TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-02-10, n. 202302300

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-02-10, n. 202302300
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302300
Data del deposito : 10 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2023

N. 02300/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06151/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6151 del 2020, proposto da
Francesca S, rappresentata e difesa dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Lombardia, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Toscana, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Sicilia, Assessorato Alla Salute della Regione Sicilia, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Piovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Castagnoli, Marina Crovetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Andrea Manzi, Emanuele Mio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33, e dagli avvocati Chiara Drago, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, c.so Vannucci, 30 -Palazzo Ajo';
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Rosaria Russo Valentini in Roma, piazza Grazioli 5;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27, e dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau, Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Michela Barni, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo del giudizio:

- dell'avviso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata della Regione Lazio;

- della graduatoria riservata regionale, nella parte in cui parte ricorrente è indicata come non idonea e collocata oltre l'ultimo posto disponibile, e del decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata, nonché i decreti contenti modifiche e integrazioni successive della graduatoria;

- del giudizio di non idoneità della ricorrente e di tutti gli atti e verbali della Commissione circa la valutazione e l'attribuzione di punteggio ai titoli presentati dalla ricorrente;

- di tutti gli altri avvisi pubblicati dalla Regione Lazio con riferimento al bando per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata;

- della delibera 2019/137/CR7a/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, recante “ Linee guida regionali in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 25/06/2019, n. 60 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria ”;

- della delibera 19/156/CR6b/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province auto-nome recante “ Riparto dei posti per l'accesso al corso di Medicina generale 2019-2021 in applica-zione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019 ”;

- di tutti gli atti istruttori ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi;

- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017;

- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, dei verbali e delle delibere del Ministero della Salute, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e delle singole Regioni che abbiano disposto un riparto del finanziamento di 2 milioni di euro ex art. 12 c. 3 d.l. n. 35 del

30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, in maniera difforme rispetto alla relazione tecnica allegata alla l. 60/2019, ivi inclusa la proposta di deliberazione per il

CIPE FSN

2019;
nonché gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi;

- degli atti con cui sono stati impegnati e/o utilizzati i fondi stanziati nel d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019, per il finanziamento dei posti soprannumerari per il corso di formazione in Medicina generale;

- degli atti con cui sono stati calcolate le effettive carenze dei medici di medicina generale sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata;
con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Con i motivi aggiunti notificati in data 11 marzo 2022:

- della nota della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 31/08/2021 avente ad oggetto “ Formazione specifica in medicina generale: riedizione del potere sui costi di organizzazione dei corsi ”, e tutti gli atti allegati, depositati in giudizio da controparte in data 2/3/2022;

- ove occorra e per quanto di ragione, il riparto delle somme stanziate per la formazione dei medici

di medicina generale dall’articolo 12, comma 3, del dl. 35/2019 (DL Calabria) triennio formativo 2021-2024, depositato in giudizio da controparte in data 2/3/2022;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a

quelli impugnati;

NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina

Generale, tramite graduatoria riservata;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l’adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l’immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata;
con l’ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Piemonte e di Regione Liguria e di Regione Veneto e di Regione Umbria e di Regione Emilia Romagna e di Regione Lazio e di Regione Puglia e di Regione Campania e di Regione Autonoma della Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti per cui è causa.

Il comma 3° dell’art. 12 del cd. Decreto Calabria (D.L. n. 35/2019, convertito in legge n. 60/2019) stabilisce che “ Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio ”.

In data 25 luglio 2019 si è riunita la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che ha emesso il documento 2019/137/CR7a/C7 recante “ Linee guida regionali in merito all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della legge 25/06/2019, n. 60 ”.

Dette Linee guida prevedono, tra le altre cose, che “ f) le risorse destinate a coprire gli oneri derivanti dalla applicazione del comma 3, pari a 2.000.000 €/anno per ciascun triennio attivato con accesso mediante graduatoria riservata, siano ripartite tra le Regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti ” … “ Così come emerge dalla relazione tecnica del Decreto Legge 35/2019 convertito in Legge 60/2019, si prende atto che la quantificazione della spesa complessiva di 2 mln di euro ” … “ è stata formulata stimando in circa 1000 euro pro capite gli ulteriori costi di organizzazione relativi alla partecipazione di 2000 soprannumerari in ciascun corso triennale ”.

