TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-11-11, n. 202303376

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-11-11, n. 202303376
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303376
Data del deposito : 11 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2023

N. 03376/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01329/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2023, proposto da T B S, rappresentato e difeso dagli avvocati M S e R M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Ufficio Elettorale Centrale Belpasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

il Comune di Belpasso, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di A S, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Carlo Caputo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- del verbale delle operazioni elettorali del 30 giugno 2023 redatto dall''Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Belpasso;

- di tutti gli atti e i provvedimenti che contengono la proclamazione dei consiglieri comunali in seguito allo svolgimento delle elezioni tenutesi il 28 e il 29 maggio 2023 e, in particolare, nella parte in cui proclamano consigliere comunale il sig. S A, nato a Catania il 16.11.1979, e non proclamano consigliere il sig. T B S, nato a Catania il 21.02.1984;

- dei verbali di assegnazione dei seggi di consiglieri comunali alle liste elettorali collegate ai sindaci non risultati eletti;

- ove occorra, della proclamazione dell''elezione del Sindaco sig. Caputo Carlo;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;

per la modifica

dei risultati elettorali proclamati dall''Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Belpasso al fine di ottenere la proclamazione a consigliere comunale del sig. T B S, nato a Catania il 21.02.1984.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A S, del Comune di Belpasso e dell’Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Belpasso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

Con il ricorso in esame viene contestata l’elezione a consigliere comunale nel Comune di Belpasso del sig. S A, per ottenere la proclamazione alla carica di Consigliere Comunale dell'odierno ricorrente Toscano Biagio. Secondo la tesi del ricorrente, l’Ufficio centrale elettorale del Comune di Belpasso avrebbe compiuto un errore nella determinazione dei seggi di consigliere comunale che spetterebbero alle liste e ai raggruppamenti di liste collegate ai candidati sindaci non eletti, in violazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 35/1997.

Le doglianze dell’odierno ricorrente si appuntano (non sulla spettanza di 10 seggi al raggruppamento vincente – circostanza non in contestazione - ma) sulla distribuzione dei seggi residui alle liste di minoranza. In particolare, viene sostenuto che al raggruppamento di liste che ha sostenuto il candidato sindaco L (Prima l’Italia, Salvo L Sindaco, Il Quadrifoglio e Forza Italia), spetterebbero 5 e non 4 seggi (e più precisamente alla lista Prima l’Italia spetterebbero due seggi e non già uno solo) e alla lista Prospettiva comune (lista cui faceva parte l’odierno

contro

-interessato), collegata al candidato sindaco P, non spetterebbe alcun seggio.

Con memoria del 7 agosto 2023, si costituiva in giudizio l’Ufficio Elettorale Centrale del Comune di Belpasso che, eccependo l’estraneità dello stesso Ufficio, chiedeva la sua estromissione dal giudizio posto che si tratterebbe di organo straordinario a carattere temporaneo nominato per lo svolgimento delle operazioni elettorali, il quale non assumerebbe la veste di parte nel giudizio elettorale.

Con memoria depositata il 9 agosto 2023, si costituiva in giudizio S A che rilevava in primo luogo che il sistema elettorale adottato dalla normativa regionale è proporzionale con premio di maggioranza e, pertanto, l’attribuzione di seggi suppletivi dovrebbe disporsi solo a favore della lista e/o della coalizione di liste collegata al sindaco risultato eletto, per dargli modo di disporre di una maggioranza in consiglio che gli permetta di realizzare il suo programma di governo. Al riguardo veniva precisato che nessuna norma disporrebbe che analogo premio “di minoranza” venga assegnato alla lista e/o alla coalizione di liste collegata al sindaco miglior perdente (posto che, a parte il correttivo a favore della governabilità, il criterio elettorale accolto nell’impianto dell’art. 4 rimane appunto proporzionale);
né sussisterebbe alcuna giustificazione per assegnare alla lista collegata al candidato sindaco risultato “secondo” un premio ( “di minoranza” ) consistente per l’appunto nell’avere un seggio in più. In subordine, venivano mosse censure di illegittimità costituzionale dell’art. 4 L.R. n. 35/1997 con riferimento agli artt. 1, 3, 48, 94 e 97 della Carta, nonché all’art. 15 dello Statuto regionale.

