TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-09-23, n. 202400221

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-09-23, n. 202400221
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202400221
Data del deposito : 23 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2024

N. 00221/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00099/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 99 del 2023, proposto da
S, Società Semplice Agricola di A S &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F M e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro Studio in Bolzano, via della Mendola, n. 24;

contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M e B M G, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura Comunale sita in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;

per l’annullamento

1) del provvedimento rif. 2019-341 a firma della Responsabile del Servizio Edilizia, nonché della Direttrice dell’Ufficio Gestione del Territorio e del Vicesindaco del Comune di Bolzano, pervenuto a mezzo PEC in data 9.2.2023, ad oggetto: “ risanamento e riorganizzazione degli spazi interni del maso “Steinwenter” p.ed. 204 realizzazione di una cantina e di una rimessa agricola, attraverso la realizzazione di un appartamento per attività di agriturismo (art. 108 LP 13/1997) e di un appartamento in ampliamento alla sede dell’azienda agricola (art. 107, comma 16, LP 13/1997) via Miramonti 16 – p.ed. 205/1, 205/2, p.f. 665, 666 CC Gries – Annullamento in autotutela e contestuale avvio del procedimento per la rimozione e remissione in pristino dello stato dei luoghi (art. 88, co. 2, lp 9/2018) o in alternativa per la realizzazione di opere di mitigazione ”, con cui è stato disposto l’annullamento parziale in autotutela delle concessioni edilizie n. 2019-341-0 di data 21.11.2019, n. 2019-341-1 di data 9.3.2020, n. 2019-341-2 di data 15.4.2021 e n. 2019-341-3 di data 6.7.2022, quest’ultima rilasciata per effetto di riconosciuto “silenzio-assenso”, nonché contestualmente ordinata “ ai sensi degli artt. 88 e ss della l.p. 9/2018, la rimozione delle opere in contrasto con il regime vincolistico di zona. In alternativa si concede la possibilità di presentare e realizzare un progetto per le opere di mitigazione ritenute necessarie al fine di ottenere il declassamento del pericolo ”;

2) dell’ivi richiamato parere della Commissione Territorio e Paesaggio (C.T.P.) del Comune di Bolzano del 25.1.2023;

3) e della presupposta “ Comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento parziale in autotutela della concessione edilizia 2019-341-0, 2019-341-1, 2019-341-2 e 2019-341-3, via Miramonti 16 – ped. 205/1, 205/2, 206, p.f. 665, 666 CC Gries”, Rif. 2019-341 dd. 6.9.2022” ;

4) nonché, se e per quanto occorrer debba, del verbale dell’incontro del 20.12.2022, nonché di ogni ulteriore atto non conosciuto, presupposto, infraprocedimentale, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 luglio 2024 il consigliere F C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. L’odierna ricorrente si dichiara proprietaria del Maso chiuso Steinwenter. Il maso é composto dai seguenti edifici: Blocco 1 (p.ed. 204 – abitazione principale), Blocco 2 (p.ed 205/1 – annesso agricolo), Blocco 3 (p.ed. 205/2 - fienile), oltre alle pp.ff. 665 e 667 e alla p.ed. 206 (annesso agricolo) sulla quale insiste altro edificio non oggetto di intervento. Il maso si trova nel Comune di Bolzano, in via Miramonti 16, zona Guncina, a monte della città, nel quartiere di Gries.



2. Dichiara altresì che, avendo l’intenzione di eseguire un intervento di risanamento e recupero del complesso masale de quo , vista la sua sottoposizione a “tutela degli insiemi”, tutti gli immobili sarebbero dovuti restare nella loro posizione e le relative murature non avrebbero potuto essere demolite ma solo risanate.