Con documento adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in seguito a riunione del 18 settembre 2019, contenente “ Riparto dei posti per l’accesso al corso di Medicina generale 2019-2021 in applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019 ”, si legge che “ La relazione tecnica allegata al Decreto di cui sopra stabilisce che <<il costo medio per l’organizzazione dei corsi da parte delle Regioni è di circa 1.000 euro pro-capite, per l’intera durata del percorso formativo>>. Quanto indicato al punto precedente è stato stimato dal Ministero della Salute senza alcuna analisi preliminare presso le Regioni ed essendo evidente che è fortemente sottostimato, si può ragionevolmente intendere che i 1.000 € citati nella relazione riguardino ciascun anno di corso. Pertanto, i 2.000.000 € vengono ripartiti per 3.000 €, determinando un numero di medici ammissibili pari a 666 unità per ciascun anno di applicazione della norma ”.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. G13522 del 9 ottobre 2019 pubblicata sul B.U.R.L. n. 82 del 10 ottobre 2019 della Regione Lazio, è stato approvato il bando per l’ammissione tramite graduatoria riservata di 45 medici senza borsa di studio.

Dalla graduatoria, approvata con Determinazione 3 marzo 2020, n. G02306 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 19 del 5 marzo 2020, risulta che la dott.ssa S è stata ritenuta non idonea.

Con il ricorso in esame, notificato in data 28 giugno 2020, la predetta dott.ssa S ha impugnato gli atti indicati in epigrafe ed in particolare la graduatoria.

A sostegno della propria domanda, in estrema sintesi, ha dedotto innanzitutto di essere stata ingiustamente e immotivatamente esclusa dalla graduatoria nonostante fosse in possesso dei requisiti del bando.

Ha quindi contestato il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché il difetto di potere, in relazione alla delibera adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in seguito alla riunione del 18/9/2019, pubblicata il 26/9/2019. Ha censurato in particolare la modalità seguita dall’Amministrazione per determinare il costo medio per l’organizzazione dei corsi da parte delle Regioni, stimato dal Ministero della Salute senza alcuna analisi preliminare presso le Regioni.

Ha sostenuto, inoltre, che spetterebbe alle Regioni nell’esercizio della propria discrezionalità - limitatamente sindacabile dal giudice amministrativo - definire il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi tenuto conto delle proprie esigenze formative e capacità ricettive, nonché tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti concordati con il Ministero. Ha contestato soprattutto il costo dei corsi che ha portato alla riduzione dei posti.

Si sono costituiti il Ministero della Salute e le Regioni in epigrafe, i quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in esame sotto diversi profili, oltre a contestare tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto, concludere per la reiezione di tutte le domande.

Con ordinanza cautelare n. 5575 dell’8 settembre 2020, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio e respinta l’istanza cautelare, atteso che: “ a) sotto il profilo del fumus, le doglianze non appaiono suffragate da elementi di evidente fondatezza, in quanto, da un lato, la quantificazione dei costi relativi alla frequenza dei corsi di formazione in Medicina generale deve ragionevolmente essere effettuato dall’Ente competente per la regolazione degli aspetti logistici ed organizzativi dei corsi medesimi, dall’altro, la contestata deliberazione della Conferenza Regioni e Province Autonome è stata recepita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 20 febbraio 2020;
b) sotto il profilo del periculum, parte ricorrente non fornisce la prova del fatto che un ampliamento del contingente numerico dei posti relativi al concorso indetto dalla Regione Lazio per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022, tramite graduatoria riservata, avrebbe comportato la sua ammissione alla frequenza del corso medesimo;
Rilevato, altresì, che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, deve ritenersi prevalente quello pubblico a gestire ed assicurare la formazione secondo precisi standard europei che verrebbe compromesso dall’ammissione di un numero eccessivo di partecipanti ai quali non potrebbe essere garantita una formazione effettivamente idonea ed adeguata
”.

In sede di appello, il Consiglio di Stato, con propria ordinanza n. 6540 del 13 novembre 2020, in riforma della predetta decisione, ha accolto l’istanza della parte ricorrente rilevando che la ricorrente “ lamenta che non le sarebbero stati calcolati i punti per il servizio svolto presso aziende convenzionate con l’Asl, titoli che sarebbero riconoscibili in base al bando e all’ACN, e rispetto ai quali aveva prodotto la certificazione rilasciata dalla Società convenzionata nell’ambito dell’emergenza territoriale, censura sulla quale il primo giudice non si è pronunziato ” … “ Rilevato che la Sezione si è pronunziata in sede cautelare favorevolmente per l’ammissione con riserva nel caso di attività riconducibili ai servizi inseriti nell’Accordo collettivo nazionale sulla medicina generale (servizi di assistenza primaria, di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria e medicina dei servizi) (C.d.S., ord. 5247/2020);
Ritenuto, ad un primo esame, sembra non potersi escludere la riconducibilità del servizio prestato alle previsioni dell’ACN
” … “ Ritenuto che la complessa questione controversa, oltre ai dedotti profili di inammissibilità, dovrà essere esaminata nell’idonea fase del merito e a contraddittorio integro;
Ritenuto, tuttavia, che sussistono, ad un primo esame, i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, in considerazione di quanto sin qui evidenziato quanto al fumus boni iuris e con riguardo al periculum in mora all’intervenuto inizio dei corsi
”.

