TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-02-09, n. 202300189

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-02-09, n. 202300189
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300189
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2023

N. 00189/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00830/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 830 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A. e da Coop Liguria S.C.C., in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avvocati A G, F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Ceccardi 1/15;

contro

Comune Albisola Superiore, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Liguria, non costituita in giudizio;

nei confronti

Arimondo S.r.l., Immobiliare Arimondo S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dall’avvocato Roberto Damonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della DCC di Albisola Superiore n. 51 del 3.9.2018 portante «Istanza [SUAP n. 1/2018] - Richiesta permesso di costruire per inter-vento di ristrutturazione edilizia per struttura commerciale con riconversione immobile precedentemente destinato a rimessa autobus in Via dei Seirullo 23-37 adottato con Delibera di C.C. n. 14 del 26.03.2018 - Approvazione ai sensi comma 8 dell’art. 43 della L.R. 36/97 e ss.mm.ii»;

- nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e connesso, ivi inclusi: (i) la DCC di Albisola Superiore n. 14 del 26.3.2018 portante «Istanza [SUAP n. 1/2018] - Richiesta permesso di costruire per intervento di ristrutturazione edilizia per struttura commerciale con riconversione immobile precedentemente destinato a rimessa autobus in Via dei Seirullo 23-37 - Adozione Rapporto preliminare per lo svolgimento della VAS ai sensi della LR 32/2012 - Adozione aggiornamento al PUC all’art. 28 e scheda area riqualificazione 1.2 delle “Norme di congruenza e schede progettuali ambiti di conservazione e riqualificazione - Aree urbanizzate” - Approvazione convenzione urbanistica per cessione di terreno in capo al Comune - Preventivo assenso al SUAP alla conferenza dei servizi referente»;
(ii) il verbale di conferenza di servizi referente pratica

SUAP

1/2018 in data 15.5.2018;
(iii) la DCC di Albisola superiore n. 35 del 25.6.2018 portante «Istanza [SUAP n. 1/2018] - Richiesta permesso di costruire per intervento di ristrutturazione edilizia per struttura commerciale con riconversione immobile precedentemente destinato a rimessa autobus in Via dei Seirullo 23-37 adottato con delibera di C.C. n. 14 del 26.03.2018: controdeduzioni alle osservazioni pervenute»;


per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TALEA SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A. il 30\1\2019 :

- della determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14 bis, comma 2, L. 241/1990 assunta in data 10.11.2018 e pubblicata sul BURL il successivo 5.12.2018, con la quale è stato assentito l’intervento di “Ristrutturazione edilizia per strut-tura commerciale con riconversione dell’immobile precedentemente destinato a rimessa autobus in struttura commerciale composta da una media struttura di vendita oltre ad autorimessa sopraelevata posta a quota + 3,80 dalla quota di pavimento e ricompresa all’interno della volta in Comune di Albisola Superiore Via dei Seirullo 23-37 (…) in aggiornamento al PUC”;

- nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e connesso;


per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A. il 26/7/2022:

per l’annullamento:

(i) del «provvedimento di apertura dell’esercizio commerciale oggetto dei provvedimenti autorizzati» e dei «singoli atti autorizzativi edilizi e commerciali» (citati a pagg. 8 e 9 della memoria depositata in data 6.6.2022 dal Comune di Albisola Superiore e non conosciuti);

(ii) di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e connesso;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Albisola Superiore, di Arimondo S.r.l. e di Immobiliare Arimondo S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con l’atto introduttivo, le ricorrenti hanno impugnato la delibera con cui il Consiglio comunale di Albisola Superiore ha approvato l’istanza presentata dalla controinteressata per ottenere un permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia di un immobile, in passato destinato a rimessa di autobus, al fine di riconvertirlo in una struttura commerciale e, in particolare, in una media struttura di vendita-MSV alimentare.

2. Con un primo atto di motivi aggiunti, le ricorrenti hanno censurato altresì, per illegittimità derivata, la determinazione conclusiva del procedimento.

3. Con un secondo atto di motivi aggiunti, la sola Coop Liguria scc ha impugnato, per illegittimità derivata, altri atti del procedimento ed esteso il contraddittorio nei confronti della società PAM Panorama spa, che in concreto gestisce il punto vendita.

