TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-02-25, n. 202100260

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-02-25, n. 202100260
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202100260
Data del deposito : 25 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2021

N. 00260/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00393/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 393 del 2006, proposto da
Trevisan S.p.A., ora Fallimento Co.Vi. S.r.l., Fallimento Co.Vi. S.r.l. unipersonale in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati S A, R B e G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R B in Venezia, San Marco, 4325;

contro

Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Vicenza - A.T.E.R. della Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato A Dri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

nei confronti

Callalta S.p.A. in liquidazione (già Andreola Costruzioni Generali S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Francescon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, Calle del Gambero 11;

per l'annullamento

-- quanto al ricorso introduttivo:

- del bando 4 ottobre 2005 con cui l’A.T.E.R. resistente ha posto in gara i lavori di costruzione opere principali, impianti idro-termo-sanitari e gas, impianto ascensore relativi a tre fabbricati siti in Thiene, nella parte in cui dispone che la cauzione provvisoria dovrà essere emessa a pena di esclusione - conformemente agli schemi di polizza tipo previsti dalla L.R. 27.2.03;
di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

-- quanto ai motivi aggiunti proposti il 23 febbraio 2006:

- del verbale di gara del 20 gennaio 2006, di riconferma dell’esclusione della ricorrente dalla gara;
nonché del provvedimento di aggiudicazione definitiva con declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Vicenza e di Callalta S.p.A. in liquidazione (già Andreola Costruzioni Generali);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2020, tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020, il dott. N B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha impugnato, oltre agli atti di gara e all’aggiudicazione definitiva a favore della controinteressata, la propria esclusione dalla gara indetta dall’A.T.E.R. di Vicenza per l’affidamento dei “ lavori di costruzione – opere principali – impianti idrotermo-sanitari e gas – impianto ascensore ”, relativi a tre fabbricati siti in Thiene.

Quest’ultima era stata motivata dall’avvenuta produzione, in gara, di una polizza fideiussoria (a garanzia della cauzione provvisoria) non conforme allo schema previsto dalla L.R. n. 27 del 2003;
essa avrebbe autorizzato il progressivo svincolo della garanzia definitiva, rilasciata, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, L. n. 109 del 1994, e non anche della normativa regionale, la quale, non prevedendo lo svincolo progressivo della garanzia avrebbe apprezzabilmente rafforzato l’impegno assunto nei confronti dell’Amministrazione.

Con i successivi motivi aggiunti (che riproducono le censure del ricorso) la ricorrente ha gravato il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha confermato, a seguito del precedente annullamento in autotutela, l’esclusione, nonché l’aggiudicazione provvisoria conseguentemente.

La ricorrente, a sostegno dell’impugnativa, sostiene che, al di là della formale riproduzione del modello regionale, la polizza fideiussoria nella sostanza sia pienamente conforme ad esso, specie nella parte, contestata dall’Amministrazione, in cui prevede il rilascio, nel caso di aggiudicazione, della garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, in conformità agli artt. 30, 41 e 42 della L.R. n. 27 del 2003.

2. Costituitesi in giudizio, l’Amministrazione e la controinteressata hanno resistito nel merito e svolto eccezioni in rito.

Chiamata alla pubblica udienza, fissata per lo smaltimento dell’arretrato, del 24 novembre 2020, la causa è stata infine trattenuta in decisione.

3. Il Collegio rileva che deve essere pronunciata la sopravvenuta carenza di interesse con conseguente improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

L’eventuale annullamento degli atti di gara non può infatti arrecare alla parte ricorrente alcuna utilità, nemmeno mediata, considerato che i lavori, aggiudicati alla controinteressata, sono stati conclusi il 4 dicembre 2007

Neppure residua l’interesse all’accertamento delle illegittimità lamentate in funzione della domanda risarcitoria, la quale non è stata esercitata in atti.

Ne discende, anche sotto quest’ultimo profilo, l’inconfigurabilità di qualsivoglia interesse all’accertamento di illegittimità degli atti impugnati.

In proposito, deve essere richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 6539 del 2011) secondo cui il richiamato art. 34, comma 3 " ha introdotto una ipotesi tipizzata di azione di accertamento;
tutte le azioni, comprese quelle di accertamento, devono essere sostenute da uno specifico interesse ad agire e sono sottoposte, salvo diverse disposizione di legge (ad es. art. 122 cod. proc. amm.), al principio della domanda;
conseguentemente, se la parte non domanda l'accertamento di cui al comma 3 cit. (direttamente anche in grado di appello), il giudice non può procedere d'ufficio alla declaratoria di mera illegittimità del provvedimento amministrativo, strumentale alla proposizione di una successiva domanda di risarcimento del danno;
né la parte subisce pregiudizio alcuno, perché nel successivo giudizio potrà dimostrare la illegittimità del provvedimento quale presupposto del risarcimento del danno". Detta chiave di lettura, peraltro, per un verso, valorizza il principio di economia del giudizio, per un altro, considera che la parte interessata, ove voglia comunque accedere a una successiva domanda di risarcimento del danno, non resta pregiudicata da una mancata pronuncia caducatoria (di annullamento), in quanto il giudizio si chiude con la semplice declaratoria della insussistente persistenza dell'interesse nel merito al ricorso (T.A.R. Basilicata, 25 ottobre 2014, n. 752)
” (così T.A.R. Basilicata, n. 363 del 2018).

4. Il ricorso deve essere quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese vanno compensate tenuto conto della complessità della vicenda esaminata.

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