3. La ricorrente afferma, perciò, che con concessione edilizia n. 667/2019 dd. 21.11.2019, rilasciata ai sensi dell’art. 59, lett. d), della l.p. n. 13/1997, il Comune l’avrebbe autorizzata ad un intervento di c.d. “risanamento e riorganizzazione degli spazi interni del maso ‘Steinwenter’ p.ed. 204, realizzazione sotto la p.f. 665 di un garage (art. 124 LP n. 13/1997), di un’autorimessa agricola e di un locale caldaia, recupero di un fienile (p.ed. 205/2), attraverso la realizzazione, all’interno del fienile stesso, di un appartamento per attività di agriturismo (art. 108 LP n. 13/1997) e un appartamento in ampliamento alla sede dell’azienda agricola (art. 107, comma 16, LP n. 13/1997)” (doc. 4).



4. In particolare, presso il fienile, contrassegnato come p.ed. 205/2 (c.d. Blocco 3), senza aumento di cubatura sarebbe stata assentita la realizzazione di una cantina di vini con sala degustazione al piano terra (connotata da antiche volte in muratura da risanare) e di due appartamenti ai piani superiori, uno privato ed uno per agriturismo (c.d. “ Urlaub auf dem Bauernhof ”).



5. Il progetto non avrebbe previsto interventi nella zona rossa (H4) ai sensi della Carta dei rischi del vigente PZP (Piano delle zone di pericolo) di Bolzano, ricadendo tutti gli immobili interessati in zona grigia. Comunque, poiché uno spigolo della falda aggettante del lato nord del tetto del fienile (p.ed. 205/2) avrebbe lambito la zona rossa, su consiglio degli Uffici comunali, la ricorrente si sarebbe fatta scrupolo di presentare in allegato alla sua istanza edilizia una relazione tecnica dd.

3.7.2019 della geologa dott.ssa Maria Luisa G, tecnico abilitato, contenente una verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 11 del DPP n. 42/2008.



6. In tale documento, la geologa avrebbe attestato che tutti gli interventi comportanti un carico antropico sarebbero ricaduti in zona grigia ai sensi del vigente PZP, rappresentando però, nella figura n. 5 di pagina 13 e nella figura n. 6 di pagina 14, che il suddetto spigolo aggettante della falda nord del tetto del fienile avrebbe lambito la zona rossa. Su tali presupposti, la dott.ssa G avrebbe attestato “ la compatibilità idrogeologica per il sito in oggetto ai fini urbanistici ai sensi dell’art. 11 del DPP n. 42 del 2008”, esprimendo “ parere positivo per quanto in progetto” (doc. 5).



7. Il Comune avrebbe rilasciato il titolo edilizio senza disporre supplementi istruttori e senza chiedere integrazioni documentali;
anzi, emettendo la concessione edilizia “ vista la perizia geologica della Dott.ssa Geol. M L G del 03/07/2019”.



8. In seguito, la ricorrente avrebbe ottenuto, in data 9.3.2020, una concessione di 1^ variante, per ampliare la rimessa per macchine agricole, con inglobamento della preesistente cantina di vini, per eliminare la superficie destinata a garage, per ridefinire gli spazi esterni di collegamento tra la nuova rimessa agricola e il piano di accesso alle pp.ed. 205/2 e 206, e per spostare la caldaia nella preesistente cantina (cfr. conc. ed. n. 133/2020 - doc. 6).



9. Poi, in data 15.4.2021, avrebbe conseguito una concessione edilizia di 2^ variante, per sostituire la struttura lignea del fienile, perché marcescente (cfr. conc. ed. n. 81/2021 – doc. 7).

10. Infine, in data 19.7.2021, avrebbe presentato una domanda di 3^ variante (sub prot. n. 169558), per eseguire nel fienile alcune modifiche interne, finalizzate ad accorpare i due appartamenti, già autorizzati con il titolo originario (uno ad uso privato e l’altro ad uso agrituristico), in un unico appartamento ad uso agrituristico (doc. 8).

11. Tuttavia, con nota di data 12.11.2021, il competente Servizio comunale avrebbe comunicato che, sul progetto di 3^ variante, la Commissione comunale Territorio e Paesaggio avrebbe espresso in seduta 27.10.2021 un “ Parere positivo condizionato all’aggiornamento dello studio di pericolo con un grado 1:5000” (doc. 9).

