TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-10-19, n. 202305697

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-10-19, n. 202305697
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305697
Data del deposito : 19 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2023

N. 05697/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02761/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2761 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L D M, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Ministero della Difesa -Direzione Generale per il personale Militare– 3^ Divisione Disciplina, Ministero della Difesa-Direzione Generale per il personale Militare-I Reparto – 3^ Divisione Disciplina-1^ Sezione Uffic, Ministero della Difesa – Comando Forze Operative Sud, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) Del provvedimento -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dal Direttore della 3^ Divisione -Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, e notificato in data 18.5.2020, con il quale è stata rigettata l'istanza di “rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dal Tenente Colonnello dell'Esercito Italiano -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- l'-OMISSIS-, a motivo delle note dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli di cui alla premessa e le cui considerazioni si intendono qui integramente riprodotte”;

b) Per quanto necessario, di ogni parere e/o atto procedimentale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, sotteso, preordinato e connesso all'emissione del provvedimento -OMISSIS-emesso in data -OMISSIS- dal Direttore della 3^ Divisione -Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, e notificato in data 18.5.2020;

c) Di ogni ulteriore atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 ottobre 2023 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dal Direttore della 3^ Divisione -Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, e notificato in data 18.5.2020, con il quale è stata rigettata l'istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dal ricorrente, e ritenutane l’infondatezza. Invero:

a) ai sensi dell’art. 18 d.l. n. 67/97, convertito con l. n. 135/97: “ Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. […] ”.

b) per condivisa giurisprudenza amministrativa, “ La ratio dell'art. 18, d.l. n. 67/1997, convertito con la l. 23 maggio 1997 n. 135, traduce un principio generale a mente del quale vi è la necessità di salvaguardare i soggetti - dipendenti che abbiano agito in nome e per conto dell'Amministrazione, nonché nel suo interesse, tenendoli indenni dal pagamento delle spese processuali all'esito dei procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali. Affinché tale garanzia di natura pecuniaria possa trovare applicazione sotto forma di diritto al rimborso delle spese legali, è necessario che vi sia un nesso di causalità, quale condicio sine qua non tra la prestazione di lavoro effettivamente svolta - che sostanzia la ragione dell'intervento di rimborso al richiedente - e l'evento che determina l'insorgere della presunta responsabilità. Ne consegue che il diritto al rimborso delle spese legali può essere affermato solo in quanto vi sia la possibilità di imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza, in quanto sussista un rapporto di immedesimazione organica con l'Amministrazione di appartenenza ” (TAR Lazio, I, 7.12.2020, n. 13056. In termini confermativi, cfr. altresì TAR Bologna, I, 24.11.2020, n. 757;
TAR Napoli, VI, 15.9.2020, n. 3810);

c) nella fattispecie in esame, il ricorrente è stato sottoposto a procedimento militare n.-OMISSIS- della Procura Militare di Napoli, per l’ipotesi di reato di minaccia o ingiuria inferiore aggravata (articoli 196 e 47 c.p.m.p.). Tale procedimento è stato definito con sentenza numero -OMISSIS-, di assoluzione perché il fatto non sussiste, emessa il -OMISSIS-, divenuta irrevocabile dal -OMISSIS-;

d) esclusa la rilevanza penale del fatto contestato al ricorrente, nondimeno la condotta da lui tenuta nei confronti dei propri sottordinati, non può in alcun modo dirsi strumentalmente necessaria al fine dell’adempimento dei doveri d’ufficio. In tal senso, la sentenza della Corte Militare di Appello rimarca che: “ l’imputato durante le riunioni, specialmente quelle sulla sicurezza, spesso alzava la voce ... . Inoltre ad agosto o settembre 2012, dopo che il caporale ... aveva sbagliato a prendere una prenotazione ... quando ... è intervenuto a difendere il collega, ha detto: <<come ti permetti di interrompermi? Sto parlando con ... . Se fossi figlio a me, ti farei una faccia di schiaffi>>. ... E’ emerso che anche in altre circostanze, quando si verificavano disguidi o problemi, -OMISSIS- pronunciava in modo enfatico e veemente frasi come: <<vi abbasso le note caratteristiche, siete solo esecutori di ordini, non siete pagati per pensare, dovete pensare al vostro livello, il vostro culo è mio>>”. E ancora, la Corte di Appello Militare, pur non ravvisando nelle condotte del ricorrente gli estremi dei reati a lui ascritti, ha nondimeno rimarcato che quest’ultimo ha: “... posto in essere per un lungo periodo uno sciame di comportamenti deplorevoli, con esternazioni e atteggiamenti improntati ad un esercizio del comando di inusuale durezza. ... In sostanza, l’imputato dava sfogo a un linguaggio deprecabile, nell’ambito di un contegno che era divenuto un suo abito distintivo personale ”;