Quindi la ricorrente è stata ammessa con riserva al corso de quo.

In data 2/3/2022, la Regione Emilia Romagna ha depositato nel presente giudizio una nota della Commissione salute della Conferenza delle Regioni del 31/8/2021 avente ad oggetto “ Formazione specifica in medicina generale: riedizione del potere sui costi di organizzazione dei corsi ”.

Segnatamente, la Commissione ha sostenuto di aver provveduto a quella riedizione del potere che era stata demandata dal Tar Roma nelle numerose sentenze con cui nella passata tornata concorsuale aveva annullato l’atto della Conferenza delle Regioni del 26 settembre 2019 che stabiliva il riparto dei posti ex D.L. Calabria relativo al triennio 2019/2022.

Con “ memoria con motivi aggiunti ” notificata in data 11 marzo 2022, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della predetta nota.

In estrema sintesi, ha dedotto di essere stata ammessa, nelle more del presente giudizio, al secondo anno del corso triennale, che sta attualmente frequentando e che a giugno concluderà anche il secondo anno di corso e inizierà il terzo e ultimo anno del triennio. Avrebbe quindi consolidato la sua posizione come corsista di Medicina Generale, superando con profitto il primo anno di corso, e rafforzando il proprio legittimo affidamento a concludere il percorso formativo già avviato. Ha chiesto la “cessazione della materia del contendere con consolidamento definitivo della sua iscrizione” in quanto avrebbe ottenuto il bene della vita.

Ha ribadito il difetto di istruttoria già articolato nel ricorso introduttivo e citato i precedenti della sezione. Ha assunto in particolare che, a ben vedere, non si sarebbe in presenza di alcuna istruttoria, giacché la Regione si sarebbe infatti limitata a riportare soltanto una lunga elencazione di voci.

Ancora, ha lamentato il “ difetto di competenza assoluto in capo alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, che è un organo a mero carattere consultivo, senza alcuna personalità giuridica, e questo è stato dichiarato espressamente dalla stessa Conferenza nella nota del 9/10/2020 dove afferma “le Commissioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sono organi politici a rilevanza esclusivamente interna, che formulano proposte all’Assemblea e che non hanno alcun potere di delibera e/o di decisione” ”.

Ha poi censurato la “ intrinseca contraddittorietà degli atti ”: ha sostenuto che quello che la Regione Emilia Romagna afferma essere la “ riedizione del potere ” in realtà conterrebbe solo la quantificazione dei costi pro capite, ma non invece la quantificazione e ripartizione dei posti da mettere a bando. Con particolare riferimento alla Regione Lazio, i costi pro capite individuati dall’Ente Territoriale ammontano a 2.800 all’anno, cioè un costo complessivo pro capite di 8.400 euro. Tale stima sarebbe del tutto incompatibile con la conferma del numero di 45 ammessi al corso, come prevista dal bando. Inoltre ogni Regione avrebbe proceduto ad una quantificazione radicalmente diversa, con cifre che oscillano dai 2473 euro della Basilicata ai 5500 delle Marche: ciò rileverebbe una contraddittorietà intrinseca insanabile, poiché la stessa formazione non può costare più del doppio da una Regione all’altra.

La Regione e la Conferenza delle Regioni avrebbero sbagliato lo stesso parametro di riferimento da utilizzare per il calcolo dei costi: la determinazione dei costi, così come effettuata, sarebbe direttamente in contrasto col dettato normativo.

Infine ha contestato una ulteriore nota versata in atti dalla Regione Emilia Romagna in data 2/3/2022 che costituirebbe il riparto delle somme e dei posti disponibili per il Decreto Calabria per il nuovo triennio 2021/24, di cui stanno per essere pubblicate le nuove graduatorie e che presenterebbe i medesimi vizi degli atti impugnati.

Con memorie ex art. 73 c.p.a. depositate in data 30 dicembre 2022, la ricorrente ha riferito di essere al terzo e ultimo anno del triennio, che dovrebbe terminare a giugno 2023, insistendo per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere atteso che la sua posizione risulterebbe ormai consolidata dalla frequenza proficua del corso e dal superamento degli esami intermedi.