12. La ricorrente avrebbe replicato, presentando dapprima osservazioni tecniche, evidenziando l’erroneità di tale prescrizione, e facendo presente che la terza variante avrebbe determinato una diminuzione del carico antropico (doc. 10).

13. Però, con nota del 17.5.2022, il Servizio comunale avrebbe insistito “ nella legittimità della prescrizione che si richiede di adempiere”, operando richiamo ad una cosiddetta “ più recente interpretazione provinciale”, secondo cui “nelle zone di pericolo è sempre necessario considerare l’edificio nel suo complesso, come unica entità, a scopo precauzionale, anche se solo una parte di esso ricade in zona di pericolo ” (ossia la parte costituita dal suddetto spigolo aggettante della falda nord del tetto del fienile) (doc. 11).

14. La ricorrente avrebbe quindi presentato ulteriori osservazioni oppositive in data 6.6.2022, ribadendo l’illegittimità della prescrizione del c.d. “ aggiornamento dello studio di pericolo con un grado 1:5000”, tenuto conto che la 3^ variante non avrebbe costituito un nuovo titolo edilizio, ma una variante in senso proprio della concessione edilizia originaria rilasciata da oltre due anni, e che essa non avrebbe comportato alcuna modifica rispetto a quanto già assentito con il titolo originario, ma, anzi, avrebbe diminuito il carico antropico attraverso l’accorpamento dei due appartamenti all’interno del fienile. Avrebbe anche aggiunto, che la verifica di compatibilità eseguita dalla propria geologa sarebbe stata pienamente conforme alle norme in materia. Infine, avrebbe fatto presente, che sull’istanza di 3^ variante si sarebbe formato il “ silenzio-assenso ” ai sensi dell’art. 69 della l.p. n. 13/1997, perché la domanda sarebbe stata giacente da molti mesi (doc. 12).

15. In assenza di riscontro, la ricorrente avrebbe notificato un ricorso innanzi a questo T.R.G.A. di Bolzano (iscritto sub n. 150/22 r.g.), per ottenere l’annullamento della nota comunale dd. 17.5.2022, laddove aveva ribadito la pretesa legittimità della suddetta prescrizione della C.T.P., nonché per l’accertamento della formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso.

16. Vista tale iniziativa, dando atto che sulla domanda di 3^ variante il titolo edilizio si sarebbe formato per “silenzio-assenso”, l’Amministrazione comunale avrebbe rilasciato la concessione edilizia di 3^ variante in data 6.7.2022, in cui la contestata prescrizione sarebbe stata eliminata (doc. 13).

17. Di conseguenza, con sentenza n. 9/2023, questo T.R.G.A. dichiarava cessata la materia del contendere (doc. 14).

18. Quindi, con nota dd. 6.7.2022, il Comune avrebbe specificato che la 3^ variante de qua sarebbe stata rilasciata “ declinando ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali conseguenze dannose che dovessero derivare da eventi di frana con energia che potrebbero sprigionarsi nella zona H4 e ripercuotersi sulla restante parte di edificio oggi sulla base del rilievo esistente non compresa nella perimetrazione H4 sulla base del rilievo eseguito per la redazione dei piani di zona di pericolo ”;
anticipando che “ l’Ufficio Geologia del Comune provvederà esso stesso ad eseguire un approfondimento sulla zona interessata, per valutare la necessità di eventuali prescrizioni e/o misure protettive a garanzia della sicurezza delle persone, e ciò anche al fine di approfondire la correttezza/veridicità delle dichiarazioni sulla compatibilità geologica contenuta nell’elaborato della Geologa Dott.ssa Luise G (dello Studio Geo3), a suo tempo depositata a corredo della pratica edilizia originaria” (doc. 15).