e) alla luce di tali emergenze processuali, reputa il Collegio che, sotto un primo profilo, non vi è stato alcun travisamento del contenuto della suddetta pronuncia giudiziale da parte dell’Amministrazione, avendo quest’ultima correttamente separato il profilo relativo all’assenza di penale responsabilità del ricorrente per i reati a lui ascritti, e il profilo – del tutto differente – relativo all’accertamento del nesso di strumentalità necessaria tra i fatti contestati e l’esercizio delle proprie funzioni;
in secondo luogo, del tutto correttamente l’Amministrazione ha escluso la sussistenza del suddetto nesso causale, ben avendo il ricorrente potuto – sia pur in qualità di superiore gerarchico – improntare la propria condotta a quegli standard minimi di comune rispetto che è lecito attendersi da qualunque consociato, e soprattutto dal personale militare che rivesta una posizione di comando;
ciò è tanto più vero, se si considera che non vi è traccia, nelle sentenze penali in atti, di episodi di insubordinazione posti in essere dal personale assegnato al ricorrente, tali, se non da giustificare, quantomeno da comprendere gli “ atteggiamenti ... di inusuale durezza ” posti in essere dal ricorrente, atteggiamenti che erano oramai divenuti “ ... un suo abito distintivo ”;
al più può parlarsi di errori commessi talvolta dal personale sottordinato;
tuttavia, trattasi di errori commessi in assoluta buona fede (non essendo stato dimostrato il contrario);
errori che spettava sì al ricorrente correggere, ma senza che – in violazione del principio di proporzionalità – ciò giustificasse condotte “ di inusuale durezza ”;
condotte che, si ribadisce, erano oramai divenute “ ... un suo abito distintivo ”, e che pertanto prescindevano dal modo – corretto o meno – di evasione degli incarichi da parte dei sottordinati;

f) per tali ragioni, non si vede quale nesso di strumentalità necessaria possa ravvisarsi tra le condotte poste in essere dal ricorrente nella vicenda in esame e l’esercizio delle funzioni a lui conferite, essendo dette condotte rispondenti non già alle prescrizioni dell’ordinamento militare (che pur tollera, a certe condizioni, una certa energia nell’esercizio delle funzioni di comando), ma al “ cliché ” del superiore gerarchico reso celebre da certa letteratura cinematografica, dalla quale ogni militare che rivesta posizioni di comando dovrebbe doverosamente prendere le distanze;

g) ne consegue che del tutto legittimamente l’Amministrazione ha negato il rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente nei procedimenti in esame, avendo correttamente escluso la ricorrenza del nesso di strumentalità necessaria tra i fatti accertati a suo carico, e l’esercizio delle proprie funzioni;

h) da ultimo, va escluso ogni profilo di illegittimità dell’azione dell’Amministrazione, per essersi essa conformata al parere dell’Avvocatura dello Stato, trattandosi non già di un’acritica acquiescenza al contenuto del parere (che nella versione del ricorrente avrebbe acquisito, per l’Amministrazione, valore vincolante), ma di semplice motivazione per relationem , non trascritta pedissequamente per mera economia di scrittura;

- ritenuto pertanto, per le suesposte considerazioni, di rigettare il proposto ricorso;

- spese di lite secondo soccombenza;

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