiagge;
7) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;
violazione dell'art. 10 bis l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda;
i ricorrenti sono infatti dei controinteressati facilmente individuabili, ai quali doveva essere comunicato l’avvio del procedimento.

In data 11.04.07 i ricorrenti proponevano i seguenti motivi aggiunti: 1) violazione degli artt. 46 e 47 del codice della navigazione, che pongono il divieto di cessione ad altri dell’attività oggetto di concessione (il Circolo Nautico La Pietra avrebbe ceduto la gestione del bene alla Società La Pietra, soggetto terzo);
tale soggetto eserciterebbe un’attività di lucro, ben diversa da quella oggetto di concessione.

In data 4.10.07, avverso gli atti impugnati sub f) in epigrafe, i seguenti ulteriori motivi aggiunti: 1) violazione della concessione demaniale n. 4 del 21.07.2003, delle norme di attuazione del Piano Utilizzazione Spiagge e del piano paesaggistico, atteso che non è stata lasciata libera la fascia di 5 mt dalla battigia;
non sono state rimosse le strutture, palafitte comprese, a dimostrazione del fatto che la struttura non è affatto di facile rimozione;
la struttura doveva essere interamente in legno ed invece le tettoie sono in pannelli isolanti metallici sorretti da una struttura in ferro zincato;
il cancello e la copertura dell’ingresso sono in ferro;
le scale di discesa a mare sono in ferro zincato;
sono stati realizzati serbatoi di raccolta delle acque reflue visibili e sgradevoli;
sono stati spostati alcuni scogli modificando la linea di battigia;
2) Il Circolo era pienamente consapevole dell’incompatibilità tra le prescrizione della Soprintendenza e quelle della ASL;
3) violazione degli artt. 46 e 47 del codice della navigazione, che pongono il divieto di cessione ad altri dell’attività oggetto di concessione (il Circolo Nautico La Pietra avrebbe ceduto la gestione del bene alla Società La Pietra, soggetto terzo);
tale soggetto eserciterebbe un’attività di lucro, ben diversa da quella oggetto di concessione;
per di più, tale attività sarà esercitata per tutto l’anno.

La controinteressata eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva;
i ricorrenti infatti, in quanto meri residenti nelle zone limitrofe, non hanno alcun interesse qualificato ad impugnare la concessione;
si applica il rinnovo automatico, atteso che la scadenza della concessione era successiva sia all’approvazione del piano spiagge sia all’entrata in vigore della l. n. 88/2001;
la controinteressata ha presentato il progetto di riqualificazione entro il termine di sei mesi, perché esso decorre non dall’approvazione del piano spiagge, ma dalla successiva approvazione della Regione e della Soprintendenza, necessarie per renderlo operante. Anche i rilievi tecnici non colgono nel segno: per realizzare i bagni all’altezza giusta basta modulare adeguatamente l’altezza dei pali delle palafitte, e le tegole cementizie si riferiscono al Circolo com’era prima;
adesso la costruzione sarà interamente in legno. Infine anche la superficie complessiva di scogliera (mq 550) è sempre la stessa;
che la concessione riguardi mq 600 non significa che il progetto li impegnerà tutti. Infine, non era necessaria la procedura di evidenza pubblica, dovendosi dare la precedenza ad un soggetto che da oltre un cinquantennio opera nel settore.

L’istanza cautelare di parte ricorrente veniva accolta con ordinanza n. 814 del 14.03.07, ma il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1655 del 30.03.07, riformava l’ordinanza cautelare sostenendo che non ci sarebbe alcun pregiudizio attesa la fissazione del merito per il 09.05.07. I ricorrenti precisavano che, in seguito all’accoglimento dell’appello da parte del Consiglio di Stato, era iniziata l’attività di arredo ligneo di un’area di 600 mq, il che confermava le censure già dedotte;
essi pertanto chiedevano una nuova sospensiva.

In data 18.10.07, i ricorrenti depositavano consulenza tecnica di parte con cui si ribadiva l’incompatibilità del progetto con le prescrizioni della Soprintendenza (la struttura doveva essere interamente in legno ed invece le tettoie sono in pannelli isolanti metallici sorretti da una struttura in ferro zincato;
il cancello e la copertura dell’ingresso sono in ferro;
le scale di discesa a mare sono in ferro zincato) nonché il pregiudizio al godimento del panorama sia per chi cammina sul marciapiede sia per chi abita ai primi piani dell’edificio frontistante.