19. Ottenuta tale terza variante, la ricorrente avrebbe realizzato il così assentito intervento interno al fienile, in vista del rilascio del certificato di agibilità, finalizzato a poter avviare l’attività ricettiva agrituristica.

20. Il Comune avrebbe però poi proceduto ad incaricare il dott. Matteo M di Bolzano ad un approfondimento geologico sul sito masale. Questi avrebbe steso una perizia, in cui, dopo aver premesso di aver svolto una verifica “ con un grado di studio più approfondito rispetto a quello utilizzato in questa zona per la redazione del PZP”, avrebbe sostenuto che l’intero compendio della ricorrente sarebbe ricaduto in zona rossa (salvo la p.ed. 204), sì da prevedere, come misura di mitigazione, “ una barriera paramassi deformabile con energia di trattenuta 5000kJ ed altezza minima di 5m ubicata come nelle tavole in allegato ”, da realizzare sopra la strada provinciale a monte del compendio della ricorrente (doc. 16).

21. Il 6.9.2022 l’Amministrazione avrebbe pertanto comunicato l’avvio di un procedimento per l’annullamento parziale in autotutela della concessione edilizia originaria e delle tre varianti (doc. 15).

22. Con tale atto, sulla base della suddetta relazione del dott. M, il Comune avrebbe ritenuto che gli interventi realizzati con la concessione edilizia originaria sul Blocco 3 e sulla p.ed. 665 si sarebbero posti in contrasto con l’art. 4, lett. c) e g), del DPP n. 42/2008. Inoltre, avrebbe asserito che la 3^ variante avrebbe autorizzato un aumento di cubatura, e che il potere per l’esercizio dell’annullamento in autotutela sarebbe stato ancora esercitabile a distanza di anni, perché le rappresentazioni e le valutazioni della geologa incaricata dalla ricorrente non sarebbero state conformi alla realtà e avrebbero indotto il Comune in errore.

Infine, avrebbe aggiunto che vi sarebbe stato un interesse pubblico prevalente alla tutela dell’incolumità delle persone, a fronte del quale in capo alla ricorrente non vi sarebbe stato un affidamento tutelabile.

23. Con osservazioni dd. 5.10.2022, la ricorrente avrebbe contestato diffusamente la suddetta comunicazione (doc. 17), ricordando di aver prodotto già nell’estate del 2019 una verifica di compatibilità della geologa L G ai sensi dell’art. 11 del DPP n. 42/2008, che, al capitolo 5.1 intitolato “Frane”, sovrapponendo la p.ed. 205/1 con la zona rossa del PZP, e avendo anche a specifico riferimento il progetto edilizio del fienile, aveva attestato “ la compatibilità idrogeologica per il sito in oggetto ai fini urbanistici ai sensi dell’art. 11 del DPP n. 42 del 2008 ”, in quanto nella zona rossa non era stato previsto alcun intervento edilizio in contrasto con il DPP n. 42/2008.

24. La ricorrente, poi, avrebbe contestato in toto l’avviso dell’Amministrazione resistente secondo cui la geologa incaricata avrebbe offerto una rappresentazione e/o una valutazione non corretta;
facendo inoltre presente che il procedimento avviato per l’annullamento in autotutela avrebbe violato il suo affidamento qualificato, considerato che sarebbero già decorsi tre anni dal rilascio della concessione edilizia originaria e dall’esecuzione dei lavori.

