TAR Firenze, sez. III, sentenza 2013-02-14, n. 201300254
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Testo completo
N. 00254/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Iside srl, rappresentata e difesa dall'avv. F P, con domicilio eletto presso F P in Firenze, via C. Landino, 7/A, nonchè dagli avv.ti M P e F P, con domicilio eletto presso M P in Firenze, via XX Settembre, 60;
contro
Comune di Buonconvento, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F B, con domicilio eletto presso D Benussi in Firenze, piazza dell'Indipendenza, 10;
Equitalia Cerit spa;
nei confronti di
Istituto Finanziario Privato spa;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della cartella di pagamento del 26 gennaio 2011, di tutti gli atti connessi e presupposti;
per l’accertamento
di quanto effettivamente dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione, in relazione a titolo edilizio;
per l’annullamento
della cartella di pagamento del 1° marzo 2011, impugnata con motivi aggiunti depositati il 19 maggio 2011, di tutti gli atti connessi e presupposti;
per l’accertamento,
previa adozione di misura cautelare,
dell’insussistenza dell’obbligo di corresponsione del contributo di costruzione e del diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato al suddetto titolo, richiesto con motivi aggiunti depositati il 10 febbraio 2012.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Buonconvento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. S L e uditi per le parti i difensori M. Passalacqua e F. Biondi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Buonconvento, con delibera c.c. n.13 del 18 aprile 2008, approvava un PdR per la riqualificazione di un’area con vecchi edifici;seguiva in data 23 settembre 2008 la convenzione urbanistica tra l’Amministrazione e la Iside srl interessata all’intervento;veniva quindi richiesto alla predetta Società, con foglio del 25 luglio 2008, il pagamento di somme, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché per costo di costruzione, relative al conseguente titolo edilizio;il Soggetto pubblico rilasciava quindi il permesso di costruire n.18 del 21 ottobre 2008, avente ad oggetto la realizzazione di fabbricati con destinazione residenziale, direzionale e commerciale;con nota del 19 marzo 2009 il Comune irrogava sanzione pecuniaria per la mancata corresponsione di importi;Equitalia Cerit spa emetteva dunque, in data 26 gennaio 2011, cartella di pagamento per le somme relative agli oneri di urbanizzazione secondaria e alle relative sanzioni.
L’interessata impugnava la suddetta cartella, deducendo come vizi l’illegittimità derivata dagli atti presupposti, la violazione degli artt.97, 98 Cost., degli artt.3, 7, 8, 10, 10 bis della Legge n.241 del 1990, degli artt.7, 17 della Legge n.212 del 2000, degli artt.16, 42, 44 del D.P.R. n.380 del 2001, della Legge n.10 del 1977, della Legge n.689 del 1981, degli artt.37, 119, 120, 121 della L.R. n.1 del 2005, dell’art.2 del D.M. n.28 del 1998, della L.R. n.43 del 2003 nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.
La ricorrente, affermata la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia, ha fatto in particolare presente che la quantificazione dell’Amministrazione era incerta ed era oscillata nel tempo;che trattavasi di intervento di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione e che pertanto le somme andavano calcolate solo sulle nuove superfici edificate;che le somme riferite agli oneri di urbanizzazione primaria andavano scomputate per intero, come previsto nella convenzione urbanistica;che era mancato lo scomputo di parte degli importi afferenti agli oneri di urbanizzazione secondaria;che la fideiussione era troppo onerosa;che le sanzioni risultavano ingiustificate, per la condotta altalenante assunta dal Comune in sede di quantificazione del contributo dovuto.
Il Comune si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, deducendo l’infondatezza nel merito del medesimo.
