TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2018-05-15, n. 201800265

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2018-05-15, n. 201800265
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201800265
Data del deposito : 15 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2018

N. 00265/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00297/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 297 del 2013, proposto dal dott. G M, rappresentato e difeso dagli avvocati L M N e B M F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L M N in Reggio Calabria, via Castello, n. 1;

contro

il Comune di Palmi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Concetta D'Agostino, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, n. 8/B;

nei confronti

dei dott. C D, G G, S A non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia

- della nota prot. n. 5375 del 07.03.2013, notificata in pari data, con la quale il Responsabile Area Economico Finanziaria del Comune di Palmi ha comunicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990, l’avvio del procedimento diretto all’annullamento della sua nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all’atto deliberativo emesso dal Commissario Prefettizio in data 21.02.2012, n. 33, nonché del contestuale avvio della procedura di sostituzione;

- della nota del Segretario Generale del Comune di Palmi n. 5451 dell’08.03.2013, con la quale la Direzione della Ragioneria Territoriale dello Stato Reggio Calabria/Vibo Valentia, nonché la Sezione Giurisdizionale per la Calabria della Corte dei Conti, venivano notiziate dell’avvio del procedimento di annullamento della nomina a carico del dott. M;

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15.03.2013, avente ad oggetto: “Annullamento nomina componente del Collegio dei Revisori dei conti dott. M Giovanni. Conclusione procedimento”, con la quale l’annullamento de quo veniva pronunciato ai sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990 per mancanza del requisito essenziale, iscrizione all’Albo Unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, previsto dall’art. 234, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

- della nota prot. n. 6012 del 18.03.2013, notificata in data 20.03.2013, a mezzo della quale il Comune di Palmi trasmetteva al ricorrente la delibera di cui al punto precedente, comunicando altresì l’immediata cessazione del suo incarico di Componente dal Collegio dei Revisori a far data dal 15.03.2013;

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28.03.2013, con la quale, in sostituzione del Dott. M e all’esito della estrazione a sorte dall’elenco dei revisori eseguita dalla Prefettura-UTG di Reggio Calabria, veniva disposta la nomina a componente del Collegio dei Revisori del Dott. Ammirati Stefano;

e per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente per effetto degli atti impugnati

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palmi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITO



1. Con il presente gravame, notificato il 3 maggio 2013 e depositato il 24 maggio 2013, il ricorrente impugna i provvedimenti con cui il Comune di Palmi ha annullato, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/90, la deliberazione del commissario prefettizio n. 33 del 21 febbraio 2012, nella parte in cui dispone la sua nomina quale componente del Collegio dei revisori dei conti ed ha, altresì, provveduto a nominare il nuovo componente del suddetto Collegio.

Parte ricorrente chiede l’annullamento di tali atti assumendone l’illegittimità sotto i profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere e, a tal fine, rileva:

I) la deliberazione del commissario prefettizio n. 33 del 21 febbraio 2012 sarebbe erronea ed illegittima nella parte in cui nomina il Dott. M quale componente del Collegio dei revisori dei conti, riservando, invece al dott. C D l’incarico di presidente dello stesso collegio;

II) il provvedimento di annullamento della deliberazione commissariale sarebbe, a sua volta, illegittimo sotto il profilo della violazione dei principi di logicità e di proporzionalità atteso che il Consiglio Comunale avrebbe dovuto, in sede di autotutela, conferire al M l’incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti, avendone lo stesso i requisiti ai sensi dell’art. 234 TUEL, piuttosto che revocare tout court la sua nomina quale componente del collegio;

III) i provvedimenti impugnati sarebbero, altresì, illegittimi per violazione dell’art 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, già vigente alla data di nomina del Collegio dei revisori dei conti ed asseritamente applicabile alla nomina disposta con deliberazione commissariale n. 33/2012;

IV) il provvedimento di autotutela risulterebbe, infine, in contrasto con i principi sanciti dall’art. 21 nonies della L. 241/90, sia in quanto carente dei suoi presupposti, sia in quanto asseritamente adottato da organo incompetente.



2. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo:

- in via preliminare, l’irricevibilità del primo motivo di ricorso per tardività;

- sempre in via preliminare, l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso data la natura discrezionale dell’annullamento in autotutela dalla quale deriverebbe la sua insindacabilità in sede giurisdizionale;

- nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato.



3. Con ordinanza cautelare n. 124/2013, depositata il 6 giugno 2013, questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato ritenendo, nei limiti del sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non assistito da fumus, “considerato che alla data di nomina (21 febbraio 2012) non poteva ritenersi ancora in vigore la nuova disciplina di cui al DL 138/2011 (divenuta applicabile solo in seguito alla pubblicazione del DM 15 febbraio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012 n. 67) che prevede non solo l’istituzione dell’elenco unico dei revisori degli enti locali, ma anche la procedura di sorteggio per l’individuazione dei componenti dell’organo di revisione” .

Alla pubblica udienza del 5 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.



4. Ai sensi dell’articolo 276 comma 2 c.p.c., come richiamato dall’articolo 76 comma 4 CPA, il Collegio deve farsi carico di esaminare preliminarmente le eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione resistente e, in particolare, l’eccezione di irricevibilità per tardività del primo motivo di ricorso.

L’eccezione è fondata.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la illegittimità, sotto i profili dell’eccesso di potere e dell’incompetenza, della deliberazione commissariale n. 33/2012 (pur non espressamente indicata tra gli atti impugnati nell’epigrafe del ricorso) nella parte in cui gli conferisce l’incarico di componente e non quello di Presidente del Collegio dei Revisori.

Tale censura è manifestamente irricevibile.

Il provvedimento di che trattasi, invero, è stato pubblicato all’albo pretorio on line in data 1 marzo 2012 e, quindi, l’odierna impugnativa, notificata il 3 maggio 2013 è palesemente tardiva. Si tratta, infatti, di un provvedimento immediatamente lesivo per il ricorrente che, pertanto, avrebbe dovuto impugnarlo entro il termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione o dalla piena conoscenza.

Ne è consapevole lo stesso ricorrente che, a pagina 15 del ricorso, puntualizza che la delibera di che trattasi è da ritenersi “sanata per mancata impugnazione” deducendo tuttavia che “la circostanza che alla delibera medesima il ricorrente abbia dato acquiescenza, non elimina il diritto di denunciarne i vizi, ciò anche al fine di censurare le successive scelte compiute dalla P.A. nell’adozione di atti che soffrono di illegittimità derivata” .

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