TAR Roma, sez. 1B, decreto decisorio 2021-12-29, n. 202104632

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, decreto decisorio 2021-12-29, n. 202104632
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202104632
Data del deposito : 29 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2021

N. 11369/2017 REG.RIC.

N. 04632/2021 REG.PROV.PRES.

N. 11369/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11369 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Filippo Corridoni 15;

contro

Comando Generale Arma Carabinieri non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

del provvedimento prot. -OMISSIS-notificato in pari data del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-il 21\2\2018 :

annullamento del decreto-OMISSIS-del Comando Generale Arma dei Carabinieri;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85 c.p.a.;

Visto l'atto depositato il 5 dicembre 2021, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;

Considerato che alla udienza pubblica del 13 dicembre 2021, il ricorso è stato chiamato al solo fine, di conoscere o meno, l’interesse alla definizione del presente giudizio;

Che in sede di discussione della predetta causa nessuno è comparso per le parti;

Preso atto della volontà espressa dalla parte ricorrente;

Ritenuto, quindi, che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.


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