Con ordinanza n.415 del 2011 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente: veniva evidenziato in proposito che trattavasi non di intervento di ristrutturazione edilizia bensì di ristrutturazione urbanistica, come emergeva dall’esame della convenzione ed anche del permesso di costruire;che l’atto sanzionatorio doveva essere impugnato entro i termini di decadenza previsti dalla legge;che tramite la cartella non risultava richiesto il pagamento riferito a oneri di urbanizzazione primaria;che andava scomputato dagli oneri di urbanizzazione secondaria l’importo relativo ai “percorsi pedonali esterni”, la cui esecuzione, ex art.5 della convenzione, era prevista a carico dell’interessata;che della somma risultante poteva essere richiesto il pagamento in forma rateizzata;che tutto quanto esposto non precludeva la valutazione da parte dell’Amministrazione dell’istanza di riesame della ricorrente sul quantum debendi a titolo di oneri e sulla disponibilità mostrata dalla predetta Società all’esecuzione di ulteriori opere di urbanizzazione, ex art.8, comma 2 della convenzione.
Con motivi aggiunti la Iside srl impugnava la cartella di pagamento del 1° marzo 2011 relativa a sopraggiunti interessi di mora per il mancato pagamento delle somme relative agli oneri di urbanizzazione secondaria ed alle sanzioni, censurandola per illegittimità derivata dagli atti presupposti.
La ricorrente, ribadendo sul punto la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ha aggiunto che era stata pagata la prima rata di quanto originariamente richiesto;che vi erano inesattezze negli scomputi relativi ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (percorsi pedonali esterni);che gli errori in eccesso avevano determinato la prestazione di una garanzia più gravosa.
Con ulteriori motivi aggiunti la Società, deducendo la violazione dell’art.15 del D.P.R. n.380 del 2001, ha fatto presente che il permesso di costruire era decaduto di diritto ex tunc, per il mancato inizio dei lavori al 21 ottobre 2009 e la mancata conclusione degli stessi al 21 ottobre 2011;che dunque gli oneri di urbanizzazione non erano dovuti;che le sanzioni erano nulle per difetto di causa;che il Comune doveva restituire quanto già versato dal privato;che in ogni caso il dovuto era di importo inferiore a quanto richiesto, trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia.
L’Amministrazione con memoria deduceva l’infondatezza nel merito dei motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n.144 del 2012 la Sezione accoglieva in parte la domanda cautelare della ricorrente: veniva in proposito rilevato che gli obblighi di cui alla convenzione urbanistica del 23 settembre 2008 non sembravano adempiuti;che le opere di cui al permesso di costruire n.18 del 2008 non risultavano realizzate nei termini perentori ivi previsti e conformi a legge e che dunque non sarebbero potute essere eseguite;che quindi il contributo richiesto a titolo di oneri di urbanizzazione non era dovuto.
Seguivano le memorie di replica dell’interessata.
Nell’udienza del 6 dicembre 2012 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei termini di seguito esposti.
Invero è necessario evidenziare che le opere di cui al permesso di costruire n.18 del 21 ottobre 2008, come ammesso del resto anche dal Comune, non sono state realizzate nei termini perentori di legge di cui all’art.15 del D.P.R. n.380 del 2001, con conseguente decadenza del suddetto titolo edilizio;che dunque gli importi richiesti a titolo di oneri di urbanizzazione ed accessori non sono dovuti;che sussiste pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di restituire alla Società quanto dalla stessa versato per la suddetta causale;che del pari, conseguentemente, non dovute sono le somme richieste a titolo sanzionatorio, giacchè, se è vero che l’atto di irrogazione della sanzione, quale determinazione autoritativa, andava impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni (cfr. Corte Cass. SS.UU. n.6314 del 2010), è anche vero che lo stesso non risulta notificato alla ricorrente (cfr. all.10 al ricorso e all.12 atti del Comune).
Restano assorbite, per difetto di rilevanza, le restanti censure.
E’ fatta salva la possibilità dell’Amministrazione di far valere la responsabilità della Società ricorrente in relazione all’eventuale, futuro inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica con la stessa sottoscritta in data 23 settembre 2008, anche con riferimento alle opere di urbanizzazione che la medesima Iside srl si era impegnata ad eseguire personalmente e che erano state considerate a scomputo dei pagamenti richiesti (cfr. art.6, comma 2 convenzione urbanistica, con termine realizzativo fissato a dieci anni dall’approvazione del PdR, avvenuta con delibera c.c. n.13 del 18 aprile 2008, all.4 atti del Comune).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, in parte seguono la soccombenza ed in parte vengono compensate, tenuto conto dei fatti di causa.