In memoria depositata in data 22.10.07, il Circolo Nautico La Pietra eccepiva in primo luogo l’inammissibilità dei motivi aggiunti perché con essi non si impugnava un atto connesso all’oggetto del ricorso;
in secondo luogo l’inconferenza dei rilievi, perché si tratta di comportamenti successivi al rilascio della concessione, mentre la legittimità del rilascio di questa va valutato considerando la sola situazione antecedente: se il concessionario ha violato la concessione, occorre rivolgersi all’Amministrazione perché eserciti i propri poteri sanzionatori. Inoltre, si ipotizzano comportamenti futuri (cioè che le opere non saranno rimosse), come tali tutti da dimostrare. Infine, data la vicinanza dell’udienza pubblica e la fine della stagione estiva, con imminente rimozione delle opere, non si vede dove sia il periculum in mora.

In data 09.11.07 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli) faceva pervenire la verificazione, attestando che il manufatto denominato Circolo Nautico Della Pietra non è visibile dalla strada;
che i proprietari prospicienti non subiscono una sostanziale riduzione visiva, se non per la porzione di campo visivo occupata dalla presenza del manufatto;
che la vista della battigia sarebbe comunque preclusa, ai proprietari dei piani primo e secondo, dagli alberi.

In memoria depositata in data 06.12.07 i ricorrenti contestavano la verificazione, perché disposta da Amministrazione diversa da quella incaricata e perché l’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli non è organo dotato di terzietà, avendo partecipato al procedimento culminato con il rilascio della concessione al Circolo Nautico La Pietra;
in memoria depositata in data 01.02.08 i ricorrenti, oltre a ribadire che la perizia non può avere valenza di CTU perché l’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli non è organo dotato di terzietà, precisavano che non erano nemmeno stati convocati i difensori delle parti per prendere parte alle operazioni. Inoltre, si ribadiva la sussistenza della riduzione della visuale, con conseguente deprezzamento delle proprietà.

Tali osservazioni veniva condivise dal Collegio, sicché, all’udienza del 13.02.08, veniva disposta ulteriore verificazione con ordinanza n. 231/08.

In data 14.10.08 il CTU depositava la perizia, in cui conclude che il Circolo nautico La Pietra ha incrementato la superficie terrazzata rispetto a quanto esistente fino agli inizi del 2000;
che pertanto alcuni condomini del primo e del secondo piano hanno subito una riduzione visiva della battigia, che la difformità di quanto costruito rispetto al preesistente deriva dal fatto che il progetto di riqualificazione descrive uno stato dei luoghi che in realtà era già stata modificata con realizzazioni in aumento (il CTU rileva pertanto la mancanza di controllo comunale sia sulla prima realizzazione della nuova sede estiva del circolo sia sul rilievo posto a base del progetto). Per quanto concerne gli alberi, il CTU ritiene che essi determinino una perdita di visuale ma che i condomini non possano, ciò nonostante, pretendere la rimozione.

In memoria depositata in data 09.01.09, i ricorrenti ribadivano che la consulenza tecnica confermava pienamente la sussistenza dell’interesse a ricorrere e la fondatezza del ricorso.

In memoria depositata in data 12.01.09, la società La Pietra eccepiva che la CTU poteva essere presa in considerazione solo per i profili relativi all’interesse a ricorrere e comunque chiedeva rinvio per la produzione di documenti.

Il ricorso non è fondato e va respinto entro i termini di seguito precisati.

Preliminarmente, va respinta l’eccezione opposta dalla contro interessata, relativa al difetto di interesse a ricorrere.

Dalla CTU si evince infatti che il Circolo nautico La Pietra ha incrementato la superficie terrazzata rispetto a quanto esistente fino agli inizi del 2000 e che pertanto alcuni condomini del primo e del secondo piano hanno subito una riduzione visiva della battigia.

Tanto premesso per quanto concerne l’interesse a ricorrere, il ricorso, nel merito, non è fondato.