4. Si sono costituiti il Comune e le società controinteressate, contestando ammissibilità e fondatezza dell’impugnativa.

5. All’udienza di smaltimento del 01.12.2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. In via pregiudiziale, sia il Comune, sia le controinteressate eccepiscono la carenza di legittimazione e interesse ad agire della ricorrente.

7. L’eccezione è infondata.

Coop Liguria ha allegato e provato (doc. 7) di essere titolare di un’autorizzazione alla vendita al dettaglio di generi alimentari nel Comune di Albisola Superiore: la circostanza che la struttura commerciale concorrente operi nel medesimo settore merceologico e all’interno del medesimo territorio – che, peraltro, non è un Comune capoluogo o comunque di grandi dimensioni – è sufficiente a rendere presumibile l’incidenza dell’apertura del nuovo negozio sugli incassi di quello già esistente e a radicare pertanto l’interesse all’impugnazione, secondo il criterio della “vicinitas commerciale” (su cui si v., tra i numerosi precedenti del Tribunale, la sent. n. 1121 del 2021).

8. Contro gli atti impugnati, tanto con il ricorso introduttivo, quanto con i motivi aggiunti, le ricorrenti articolano le seguenti censure.

Con il primo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 3, L.R. Liguria n. 10/2012, 38, 43 e 44, L.R. Liguria 36/1997, del vigente PUC di Albisola Superiore entrato in vigore il 16.6.2004;
eccesso di potere per difetto dei presupposti, errore di fatto, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione;
Perplessità.

Con il secondo, si deduce: violazione della L.R. n. 1/2007 e s.m.i. e della DCR n. 31/2012. eccesso di potere per difetto di istruttoria, di presupposti e di motivazione, sotto ulteriore profilo;
contraddittorietà.

Con il terzo, si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 11 e 12, D.Lgs. 152/2006;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 13, L.R. n. 32/2012, nonché della DGR. n. 223/2014;
difetto di motivazione.

Con il quarto, si deduce: violazione e falsa applicazione del DM 1444/1968 nonché della DCR 31/2012;
violazione e falsa applica-zione degli artt. 28, 43, 44, L.R. 36/1997, sotto altro profilo.

Con il quinto, si deduce: violazione e/o falsa applicazione del DPR 380/2001, della L.R. 16/2008 e della L.R. 1/2007 e L.R. 10/2012;
eccesso di potere per difetto di presupposto;
travisamento.

Con il sesto, si deduce: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, L.R. 10/2012, dell’art. 14 bis, L. 241/1990 e degli artt. 240 e 242, D.Lgs. 152/2006;
violazione della Circolare Regionale PG/2009/144150 in data 8.10.2009;
violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 11 e 12, D.Lgs. 152/2006;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 13, L.R. n. 32/2012, nonché della DGR. n. 223/2014;
difetto di istruttoria e di motivazione;
irragionevolezza e contraddittorietà.

Con il settimo, si deduce: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, L.R. 1/2007, della DCR 31/2012 e dell’art. 10, L.R. 10/2012 sotto altro profilo;
difetto di istruttoria e di motivazione;
perplessità.

Con l’ottavo, si deduce: violazione e/o falsa applicazione della L.R. 1/2007 e della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 31/2012;
violazione del DM 1444/1968;
violazione degli artt. 28 e 29, Norme di Conformità al PUC;
difetto di motivazione. violazione dei principi di imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa ex art. 96 Cost.;
irragionevolezza e contraddittorietà;
ingiustizia grave e manifesta.

9. Per comprendere le censure, occorre premettere che, mediante la deliberazione impugnata in via principale, il Consiglio comunale ha modificato la disciplina urbanistica dell’area interessata dall’intervento, eliminando il limite, prima esistente, di 100mq per le superfici di vendita e consentendo l’insediamento anche delle MSV.

Tale decisione è stata adottata seguendo la procedura prevista dall’art. 43 della l.r. n. 36 del 1997 per l’«aggiornamento» del PUC;
la parte attrice, al contrario, sostiene che essa comporti una «variante» ai sensi del successivo art. 44, in quanto comporterebbe un incremento del carico urbanistico complessivo, con la conseguenza che sarebbe stata necessaria la partecipazione al procedimento della Regione Liguria e una congrua motivazione sul pubblico interesse che la sorregge (così, il primo, il secondo e il quinto motivo).

