TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-06-24, n. 202400806

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-06-24, n. 202400806
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400806
Data del deposito : 24 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/06/2024

N. 00806/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00866/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 866 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Orlandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce e Questura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;



per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto Cat. 6F/2020 Div. Pas nr. 18/19 del 4 marzo 2020, notificato il 9 marzo 2020, con cui il Questore di Lecce ha disposto, nei confronti del ricorrente, la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e della licenza di collezione di una pistola lanciarazzi marca ADLER;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce e della Questura di Lecce;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 559/2020 del 9 settembre 2020;

Vista l’istanza depositata il 24 aprile 2024 con la quale il difensore della parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti l’Avv. A. Orlandini per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato G. Pedone per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il ricorrente, con ricorso notificato alle controparti il 1° luglio 2020 e depositato in giudizio il successivo 29 luglio 2020, impugna il decreto Cat. 6F/2020 Div. Pas nr. 18/19 del 4 marzo 2020, notificato il 9 marzo 2020, con cui il Questore di Lecce ha disposto nei suoi confronti la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e della licenza di collezione di una pistola lanciarazzi marca ADLER, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

2. Il ricorrente affida il gravame ai profili di illegittimità di seguito rubricati.

2.1 Violazione degli artt. 11, 43 e 39 T.U.L.P.S. n. 773 del 1931. Eccesso di potere per astrattezza, carenza istruttoria e difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Irragionevolezza. Natura sanzionatoria del provvedimento.

Con questo primo gruppo di motivi di censura, il ricorrente deduce che le circostanze poste a fondamento del gravato provvedimento (e, cioè, sia il rinvenimento di n. 5 di cartucce, peraltro regolarmente detenute, in un luogo diverso da quello dichiarato nella denuncia di detenzione del 6 aprile 2018, con conseguente sequestro delle medesime cartucce e denuncia del ricorrente all’A.G. per i reati di cui agli art. 38 e 17 T.U.L.P.S. e 697 c.p., sia la sottoposizione dell’odierno ricorrente ad altro procedimento penale n. 3116/2018 R.G.N.R. per reati di particolare gravità, tra cui la corruzione in atti giudiziari e il falso, nell’ambito del quale procedimento il medesimo ricorrente era stato sottoposto alla misura personale della custodia cautelare in carcere, nel corso della cui esecuzione i militari della G.d.F. avevano proceduto al ritiro cautelare, ex art. 39, comma 2, T.U.L.P.S., delle armi e delle munizioni dal ricorrente legalmente detenute presso la propria abitazione) non sarebbero tali da incidere negativamente sulla propria affidabilità nel corretto uso delle armi, specie a fronte delle giustificazioni presentate in sede di riscontro al preavviso di revoca comunicato dalla Questura di Lecce con nota Cat. 6F/PAS/2019 del 7 gennaio 2020.

2.2 Irragionevolezza manifesta e abuso di potere. Lasso di tempo intercorso tra l’accertamento della violazione e l’adozione del provvedimento.

Con questo secondo e ultimo fascio di motivi di gravame, il ricorrente censura “ il lungo lasso di tempo trascorso tra l’accertamento delle presunte violazioni (06.12.2018) e l’adozione del provvedimento di revoca (04.03.2020). ”.

3. Il 5 agosto 2020 si sono costituiti in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura erariale, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce e la Questura di Lecce, mediante il deposito di un mero atto di costituzione formale.

4. Il 27 agosto 2020 la difesa erariale ha depositato una relazione della Questura di Lecce - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, CAT.6F/2020 Nr. 57, sui fatti di causa.

5. Il 4 settembre 2020 il ricorrente ha depositato brevi note d’udienza con le quali ha reiterato le richieste già formulate con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

6. Ad esito della Camera di

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