Infatti, per quanto concerne il primo motivo di ricorso, occorre precisare che questo Tribunale aveva sostenuto l’applicabilità del rinnovo automatico di cui all'art. 10 l. n. 88 del 2001, modificativo dell'art. 1 della predetta legge del 1993, alle sole concessioni rilasciate dopo la sua entrata in vigore (Tar Campania, Napoli, I, 3055/2004). Tale orientamento è stato però sconfessato dal Consiglio di Stato, che ha invece ritenuto l’art. 10 l. 88/2001 applicabile anche alle concessioni già rilasciate prima della sua entrata in vigore, purché ancora efficaci: “Per l'art. 10, l. n. 88 del 2001 (che ha sostituito il comma 2, d.l. n. 400 del 1993, convertito nella l. n. 494 del 1993), le concessioni dei beni demaniali marittimi «indipendentemente dalla natura e dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il comma 2 dell'art. 42 del codice della navigazione». Tale norma si compone di due proposizioni, di cui la prima riguarda la durata delle concessioni, mentre la seconda il rinnovo automatico alla scadenza «per altri sei anni». Entrambe le proposizioni hanno preso in considerazione non solo le concessioni rilasciate dopo la data di entrata in vigore dell'art. 10, l. n. 88 del 2001, ma anche quelle rilasciate prima di tale data, purché ancora efficaci. Sotto il profilo letterale, la prima proposizione - senza alcuna eccezione - ha previsto la durata di sei anni delle concessioni, così sovrapponendo una regola di carattere generale ai termini fissati di volta in volta in sede amministrativa. La seconda proposizione - senz'altro applicabile anche alle concessioni già disposte - ha ammesso il rinnovo delle concessioni per altri sei anni, così ribadendo che per le medesime concessioni, aventi una durata inferiore, non si applica solo la regola del rinnovo per sei anni, ma anche quella sul prolungamento a sei anni della loro efficacia” (Consiglio di Stato, VI, 881/2006).

Nel caso di specie, risulta dagli atti (provvedimento n. 282/1999) che la concessione sia stata prorogata in data 3.08.99 per 48 mesi, con scadenza al 31.12.2002;
sicché alla data di entrata in vigore della l. 88/2001 la concessione era efficace e deve ritenersi automaticamente rinnovata per altri sei anni.

Pertanto, l’art. 19 del Piano spiagge, anche a voler accettare la ricostruzione dei ricorrenti (il Comune infatti sostiene, al contrario, che l’art. 19 del Piano spiagge si applica a tutte le concessioni rilasciate prima dell’approvazione del Piano stesso, proprio perché lo scopo della norma è quello di consentire l’adeguamento alle nuove direttive del Piano delle concessioni rilasciate prima della sua approvazione) risulta applicabile alla controinteressata.

E’ infondato, o meglio inammissibile, anche il secondo motivo: anche assumendo che la controinteressata abbia compiuto abusi che comportano la decadenza dalla concessione, questo Tribunale non può sostituirsi all’Amministrazione nell’accertamento dei predetti abusi e (sostanzialmente) nell’esercizio del potere di revoca sanzionatoria nei confronti della concessionaria;
i ricorrenti sono piuttosto tenuti a denunziare al Comune i pretesi abusi, sollecitando l’esercizio, da parte dell’Amministrazione, del potere sanzionatorio ed eventualmente proponendo, in caso di inerzia, il ricorso ai sensi dell’art. 21 bis l. Tar.

Quanto alla tardività della presentazione del progetto di riqualificazione da parte della controinteressata, deve ritenersi che il termine non sia perentorio. Benché sia stato previsto dalla norma che “l’inottemperanza o la mancata realizzazione del progetto di riqualificazione … costituiscono causa di revoca o di decadenza della concessione”, sembra più ragionevole interpretare tale disposizione nel senso che essa prevede una sanzione in caso di mancata presentazione del progetto, e non nel senso della perentorietà del termine di sei mesi previsto per la presentazione stessa. Infatti, ove il termine non sia espressamente qualificato come perentorio, ovvero tale perentorietà non discenda necessariamente dalla logica del sistema, il termine deve considerarsi ordinatorio (Consiglio di Stato, VI, 6405/03).

Neanche la terza censura può essere accolta: come già accennato, appare preferibile interpretare l’art. 19 del Piano spiagge nel senso che esso si applichi a tutte le concessioni rilasciate prima dell’approvazione del Piano stesso, proprio perché lo scopo della norma è quello di consentire l’adeguamento alle nuove direttive del Piano delle concessioni rilasciate prima della sua approvazione. La norma si riferisce espressamente ai soggetti già detentori di concessioni (in base alla legge) e pertanto non appare ragionevole interpretarla nel senso che essa consenta il rilascio o il rinnovo della concessione oltre i limiti di legge.