All’udienza del 31 gennaio 2023 la causa è stata infine introitata per la decisione.

2. Questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere e possano integralmente richiamarsi gli approdi giurisprudenziali (cfr., tra le tante C. di St. n. 11377/2022;
3357/2022;
n. 4551/2022) che hanno evidenziato che: “ L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 28 gennaio 2015 n. 1, ha precisato, infatti, che, con riferimento al favorevole esito di alcuni esami del corso di laurea in medicina e chirurgia, l'accesso al quale sia stato reso possibile esclusivamente dal favorevole esito del giudizio di primo grado, non è invocabile l'art. 4, comma 2 bis, D.L. n. 115 del 2005, conv. in L. n. 168 del 2005 (che prevede il conseguimento di un'abilitazione o di un titolo anche nel caso in cui l'ammissione alle prove previste dal bando sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela). Invero, tale norma (avente natura eccezionale e, per tale ragione, non suscettibile di applicazione analogica), non è applicabile alle selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato, né il superamento del test di ammissione al corso di laurea costituisce una abilitazione o un titolo il cui conseguimento rappresenta l'indefettibile presupposto per l'applicazione della disposizione richiamata.

Questo orientamento restrittivo è stato recentemente confermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza dell'8 febbraio 2022 n. 881.

Anche prescindendo dalla applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, ritiene, tuttavia, il Collegio che nel caso di specie sussistano i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

La previsione normativa di prove selettive per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla L. 2 agosto 1999, n. 264 e quella di una selezione dei candidati provenienti da altre facoltà o da altre università anche per l'accesso ad anni successivi al primo risponde ad una duplice finalità: da un lato, quella di consentire agli atenei, sotto il profilo organizzativo, la possibilità di garantire un'offerta formativa compatibile con le proprie risorse strumentali e umane, dall'altro, quella di assicurare l'accesso al predetto corso ai soggetti in possesso delle cognizioni tecniche e delle capacità attitudinali necessarie per la proficua frequenza di corsi universitari di così elevato livello formativo.

Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, le predette finalità siano state entrambe utilmente perseguite e soddisfatte.

L'appellata, pur essendo stata ammessa al corso di laurea in questione in forza di un provvedimento di natura cautelare adottato dal TAR, ha dimostrato nei fatti di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza dei corsi universitari;
d'altro canto, non sono state segnalate dalle Amministrazioni resistenti delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate alla frequenza dei predetti corsi da parte sua.

A distanza di alcuni anni dalla ammissione al corso in laurea, con il superamento di diversi esami universitari deve ritenersi soddisfatto l'interesse sostanziale azionato dall'originaria ricorrente ora appellata (per effetto della positiva valutazione del suo percorso accademico da parte delle Istituzioni Universitarie), mentre, di contro, non è ravvisabile (o quantomeno non è stato rappresentato in giudizio) alcun interesse delle Amministrazioni resistenti alla invalidazione del percorso accademico in questione.

Il superamento degli esami universitari, documentato dall'appellata fin dal primo grado comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l'iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di accoglimento dell'appello.

Oltre a ciò, il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso dall'appellante si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) e appare conforme all'interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l'art. 3, comma 1, lett. a), della L. 2 agosto 1999, n. 264, unitamente al criterio dell'offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l'accesso ai predetti corsi universitari.

Infine, ad ulteriore supporto delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio milita l'ulteriore considerazione, secondo la quale deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico l'interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l'esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2009 n. 108) ”.

Nello stesso senso, si è espresso da ultimo questo Tribunale con la sentenza n. 17325/2022.

3. Orbene, la dott.ssa S risulta ormai essere iscritta al terzo e ultimo anno

del triennio, che dovrebbe terminare a giugno 2023, dunque il suo percorso formativo è quasi concluso, e gli esami intermedi sono stati superati. Le è stata finanche assegnata una “ zona carente di medicina generale ”, ai sensi dell’art. 9, del d.l. n. 135/2018, convertito con modificazioni n. 12/2019 (c.d. decreto semplificazioni).

Ha dunque dimostrato nei fatti di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza dei corsi universitari;
né le Amministrazioni resistenti hanno evidenziato disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate alla frequenza dei predetti corsi da parte sua.

4. Per le considerazioni sopra richiamate, ritiene il Collegio che sussistano quindi i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

5. La particolare natura e le peculiarità del contenzioso in questione giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

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