TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-11-16, n. 202215173

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-11-16, n. 202215173
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215173
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2022

N. 15173/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06011/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6011 del 2022, proposto da
IK GN, IK GN, DO ON, GI IC, RA AT, NO GE, NO PE, NT De ND, NT Di FR, RE Di RO, SC Di NT, LO D'CH, NA ES, AR FE, IA FR, LU IO, CO GI, RO DO, EN SI, NArita UI, DO TO, NT CA ZO, MA AR, TO La PO, LA IA La SA, AL AZ, RA Lo RO, CE NN, AN CE, GE PO, CO ES, EL NU CC, EL IE, MA PA, NU SS, MO NC, CH IT IC, LU PO, EN RO, BE TE, SE RA, EL TI, AR RO, EL TO, CA ST CI, AR EO, NAfranca ST, TO TR, IN DE, rappresentati e difesi dall'avvocato DO Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione, Già M.I.U.R., non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

CA SA, non costituito in giudizio;



PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, DEI PROVVEDIMENTI:

1. Dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell'Istruzione ha decretato l'esclusione dei ricorrenti dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, indetto con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 499/2020, come modificato dal D.D. M.I. n. 23 del 05.01.2022;

2. Dei provvedimenti con i quali il Ministero dell'Istruzione ha individuato i candidati ammessi allo svolgimento delle successive prove concorsuali (orale e pratica), per le classi di concorso di appartenenza dei ricorrenti, nella parte in cui non risultano inseriti i loro nominativi;

3. Dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, aventi ad oggetto la correzione degli elaborati dei ricorrenti, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 60/100, non idoneo a determinare l'ammissione dei ricorrenti allo svolgimento delle successive prove;

4. Del D.D.G. M.I. prot. n. 23 del 05.01.2022, recante modifica ed integrazione della lex specialis di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, nella parte lesiva per gli odierni ricorrenti laddove, all'art. 3 comma 10, ha previsto il superamento della prova scritta in caso di conseguimento del punteggio pari ad almeno 70/100 punti;

5. Qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo;

6. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, esclusi dalla possibilità di poter svolgere le successive prove (orale e pratica).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in

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