TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400301

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400301
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400301
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 00635/2024 REG.RIC.

N. 00301/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00635/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 635 del 2024, proposto da-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento n. Cat. Q2.2./IMM/IISEZ/2024/

ARC.

485, emesso in data 19.06.2024 e notificato in data 19.06.2024, nei confronti del sig. -OMISSIS- con il quale la Questura di Bergamo ha archiviato per incompetenza territoriale l’istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal ricorrente;

- di ogni atto preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Premesso che:

- la Questura di Bergamo, con il provvedimento impugnato, ha archiviato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal ricorrente in data 25.07.2023;

- tale archiviazione risulta motivata sulla base dell’incompetenza territoriale del predetto Ufficio, in quanto il nulla osta al lavoro stagionale è stato rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Napoli;

Rilevato e considerato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che:

- il nulla osta al lavoro stagionale è stato rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Napoli, a seguito dell’attivazione della procedura da parte del datore di lavoro residente in tale provincia;

- tuttavia l’istanza oggetto della presente controversia è stata presentata dal lavoratore in via autonoma a seguito della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e della mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il suddetto datore di lavoro;

- al momento della presentazione di tale istanza, come nella stessa dichiarato, il ricorrente risultava residente a Bergamo, e vi risiede tuttora, come emerge dagli atti e come dichiarato nel ricorso (doc. 4 parte ricorrente);

- tale circostanza non risulta contestata dall’Amministrazione resistente;

- ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 “ Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti… ”;

- pertanto, deve ritenersi competente a decidere sull’istanza in questione la Questura di Bergamo resistente;

- stante il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., questo Tribunale, allo stato, non può pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto, essendosi dichiarata incompetente la Questura resistente e non avendo quindi ancora esercitato il relativo potere amministrativo;

Ritenuto, pertanto, di:

- ordinare alla Questura di Bergamo resistente, ritenuta territorialmente competente, di riaprire il procedimento, consentendo il contraddittorio procedimentale con il ricorrente, e di concluderlo entro il 18.11.2024 con un provvedimento espresso adeguatamente motivato nel merito dell’istanza presentata;

- fissare per la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare e la verifica dell’esito del procedimento l’udienza camerale del 18.12.2024;

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