TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2024-06-13, n. 202403729

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2024-06-13, n. 202403729
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403729
Data del deposito : 13 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2024

N. 03729/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02819/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2819 del 2023, proposto da:
Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C S e M M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza del

TAR

Campania - Sez. I, del 6 novembre 2017 n. 5170, notificata il 9/11/2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 112 ss. cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 il dott. G E e udito per la parte l'avvocato M M M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza n. 5170 del 6/11/2017 questa Sezione, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, ha annullato il provvedimento dell’11/2/2016 con cui il Ministero della Difesa aveva respinto in toto la richiesta di compensazione prezzi ex art. 133, co. 4, del d.lgs. n. 163/06, concernente il contratto a trattativa privata n. 2091 del 22/12/2003, per la “ realizzazione del nuovo Quartiere Generale di AFSOUTH in località Lago Patria – Giugliano in Campania (NA) ”, dall’importo di € 123.423.452,50.

Le opere venivano completate in data 29/7/2011, nel 2009 e nel 2014 venivano definite, con accordo bonario ex art. 240 del cit. d.lgs. n. 163/06, le riserve iscritte dall’impresa, che proponeva inoltre istanze di riconoscimento di maggiori oneri, per l’incremento del prezzo di alcuni materiali (acciaio, rete elettrosaldata, laminati in acciaio, lamiere in acciaio, travi laminate, tubazioni in acciaio, fili di rame conduttori, cemento, bitume, radiatori in ghisa, ecc.).

A fondamento della decisione, questa Sezione ha ravvisato la fondatezza del lamentato vizio di difetto di motivazione e di istruttoria in quanto, nel respingere la richiesta di compensazione prezzi, l’Amministrazione non aveva specificato i documenti occorrenti per istruire il procedimento, che adduceva omessi dalla parte, né aveva valutato la documentazione prodotta, versata agli atti del giudizio (cfr. pag. 7 della sentenza n. 5170/2017).

Per l’effetto, è stato sancito l’obbligo del Ministero della Difesa “ di adottare un nuovo provvedimento in ordine alla richiesta di compensazione prezzi ex art.133 del D.Lgs. n. 163/2006 ”, specificando che, nel calcolo dell’importo, occorrerà tener conto delle variazioni di prezzo registrate a far data dall’anno di presentazione dell’offerta (2003), in base a quanto previsto dall’art. 133, co. 4, del d.lgs. n. 163/06, corrispondendo gli interessi di mora, calcolati ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, anche a titolo del risarcimento per il danno provocato dall’ingiustificato ritardo nella conclusione del procedimento.

La ricorrente ha quindi promosso il presente giudizio per l’ottemperanza alla sentenza.

Il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio, successivamente rinviato in attesa della definizione dell’appello proposto avverso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.

La sentenza di questa Sezione è stata confermata con pronuncia del Consiglio di Stato - sez. IV del 19/4/2024 n. 3568, in particolare disattendendo la deduzione del Ministero secondo cui la pretesa della ricorrente avrebbe già trovato soddisfazione negli accordi bonari a cui si è fatto cenno.

2.- Ciò posto, giova puntualizzare che, ai sensi dell’art. 133, co. 1, c.p.a., il Giudice dell’ottemperanza va individuato nel TAR che ha adottato la sentenza, confermata in appello “ con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado ”.

Sussiste la competenza del TAR, qualora la motivazione del Giudice di appello si sostanzi “ in un approfondimento e/o ampliamento e/o arricchimento della motivazione di accoglimento ” di primo grado (Cons. Stato - sez. VI, 28/4/2023 n. 4267), occorrendo aver riguardo alla “paternità” della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza (cfr. Cons. Stato - sez. V, 17/4/2023 n. 3849).

Pertanto, ferma restando per quanto appena detto la competenza di questo TAR, la presente pronuncia, nel prescrivere le modalità dell’ottemperanza, dovrà tener conto delle puntualizzazioni rese dal Consiglio di Stato.

Con il ricorso all’esame la Società ricorrente chiede che siano adottati i provvedimenti idonei ad assicurare la piena ottemperanza della predetta sentenza, ordinando al Ministero della Difesa di ridare impulso al procedimento volto ad adottare un nuovo provvedimento in ordine alle richieste di compensazione prezzi ex art. 133 citato.

Viene ribadito che occorrerà tener conto della documentazione prodotta dalla ricorrente (tra l’altro, ordini di acquisto e fatture di materiali), determinando l’importo dovuto sulla base delle variazioni di prezzo registrate a far data dall’anno di presentazione dell’offerta (2003), riconoscendo gli interessi di mora, anche a titolo di risarcimento del danno per il ritardo nella conclusione del procedimento.

È chiesta la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza, nonché la fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.

3.- Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

È principio consolidato che, nel giudizio di ottemperanza, incombe sull’Amministrazione l’onere di comprovare l’avvenuto adempimento dell’obbligo posto a suo carico (arg. da Cass., SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533;
cfr. Cons. Stato - sez. IV, 2/3/2004 n. 954: “ nel giudizio di ottemperanza è sufficiente al ricorrente allegare un mancato o inesatto adempimento di quanto statuito nel titolo giudiziario, rimanendo l'amministrazione onerata della prova dell'avvenuta puntuale esecuzione ”).

Nel caso di specie, il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio e non ha dato prova di aver adempiuto o dato corso all’esecuzione della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, rimanendo inerte anche dopo la notifica in data 22/4/2024 della sentenza del Consiglio di Stato.

Come anticipato, quest’ultima ha integrato il decisum della sentenza di questa Sezione, “ anche ai fini della successiva attività conformativa nel riesercizio del potere ” (p. 8.5).

In particolare, esclusa la prospettata duplicazione, è stato chiarito che le due procedure di accordo bonario non hanno tenuto conto delle compensazioni da corrispondere per il procedimento revisionale, per il periodo dal 5/5/2003 al 29/7/2011 (cfr. p.

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