TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-02-06, n. 201502249

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-02-06, n. 201502249
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201502249
Data del deposito : 6 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07254/2008 REG.RIC.

N. 02249/2015 REG.PROV.COLL.

N. 07254/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 7254/08, proposto dal Col. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti L A, A S e L G presso il cui studio in Roma, via Nazionale n. 200 è elettivamente domiciliato,

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza - D.I.S. (già Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza – C.e.s.i.s.) e il Ministero della difesa, ciascuno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, nonché
il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio,

per l'annullamento

della nota del Ministero della difesa 13 febbraio 2008, n. D/GMIL03/II/5^/22/2008, recante il giudizio “sospensivo” in ordine alla progressione di carriera, per gli anni 2005 e 2006, espresso nei suoi confronti dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza nella seduta del 18 settembre 2007 e di tutti gli atti presupposti, connessi . e conseguenziali.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza - D.I.S. (già Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza – C.e.s.i.s.) e del Ministero della difesa;

Vista la memoria prodotta dalle parti resistenti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 28 gennaio 2015 il Consigliere Giulia Ferrari;
uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO

1. Con atto notificato in data 10 luglio 2008 e depositato il successivo 18 luglio parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha impugnato la nota del Ministero della difesa 13 febbraio 2008, n. D/GMIL03/II/5^/22/2008, recante il giudizio “sospensivo” in ordine alla progressione di carriera, per gli anni 2005 e 2006, espresso nei suoi confronti dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (C.e.s.i.s.) nella seduta del 18 settembre 2007.

Espone, in fatto, di essere C dei Carabinieri in congedo dal 14 aprile 2007, a seguito del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento in ausiliaria per gli appartenenti al suo grado. A far data dal 31 ottobre 2002, per esigenze degli Organismi Informativi e di Sicurezza, era stato trasferito dal ruolo normale a quello speciale ed assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 7, l. 24 ottobre 1977, n. 801. Con successivo decreto del 23 giugno 2006 è stato collocato nel ruolo speciale s.p.a.d. con decorrenza 1 gennaio 2005. Nel predetto ruolo è rimasto fino al congedo, due giorni prima del quale ha conseguito, ai sensi di legge, la promozione a C.

Il Comitato esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza ha dapprima sospeso la valutazione di avanzamento per gli anni 2004 e 2005, con provvedimenti gravati, rispettivamente, con ricorsi nn. 11523/05 e 1319/07, dinanzi al Tar Lazio. Con l’impugnata nota del Ministero della difesa 13 febbraio 2008, n. D/GMIL03/II/5^/22/2008, è stato sospeso il giudizio in ordine alla progressione di carriera nel ruolo s.p.a.d., per gli anni 2005 e 2006, alla luce del parere espresso nei suoi confronti dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza nella seduta del 18 settembre 2007.

Ad avviso del ricorrente tale sospensione è illegittima. Ed invero, o il C.e.s.i.s. ha opposto un diniego alla progressione in carriera con riguardo alla valutazione effettuata in relazione al servizio pregresso prestato presso l’Amministrazione di appartenenza, ed allora l’illegittimità del diniego impugnato è palese in quanto del tutto contraddetto da ampia documentazione che testimonia i livelli di eccellenza dei giudizi assegnatigli in senso sia assoluto che relativo;
oppure il diniego è fondato esclusivamente con riferimento al periodo di servizio svolto presso gli organismi di Informazione, ed allora è illegittimo perché non è stata esplicitata la motivazione della valutazione di merito, non eccelsa, effettuata.

2. Avverso tale valutazione negativa il ricorrente è insorto deducendo:

a) Violazione art. 3, l. n. 241 del 1990 – Difetto di motivazione.

Dal provvedimento impugnato non si evince alcuna motivazione idonea a sostenere l’apodittico giudizio “sospensivo”, e ciò non consente al ricorrente di comprendere le ragioni ad esso sottese.

b) Violazione art. 7 bis, d.P.C.M. n. 7 del 21 novembre 1980 – Violazione art. 9, comma 5 bis, d.lgs. n. 303 del 1999 – Contraddittorietà, illogicità – Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Il personale collocato fuori ruolo o soprannumerario all’atto del rientro nella propria amministrazione di provenienza deve essere collocato nella medesima con lo stesso grado e la stessa decorrenza attribuite al primo dei militari promossi che lo precedevano all’atto del collocamento in posizione soprannumeraria. Illegittimamente, quindi, il giudizio negativo espresso nei confronti del ricorrente, che presso l’Amministrazione di appartenenza aveva ricevuto solo valutazioni eccellenti, si è basato esclusivamente sul servizio prestato, asseritamente in modo non lusinghiero, presso gli Organismi di informazione.

3. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza - D.I.S. (già Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza – C.e.s.i.s.) e il Ministero della difesa, che hanno sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

4. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri non si è costituito in giudizio.

5. All’udienza del 28 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato trasferito dal ruolo normale a quello speciale ed è stato assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le esigenze degli Organismi informativi e di sicurezza, a decorrere dal 31 ottobre 2002. Con l’impugnata nota del 13 febbraio 2008 il Ministero della difesa ha comunicato che il Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e Sicurezza (C.e.s.i.s.), nella seduta del 18 settembre 2008, ha disposto un ’giudizio sospensivo’ per gli anni 2005 e 2006, ai fini della sua progressione in carriera.

Per ragioni di ordine logico si ritiene di principiare dall’esame del secondo motivo, che risulta infondato anche alla luce delle argomentazioni, che il Collegio fa proprie, condividendole, espresse dalla Sez. IV del Consiglio di Stato nella sentenza 30 dicembre 2008, n. 6612.

Ha chiarito il giudice di appello che l’art. 7 bis, commi 2 e 3, d.P.C.M. 21 novembre 1980, n. 7 (ratione temporis applicabile al caso sottoposto all’esame del Collegio) - emanato in applicazione della l. 24 ottobre 1977, n. 801 - ha previsto la necessità di un ‘giudizio favorevole’ da parte del C.e.s.i.s., cui è stato attribuito il potere di disporre che la promozione non abbia luogo, “avuto riguardo alla posizione dell’interessato nel ruolo ed alla documentazione ricevuta dalle Amministrazioni di provenienza”. Tale quadro normativo non è stato modificato dalla successiva legislazione. Ed invero, il comma 5 bis dell’art. 9, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 (come modificato dall’art. 2, d.lgs. 5 dicembre 2003, n. 343) ha previsto che l’attività comunque svolta presso gli Organismi informativi e di sicurezza “non possono determinare alcun pregiudizio”, ma, per l’avanzamento in carriera, non hanno – in positivo – attribuito uno status diverso a quello dei colleghi che continuino a prestare servizio presso l’amministrazione di provenienza. Ha aggiunto il giudice di appello che, in ragione del peculiare rapporto funzionale intercorrente tra il C.e.s.i.s. ed il dipendente così assegnato, la normativa di settore ha previsto che il Comitato può complessivamente valutare i precedenti di carriera e l’attività svolta alle sue dipendenze, per la formulazione di un giudizio discrezionale, impeditivo della promozione. Tale giudizio discrezionale, secondo i principi generali, è sindacabile in presenza di profili di eccesso di potere, mentre è in sé insindacabile, ove abbia ragionevolmente valutato la documentazione acquisita.

Tutto ciò chiarito, e venendo al caso all’esame del Collegio, non si può ritenere che l’atto impugnato sia affetto dai dedotti profili di eccesso di potere.

E’ proprio dalla documentazione versata in atti dal ricorrente che è desumibile la ratio sottesa al giudizio sospensivo reso dal C.e.s.i.s. per gli anni 2005 e 2006.

E’ ben vero che il ricorrente aveva ottenuto, in relazione all’attività sul campo svolta prima di essere assegnato alla Presidenza del Consiglio del Ministri, encomi e lettere di plauso per il lodevole servizio espletato.