Quanto alla quarta ed alla quinta censura, risulta condivisibile l’osservazione della controinteressata, in forza della quale le prescrizione della ASL possono essere conciliate con quelle della Soprintendenza (che ha prescritto un abbassamento dell’altezza della tettoia, proprio allo scopo di rendere la struttura meno visibile) riducendo l’altezza delle palafitte. Quanto alla copertura con tegole cementizie, risulta fondata l’osservazione della controinteressata, secondo cui la copertura in tegole si riferisce alla struttura com’era prima, e non come risulta dopo la riqualificazione: infatti, come si evince dalla perizia depositata in data 14.10.2008, la struttura è protetta da agenti atmosferici da una copertura in materiale plastico (non vi è alcun cenno alle tegole, che pertanto sono state evidentemente rimosse e sostituite da tale diverso tipo di copertura). Quanto, infine, all’ampliamento della superficie impegnata (600 mq e non 436) tale assunto risulterebbe confermato dalla predetta perizia. Tuttavia, ancora una volta, deve ribadirsi che tale tipo di censura non può essere esaminata dal Collegio: sia perché tra i quesiti demandati al CTU non rientrava l’accertamento della superficie effettivamente impegnata, sia perché la violazione dei limiti della concessione originaria comporta le sanzioni da parte dell’Amministrazione. Come già osservato a proposito del secondo motivo, i ricorrenti sono tenuti a denunziare all’Amministrazione eventuali abusi, affinché la p.a. possa esercitare i propri poteri di autotutela.

Non può essere accolta neanche la sesta censura, atteso che la concessione – come già precisato – si è rinnovata ex lege, in forza dell’art. 10 l. 88/2001, e dunque prima della presentazione del progetto di riqualificazione;
non risulta pertanto applicabile, nel caso di specie, il principio in forza del quale le concessioni devono essere rilasciata con procedura di evidenza pubblica.

Anche le ultime due censure, relative alla violazione delle garanzie partecipative, devono ritenersi infondate: infatti, per costante giurisprudenza, l'amministrazione non è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento per il rilascio di concessione edilizia ai proprietari frontisti, in quanto gli interessi coinvolti dal predetto procedimento sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che potrebbero astrattamente ricevere un pregiudizio dall'emanazione del relativo provvedimento. Invero, l'osservanza delle norme sulla partecipazione al procedimento di cui all'art. 7, l. n. 241 del 1990, nell'ipotesi di cui trattasi, comporterebbe un aggravio al procedimento, in evidente contrasto con i principi di economicità, efficacia e celerità dell'azione amministrativa fissati dall'art. 1, stessa l. 241/90 (così Tar Lazio, Roma, II, 5518/2005;
CdS, VI, 1197/1999).

Quanto ai primi motivi aggiunti, depositati in data 11.04.2007, devono ritenersi infondati o inammissibili per le stesse ragioni già esposte relativamente al secondo motivo del ricorso introduttivo: anche ammesso che la controinteressata abbia violato gli artt. 46 e 47 del codice della navigazione, che pongono il divieto di cessione ad altri dell’attività oggetto di concessione (il Circolo Nautico La Pietra avrebbe ceduto la gestione del bene alla Società La Pietra, soggetto terzo che eserciterebbe un’attività di lucro, ben diversa da quella oggetto di concessione), i ricorrenti non possono direttamente ottenere l’annullamento della concessione dal giudice amministrativo, ma devono sollecitare l’esercizio dei poteri di autotutela da parte dell’Amministrazione, non potendo il g.a. sostituirsi alla p.a. nell’accertamento degli abusi e nell’esercizio dei conseguenti poteri sanzionatori.

Per lo stesso motivo, devono ritenersi inammissibili anche i motivi aggiunti depositati in data 04.10.2007: i ricorrenti, infatti, dichiarano di impugnare eventuali atti modificativi o ampliativi dell’originaria concessione rilasciati al Circolo Nautico o alla Società La Pietra (che in realtà non risultano essere stati adottati), ma in realtà lamentano la violazione della concessione demaniale, denunziando una serie di irregolarità. Anche in tal caso, dunque, i ricorrenti sono tenuti a denunziare le predette irregolarità all’Amministrazione affinché quest’ultima eserciti i propri poteri sanzionatori, ove le denunzie risultassero fondate.

Attesa la complessità e l’incertezza della questione, che ha richiesto ben due perizie, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

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