25. A maggior chiarimento, la ricorrente avrebbe allegato alle proprie osservazioni una nota di precisazioni della dott.ssa Gӧgl, la quale avrebbe ribadito che “ quanto riportato nel PZP del Comune di Bolzano era quindi congruo e sufficiente per valutare la pericolosità per masi singoli. Nei casi come quello in esame è prassi e normale avvalersi del piano di pericolo PZP (commissionato dal Comune di Bolzano), senza necessità di studi di maggior dettaglio, il PZP serve anche proprio a questo. Il pericolo nell’area in esame era già stato valutato da altri tecnici, secondo la necessaria scala, e in questi casi non occorre rifare il lavoro già fatto da altri. A supporto di ciò si evidenzia che la compatibilità per quanto in oggetto in zona grigia può e poteva essere redatta anche da un altro tecnico, non geologo. Si evidenzia infine che nella verifica di compatibilità sono stati ammessi solamente lavori su edifici ricadenti entro la zona grigia. Per l’edificio più a nord, localizzato entro la zona di pericolo caduta massi molto elevato (H4), non risultavano invece previsti lavori di risanamento. Ne consegue che la verifica di compatibilità è stata redatta in ottemperanza al DPP 42/2008 e DPP 23/2019” (doc. 18).

26. In seguito, sarebbero avvenuti degli incontri in Comune alla presenza della Direttrice dell’Ufficio Gestione del Territorio per verificare la possibilità di trovare una soluzione condivisa sulla questione.

27. Rimasti infruttuosi detti incontri, il Comune avrebbe proposto all’odierna ricorrente “ di farsi carico dell’intero costo delle opere descritte nella relazione redatta dal dott. M in cambio di un successivo passaggio di proprietà dell’opera stessa alla Provincia, con conseguente assunzione da parte di quell’ente della programmazione ed esecuzione di tutte le future opere di manutenzione ” (doc. 20).

28. La ricorrente, tenuto conto che i lavori erano stati già interamente eseguiti facendo affidamento sulla concessione edilizia rilasciata nel 2019, avrebbe considerato illegittima tale richiesta e non avrebbe potuto accettarla.

29. Su tali presupposti, in data 9.2.2023 l’Amministrazione comunale avrebbe notificato il provvedimento di annullamento parziale in autotutela della concessione edilizia originaria e delle sue 3 varianti, qui impugnato sub 1), ingiungendo contestualmente “ la rimozione delle opere in contrasto con il regime vincolistico di zona ” o, in alternativa, la “ possibilità di presentare e realizzare un progetto per le opere di mitigazione ritenute necessarie al fine di ottenere il declassamento del pericolo”.

30. In sintesi, il provvedimento verrebbe motivato sull’avviso che la relazione geologica del 2019 della dott.ssa Gӧgl avrebbe “ omesso di segnalare all’Ufficio incaricato dell’istruttoria che in base alle indicazioni del PZP la parte nord della p.ed. 205/2, oggetto principale d’intervento, ricade, seppur in minima parte, in zona rossa e che quindi il siffatto edificio si trova al passaggio tra la zona rossa e la zona non pericolosa”, e che vi sarebbero preminenti ragioni di interesse pubblico per procedere all’annullamento.

31. Nel provvedimento, l’Amministrazione comunale, prendendo atto che con la 3^ variante non sarebbe stato attuato alcun aumento del volume della p.ed. 205/1, bensì che la cubatura sarebbe stata diminuita, avrebbe individuato una serie di ulteriori vizi della concessione edilizia originaria: “ 2019-341-0: Gli interventi previsti sul Blocco 3 (p.ed. 205/2) e sulla p.f. 665, considerato il reale pericolo elevato corrispondente alla zona H4, sono da ritenersi in contrasto con quanto indicato all’art. 4 del DPP 42/2008, in quanto sulla p.f. 665 è previsto un aumento di volume interrato, mentre sul Blocco 3 è previsto un intervento di trasformazione della destinazione d’uso degli immobili che comporta un aumento della presenza umana. I lavori di risanamento del fienile che prevedono l’inserimento di vetrate, potrebbero altresì essere in contrasto con il punto c) dell’art. 4 in quanto potrebbero peggiorare la sicurezza degli edifici ”.

32. Tale provvedimento e gli atti presupposti sono ritenuti illegittimi dalla ricorrente che contro di essi muove le seguenti censure:

32. 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21- nonies della l. n. 241/1990, per inesistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela. Violazione dell’art. 22- bis della l.p. n. 13/1997 e degli artt. 2, comma 3, 4 e 11 del DPP n. 42/2008. Eccesso di potere per vizio di motivazione, per contraddittorietà rispetto al rilascio della concessione di 3^ variante per silenzio-assenso, e per sviamento.