Con atto del 18 ottobre 2023, si costituiva in giudizio il Comune di Belpasso che, con memoria del 24 ottobre 2023, rilevava innanzitutto la legittima possibilità (in termini di ammissibilità) di presentare memorie difensive anche alla parte che non abbia potuto rispettare il brevissimo termine di 15 giorni previsto per la costituzione nel giudizio elettorale dall’articolo 130, comma 5, c.p.a.

La difesa comunale, dopo aver osservato che in contestazione nell’odierno giudizio è l’attribuzione di un seggio spettante alle liste di minoranza collegate ai Sindaci non eletti L e P (e non anche che “al raggruppamento vincente spettino 10 seggi” ), rilevava nel merito l’infondatezza del ricorso, posto che si era provveduto in conformità a quanto previsto dall’art. 4 della legge regionale n. 35 del 1997, determinando il numero dei seggi spettante al raggruppamento vincente (10 seggi), proclamando successivamente consigliere il miglior candidato sindaco perdente (1 seggio) e, infine, determinando (per esclusione) i seggi da attribuire alla minoranza (ossia 5 seggi).

All'odierna udienza pubblica del 9 novembre 2023, dopo ampia discussione, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente va disposta l’estromissione dal giudizio dell’Amministrazione statale intimata, come eccepito dalla difesa erariale. L'art. 130, comma 3, del C.P.A. stabilisce che il ricorso relativo alle operazioni elettorali riguardanti le consultazioni amministrative debba essere notificato “all'ente della cui elezione si tratta”, oltre che alle altre parti che vi abbiano interesse.

È stato precisato al riguardo che “La disposizione normativa individua chiaramente, quale unica parte pubblica necessaria (diversamente da quanto disposto dall'art. 129), l'ente locale interessato dalle elezioni, cui vanno imputati i risultati elettorali, così recependo la consolidata posizione giurisprudenziale che esclude che siano annoverabili tra le parti necessarie del relativo contenzioso anche gli uffici elettorali (i quali esauriscono la loro funzione con la proclamazione degli eletti) e, più ampiamente, l'Amministrazione statale (TAR Sicilia - Catania 218/2019;
Cons. Stato, V, 12 febbraio 2008 n. 496;
3 febbraio 1999, n. 215;
cfr. anche Cons. Stato sez. V, 6 novembre 2015 n. 5069 ).

Infatti, in questa materia costituisce ius receptum il principio secondo cui "nel giudizio amministrativo per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti e delle operazioni di ripartizione dei seggi la legittimazione passiva è attribuita alla Pubblica amministrazione cui vanno giuridicamente imputati i risultati della consultazione elettorale oggetto di lite, e non all'Amministrazione statale o agli organi, quali gli Uffici elettorali, che hanno svolto compiti nel procedimento elettorale e che sono destinati a sciogliersi subito dopo la proclamazione degli eletti, i quali non sono quindi portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti" (cfr. T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, n.2912 del 11 novembre 2022 che richiama T.A.R. Toscana, sez. II, n. 9/2022).

La legittimazione passiva è riconducibile, pertanto, solo all'ente locale interessato, il quale si appropria del risultato elettorale e vede riverberarsi su di sé gli effetti dell'annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti.

Pertanto, attesa la patente carenza di legittimazione passiva dell’Ufficio Elettorale va accolta la richiesta di estromissione avanzata dallo stesso.

Nel merito.

La questione oggetto del presente giudizio riguarda la corretta attribuzione dei seggi delle elezioni svoltesi in data 28 e 29 maggio nel Comune di Belpasso, per il rinnovo degli organi amministrativi, Sindaco e Consiglio comunale.

Il meccanismo di determinazione e attribuzione dei seggi per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti risulta disciplinato dall’art. 4 della l. r. 35/1997 che, per quanto di interesse, dispone:

“3-ter. Ai fini della determinazione dei seggi da attribuire alle liste o ai gruppi di liste non collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto, è detratto un seggio da assegnare ai sensi del comma 7.

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