TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-06-04, n. 202100461

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-06-04, n. 202100461
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100461
Data del deposito : 4 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2021

N. 00461/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00267/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P F, rappresentata e difesa dagli avvocati A V e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica delle Marche - ERAP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, c.so Mazzini 156;



ERAP

Marche - Presidio di Fermo, non costituito in giudizio;

nei confronti

Regione Marche e Biagini Luca, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determina n. 8/RPFM del 21.5.2020 del Responsabile del Presidio di Fermo avente ad oggetto “ Procedura di reclutamento n. 5 unità di personale Cat D qual. Prof.le Esperto Area Amministrativa di cui: n. 1 full time Presidio di Ancona, n. 1 full time Presidio Macerata, n. 3 di cui 2 full time e 1 part time 50% Presidio di Pesaro e Urbino ”, come pubblicata nel

BURM

Marche n. 47 del 4.6.2020;

- ove occorrer possa, di tutti i provvedimenti relativi alla programmazione del fabbisogno del personale e, in particolare, della delibera CdA

ERAP

Marche n. 69 del 28.4.2020, della delibera CdA

ERAP

Marche n. 39 del 03.03.2020, della delibera CdA

ERAP

Marche n. 202 del 17.12.2019, della delibera CdA

ERAP

Marche n. 115 del 24.9.2019, della delibera CdA

ERAP

Marche n. 6 del 4.7.2019, nonché del decreto n. 139/DIR del 24.4.2019;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19.1.2021:

- dell’avviso di convocazione alle prove selettive - concorso Cat. D Area Amministrativa e di ogni altro atto presupposto e connesso;

- nonché, ove occorrer possa, della Determina del Responsabile del Presidio ERAP di Fermo n. 25/RPFM del 15.10.2020, contenente il provvedimento di ammissione/non ammissione dei candidati, pubblicata in pari data;

- della Determina del Responsabile del Presidio ERAP di Fermo n. 28/RPFM del 28.10.2020, avente ad oggetto la nomina della commissione, pubblicata in pari data;

- della Determina del Responsabile del Presidio ERAP di Fermo n. 32/RPFM del 2.12.2020, avente ad oggetto la sostituzione del segretario della commissione, pubblicata in pari data;

- di ogni atto connesso collegato e presupposto, anche di carattere istruttorio non sconosciuto e con riserva di ulteriore impugnazione;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica delle Marche - ERAP;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 la dott.ssa S D M e rilevato che la stessa si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente assume di essere dipendente di

ERAP

Marche dal 26.5.2017 in forza di un primo contratto a tempo determinato full time per la durata di un anno, poi successivamente rinnovato full time per altri due anni. Assume, altresì, di essere inserita al quinto posto della graduatoria di merito approvata con decreto n. 311 del 29.12.2016 per la copertura a tempo indeterminato part time al 50% di un posto di categoria D1, profilo esperto amministrativo, relativa al concorso indetto sempre dall’

ERAP

Marche con decreto n. 138 del 31.5.2016 e che detta graduatoria sarebbe tuttora valida ed efficace, essendone stata prorogata la scadenza al 30.9.2020 (Legge di Bilancio 2020).

Ella, inoltre, sostiene di aver maturato tre anni di servizio alle dipendenze dell’ERAP in data 28.5.2020 e di essere in possesso di tutti i requisiti per ottenere la stabilizzazione ex c.d. Decreto Madia, come novellato dalla legge 28.2.2020 n. 8 (c.d. Milleproroghe 2020).

Con il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto sotto distinti profili.



1.1. In particolare, l’atto introduttivo del giudizio è affidato ad un unico articolato motivo, con cui la stessa, preliminarmente premettendo la sussistenza della giurisdizione dell’adito giudice sulla presente controversia, nonché escludendo ogni forma di acquiescenza dovuta alla sua partecipazione al concorso indetto con la determina del 21 maggio 2020 e quindi affermando il proprio interesse al ricorso, si duole della scelta dell’ERAP di indire un nuovo concorso invece di far scorrere la graduatoria relativa alla selezione pubblica del 2016, ancora vigente;
sostiene che tale scelta è stata effettuata in violazione dell’art. 25 della legge regionale 27.11.2012 n. 37, il quale prevede espressamente che “ i soggetti di cui al comma 3, previa programmazione delle assunzioni, prima dell’indizione di un concorso pubblico e nei limiti della propria dotazione organica possono ricoprire i posti vacanti e disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi indetti per pari o equivalente posizione contrattuale approvate dai soggetti di cui al medesimo comma 3 ”, e in violazione dell’obbligo generale di motivazione, stante il favore dell’ordinamento per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci. I medesimi criteri sarebbero stati ulteriormente specificati con le deliberazioni di Giunta regionale n. 458 del 9.4.2018 e n. 1112 del 6.8.2018, che l’ERAP avrebbe del tutto ignorato. Peraltro, la ricorrente assume di essere in possesso del medesimo profilo professionale e della medesima qualifica oggetto della selezione in contestazione.



1.2. Sotto altro profilo, la stessa ricorrente, pur non disconoscendo che la scelta amministrativa di procedere alla stabilizzazione del personale, come introdotta dal “Decreto Madia”, sia discrezionale e facoltativa, proprio in ragione della locuzione “possono” contenuta nell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 25.5.2017 n. 75, invoca tuttavia una lettura e una applicazione costituzionalmente orientate di tale norma e conformi ai principi eurounitari, questi ultimi non compatibili con il perdurare del precariato nella pubblica amministrazione.

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