Però è anche vero che le schede redatte in relazione al servizio svolto presso gli Organismi informativi non sono così favorevoli. Ed invero, premesso che il giudizio che può giustificare la proposta di rinnovo del periodo di permanenza nei detti Organismi deve essere sostanzialmente equivalente a quello di ottimo o di eccellente richiesto per la promozione al grado superiore nell’Amministrazione di provenienza, dalla documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente risulta con palese evidenza che il giudizio massimo che è stato formalmente espresso dagli organi competenti nei suoi confronti, per quanto attiene allo svolgimento dei compiti professionali ed operativi assegnatigli, è quello di “buono”. Ed infatti: a) la proposta di rinnovo del periodo di permanenza sempre nella originaria qualità di collaboratore, formulata dal direttore di divisione in data 20 giugno 2005, mentre reca un giudizio positivo con riferimento alle “qualità morali, culturali, intellettuali e culturali” del ricorrente, non contiene analoga valutazione per quanto attiene alle funzioni professionali assegnategli, nello svolgimento delle quali si è dimostrato “discreto, versatile e volenteroso”, un giudizio cioè cortese ma di mera sufficienza;
b) nella scheda redatta dal Segretario generale del C.e.s.i.s. il 30 maggio 2007 si riconoscono al ricorrente “buone capacità organizzative”, “discreto zelo nello svolgimento dei compiti assegnatigli”, ma contestualmente si afferma che sarebbe stato apprezzato un “maggiore impegno” nello svolgimento dei compiti assegnatigli;
c) nel giudizio reso nel settembre 2007 (nel documento depositato dal ricorrente in giudizio il giorno è indecifrabile) il direttore del Servizio riconosce al ricorrente, per quanto attiene alle mansioni dallo stesso svolte “in qualità di funzionario addetto al Settore operativo del Servizio”, “buone qualità complessive, buone capacità organizzative e attaccamento alle istituzioni”.

Gli univoci giudizi di mera sufficienza sul piano professionale ed operativo espressi nei confronti del ricorrente dai suoi superiori portano quindi ad escludere che l’impugnato provvedimento possa ritenersi affetto dai dedotti profili di eccesso di potere, essendo evidenti le obiettive e comprovate ragioni ostative alla invocata sua promozione.

Né osta a tale conclusione la circostanza che durante il servizio prestato prima di essere trasferito alla Presidenza del Consiglio il ricorrente si fosse sempre contraddistinto nell’adempimento del dovere. E’ infatti assorbente il rilievo dell’autonomia di ogni valutazione annuale, oltre alla considerazione della differente attività che ricorrente è stato chiamato a svolgere presso gli Organismi di Informazione.

I rapporti valutativi godono, infatti, del carattere della piena autonomia fra di loro soccorrendo, al riguardo, l'elementare considerazione dell’annualità della valutazione, per sua propria natura tale da rendere ogni valutazione autonoma ed indipendente rispetto alle precedenti. Pertanto, eventuali diversificazioni dei giudizi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza, per così dire, fisiologica, il che porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà.

2. Questa stessa documentazione versata in atti dal ricorrente conduce alla reiezione anche del primo motivo di ricorso, peraltro dichiaratamente proposto prima di prendere visione degli atti di cui aveva chiesto l’ostensione. Nell’impugnata notadel Ministero della difesa si fa, infatti, riferimento ob relationem alla “documentazione di rito” e il C.e.s.i.s. ha ben motivato il giudizio “sospensivo” ai fini della progressione in carriera, motivazione non censurata, nel merito, dal ricorrente neanche nella via dei motivi aggiunti.

Aggiungasi che tale motivazione (oltre alla mancanza di uno specifico profilo di doglianza avverso il giudizio reso) preclude al Collegio di sindacare la valutazione resa dal C.e.s.i.s.

E’ infatti opportuno richiamare i consolidati indirizzi giurisprudenziali in ordine all’altissima discrezionalità tecnica che connota le valutazioni compiute dall’Amministrazione sulla carriera dei militari scrutinandi (le quali, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto, impingono direttamente il merito dell’azione amministrativa), con la conseguenza, non essendo in questo caso il giudice amministrativo munito di cognizione di merito, di circoscrivere l’ammissibilità del sindacato giurisdizionale ai soli vizi di manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (Cass. civ., sez. un., 8 gennaio 1997, n 91;
Cons. St., sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7427;
id. 14 febbraio 2005, n. 440;
id. 14 dicembre 2004, n. 7949;
id. 27 aprile 2004, n. 2559;
id. 17 dicembre 2003, n. 8278;
id. 18 ottobre 2002, n. 5741;
id. 30 luglio 2002, n. 4074;
id. 3 maggio 2001, n. 2489). Vizi, quest’ultimi, non presenti nella fattispecie all’esame del Collegio.

3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite.

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