Sotto altro profilo, si contesta la mancata sottoposizione a VAS (terzo motivo), la carenza di parcheggi rispetto alla superficie netta di vendita autorizzata (quarto e ottavo motivo), l’assenza del parere favorevole della Provincia (sesto motivo), l’omissione di una specifica valutazione dell’istanza di autorizzazione commerciale (settimo motivo).

10. I motivi sono infondati.

L’art. 43 della l.r. n. 36 del 1997 prevede che costituiscano “aggiornamento” del PUC, sottoposto a una procedura semplificata, tra le altre, le modifiche per l’adeguamento del Piano ad atti legislativi, di programmazione e di indirizzo statali o regionali che non comportino incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC (lett. b) e quelle della disciplina degli ambiti di conservazione o di riqualificazione finalizzate a incentivare o a realizzare interventi di rinnovo urbano o di recupero del patrimonio edilizio.

Il progetto proposto dalle controinteressate rientra in entrambe queste ipotesi.

Sotto un primo profilo, con l’art. 31, co. 2, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. in l. n. 214 del 2011) è stata sancita la regola generale della libertà di apertura di esercizi commerciali senza limiti territoriali: di conseguenza, l’eliminazione dei limiti al tipo di struttura (MSV) e alla superficie di vendita altro non è se non un recepimento, a livello comunale, del principio dettato dalla normativa statale (a maggior ragione se si considera che nell’area in questione il PUC previgente già ammetteva la destinazione commerciale, pertanto la modifica è consistita unicamente nell’eliminazione di limiti alla tipologia e alla dimensione dell’esercizio).

Sotto un secondo profilo, l’intervento è volto a recuperare un immobile in disuso e comporta l’assunzione, da parte del soggetto attuatore, dell’impegno a realizzare opere pubbliche (una rotatoria e altre opere connesse, per un valore di oltre 115.000 euro): alla luce di queste circostanze, la valutazione – discrezionale – del Consiglio comunale di ritenere il progetto d’interesse pubblico non appare manifestamente irragionevole.

11. Nemmeno è fondata la censura relativa alla mancata sottoposizione alla VAS: il dirigente competente ha svolto la verifica di assoggettabilità a VAS e, acquisiti i pareri di ARPAL, Regione e Provincia di Savona, ha escluso la necessità di avviare la procedura, con valutazione, frutto di discrezionalità tecnica, che risulta coerente a quanto emerso dall’istruttoria in ordine all’assenza d’impatti significativi e negativi sull’ambiante e che pertanto non si espone a censure (doc. 23 dei controinteressati).

12. Quanto ai parcheggi correlati alla superficie di vendita, il Comune ha optato per la loro parziale “monetizzazione”, scelta che rientra nella sfera di discrezionalità tecnico-amministrativa dell’Ente locale, come tale non censurabile in sede giurisdizionale se non per gravi vizi di irrazionalità (così la sent. n. 580 del 2020 di questo Tribunale, opportunamente richiamata dalle controinteressate), che nella specie non emergono.

13. Quanto al parere della Provincia, esso può considerarsi positivo, seppur condizionato all’ottemperanza ad alcune prescrizioni relative alla verifica di rispondenza della qualità dei suoli e delle acque sotterranee obbligo assolto dalle controinteressate prima della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi decisoria (si v. i doc. 13 e 14 del Comune, relativi all’analisi delle acque e del suolo).

14. Infine, l’Amministrazione ha acquisito agli atti dell’istruttoria tutte le dichiarazioni richieste per l’apertura di MSV ai sensi dell’art. 19 della l.r. n. 1 del 2007 (si v. l’istanza di autorizzazione commerciale, doc. 13 delle controinteressate, nonché, con riferimento alla viabilità, la tavola da queste prodotta quale doc. 21), pertanto anche la censura relativa a una presunta carenza d’istruttoria rispetto al rilascio del titolo annonario non merita accoglimento.

15. L’impugnativa, benché ammissibile, è dunque complessivamente infondata.

16. La particolare complessità delle questioni dibattute dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.

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