TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-02-09, n. 202302210
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Pubblicato il 09/02/2023
N. 02210/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01247/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Agricola Fotosolara Bonnanaro S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F S M, A S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F S M in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M O, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina n. 48;
Regione Sardegna - Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- della nota prot. GSE/P20170089331 del 21.11.2017, con cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha comunicato la decadenza dalle tariffe incentivanti dell'impianto fotovoltaico n. 539222, di potenza pari a 725,04 kW, sito nel Comune di Bonnanaro, nella titolarità della società agricola Fotosolara Bonnanaro S.r.l.;
- della nota prot. GSE/P20170068135 del 13.9.2017, recante in oggetto “procedimento di verifica ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 539222, di potenza pari a 725,04 kW, sito in S'aidu Moresu, snc, nel Comune di Bonnanaro. Soggetto responsabile: Società Agricola Fotosolara Bonnanaro S.r.l. - Sospensione del procedimento e richiesta di integrazioni”;
- della nota prot. GSE/P20160086626 del 2.11.2016, recante comunicazione di avvio del procedimento;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, solo ove ritenuto necessario, i seguenti provvedimenti adottati dalla Regione Autonoma Sardegna: i) la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale prot. 13313 del 3.7.2017;ii) la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale prot. n. 13202/362 del 30.6.2017;iii) la relazione n. 13153 del 30.6.2017, richiamata nelle note che precedono, avente a oggetto “Attività di monitoraggio e controllo su serre fotovoltaiche autorizzate dall'Assessorato Agricoltura. Società Agricola Fotosolara Bonnanaro”;iv) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 10/3 del 12.3.2010;v) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/40 dell'1.7.2010 e dei relativi allegati;vi) il Decreto dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1820/DecA/73 del 20.7.2010;vii) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27/16 dell'1.6.2011 e dei relativi allegati, tutti già impugnati innanzi al competente TAR Sardegna, RGN 984/2017 e allo stato sospesi;
E per la condanna
del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. all'erogazione delle tariffe incentivanti, a far data dalla loro sospensione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 6 giugno 2018, per l’annullamento:
- della nota prot. GSE/P20180028403 del 4.4.2018, recante in oggetto “procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 539222, di potenza pari a 725,04 kW, sito in S'aidu Moresu, snc, nel Comune di Bonnanaro (SS). Soggetto responsabile: Società Agricola Fotosolara Bonnanaro S.r.l. - Provvedimento in ottemperanza all'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – Sezione Seconda n. 23/2018 del 18 gennaio 2018 (Giudizio Amministrativo n. 00984/2017 Reg. Ric.)”, nella parte in cui il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. ha rideterminato la tariffa incentivante spettante alla società;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato, ancorché non conosciuto, ivi compreso, ove occorrer possa, e nei limiti precisati con il presente atto, del d.m. 6.8.2010, nella parte in cui attribuisce al GSE il potere di operare una valutazione autonoma in ordine alla coltivazione delle serre.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e della Regione Sardegna - Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2023 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, la Società Agricola Fotosolara Bonnanaro S.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento, dettagliatamente descritto in epigrafe, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (“GSE” o “Gestore”) ha disposto e comunicato alla stessa, in qualità di titolare dell’impianto fotovoltaico n. 539222, di potenza pari a 725,04 kW, sito nel Comune di Bonnanaro, ammesso agli incentivi di cui al d.m. 6 agosto 2010 (c.d. “Terzo Conto Energia”) con provvedimento dello stesso GSE del 16 gennaio 2012, la decadenza da tali incentivi.
1.1. Il provvedimento impugnato, adottato a seguito dell’instaurazione di un procedimento di verifica e controllo sull’impianto ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011, è motivato con riferimento alla determinazione della Regione Autonoma della Sardegna (“RAS”) n. 13202/362 del 30 giugno 2017 con la quale è stata disposta la revoca dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico citato, ricadente nella tipologia installativa “serre”, in quanto, in violazione della normativa regionale, il richiedente non risultava essere un imprenditore agricolo, non avendo svolto alcuna attività agricola negli anni precedenti essendosi verificata, a seguito della sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso gratuito (in data 28 giugno 2011) inerente i terreni all’interno delle serre, per la coltivazione degli stessi, la separazione tra lo svolgimento dell’attività agricola (esercitata dal comodatario) e la produzione di vendita di energia (esercitata dal comodante), con conseguente violazione del provvedimento autorizzatorio.
1.2. Il Gestore, preso atto del provvedimento della RAS, ha pertanto disposto la decadenza dalla tariffa incentivante concessa avendo ravvisato, in conseguenza dello stesso, la violazione individuata dall’Allegato 1 del d.m. 31 gennaio 2014 lett. j), cioè la “ insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi ”.
1.3. Successivamente all’emanazione del provvedimento di decadenza, come detto adottato dal GSE il 21 novembre 2017, il TAR Sardegna, avanti il quale la società ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale di revoca dell’Autorizzazione Unica, con ordinanza n. 23 del 18 gennaio 2018 ha sospeso l’efficacia di tale provvedimento.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha, dunque, chiesto l’annullamento del citato provvedimento del GSE in relazione a sette distinti motivi con i quali, in sintesi, lamenta l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della decadenza dalla tariffa incentivante in ragione della sospensione dell’atto regionale disposta dal TAR Sardegna, l’illegittimità derivata dai vizi da cui sarebbe affetto quest’ultimo, nonché l’omessa preventiva valutazione, da parte del Gestore, dei presupposti per comminare la decurtazione del beneficio prima di procedere a dichiararne la decadenza.
3. Successivamente alla instaurazione del presente giudizio, il GSE, con provvedimento del 4 aprile 2018, prendendo atto, su istanza della ricorrente, della pronuncia resa in sede cautelare dal TAR Sardegna, ha disposto, da un lato, la sospensione degli effetti del provvedimento di decadenza, riservandosi tuttavia di rivalutare l’esito del procedimento in caso di differente esito del giudizio pendente avverso la revoca del provvedimento autorizzatorio regionale, dall’altro, avendo altresì rilevato, nel corso del procedimento di controllo, ulteriori violazioni della normativa presupposta alla concessione del beneficio (quali la coltivazione solo parziale delle serre che occupano il terreno su cui è installato l’impianto, in particolare 10 su 18), nonché la mancanza di documentazione comprovante la coltivazione dei terreni per tutta la durata del periodo di incentivazione (in particolare, dal 2011 al 2015) e ravvisando, in conseguenza di tali rilievi, l’insussistenza dei requisiti per qualificare l’impianto come realizzato su serra fotovoltaica, dovendosi lo stesso considerare come rientrante nella diversa fattispecie “altro impianto”, per la quale è previsto un incentivo inferiore, ha conseguentemente rideterminato la tariffa incentivante allo stesso spettante.
4. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, affidato ai seguenti motivi:
I - Violazione degli artt. 1 e 7 e l. n. 241/90 e del principio generale di partecipazione all’azione amministrativa e di buona amministrazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, sviamento di potere, ingiustizia manifesta;
II - violazione ed elusione del giudicato cautelare derivante dall’ordinanza del Tar Sardegna;
III- incompetenza del GSE;subordinatamente, illegittimità dell’art. 20, comma 5, del d.m.