Nel caso concreto, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per plurime ragioni, ovvero poiché: (i) le concessioni edilizie annullate non sarebbero illegittime;
(ii) il potere di annullamento sarebbe stato esercitato oltre il termine massimo di 12 mesi pur in assenza di motivi che potessero giustificare un suo esercizio al di là di tale termine;
(iii) non sussisterebbe un interesse pubblico auto-evidente e quindi non si sarebbe potuto omettere il bilanciamento tra gli opposti interessi da esplicare tramite una motivazione rafforzata.

32. 2. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 21- nonies della l. n. 241/1990, per inesistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela. Eccesso di potere per motivazione viziata.

Deduce la ricorrente, che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere emanato perché non vi sarebbero stati i presupposti per poter superare il termine massimo di 12 mesi fissato dalla legge quale limite insuperabile entro il quale deve essere esercitato il potere di annullamento in autotutela, che viene successivamente meno in capo alla Pubblica Amministrazione. Difetterebbe in toto, infatti, il presupposto costituito dalla “ falsa rappresentazione dei fatti” . L’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio dopo oltre tre anni dal rilascio della concessione edilizia originaria integrerebbe, pertanto, un’ulteriore grave violazione dell’art. 21- nonies predetto.

32.3. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 21- nonies della l. n. 241/1990, per inesistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela. Eccesso di potere per omesso bilanciamento dei contrapposti interessi in applicazione del principio di proporzionalità e per omessa motivazione rafforzata sul punto.

Secondo la ricorrente il provvedimento sarebbe viziato poiché avrebbe omesso di bilanciare il preteso interesse pubblico sotteso all’annullamento in autotutela con i contrapposti interessi della titolare delle concessioni edilizie annullate, nonché di manifestare tale bilanciamento tramite un’apposita motivazione rafforzata. In base al principio generale di proporzionalità, nell’ambito del procedimento de quo e sulla base delle osservazioni presentate dalla ricorrente, il Comune avrebbe dovuto prendere atto del fatto che nel caso di specie non vi sarebbero stati i presupposti per poter annullare i titoli edilizi e che l’unico rimedio attuabile, per poter garantire la mutata sensibilità dell’Amministrazione e al tempo stesso il contrapposto interesse qualificato della ricorrente al mantenimento dei titoli edilizi, sarebbe stato rappresentato dalla realizzazione, a cura della stessa Amministrazione, della barriera paramassi indicata dal dott. M;
intervento, questo, che sarebbe stato peraltro già programmato dall’Ufficio comunale sulla protezione civile.

33. In data 17.4.2024 si é costituita con atto di stile l’Amministrazione comunale, che ha depositato la propria memoria difensiva in data 11.7.2023, non contestando la ricostruzione in fatto operata dalla ricorrente ma deducendo l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.

34. In data 27.7.2023 la ricorrente ha depositato la propria memoria difensiva, replicando alle deduzioni difensive comunali.

35. Il Comune di Bolzano ha depositato la propria memoria di replica in data 18.8.2023.

36. La ricorrente ha depositato la propria memoria di replica in data 6.9.2023.

37. All’udienza di merito del 27.9.2023 la procuratrice del Comune di Bolzano dichiarava che la Provincia autonoma di Bolzano aveva deciso di eseguire in proprio i lavori di protezione sopra il maso e chiedeva per tale ragione, concordemente con la parte ricorrente, un rinvio per trattative.

La Presidente rinviava la causa all’udienza del 24.07.2024.

38. All’udienza del 24.7.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

39. L’istanza di rinvio presentata dalla ricorrente in data 3.7.2024 ed opposta dall’Amministrazione resistente non può essere accolta perché indeterminata dal punto di vista temporale, considerato che, a breve termine, non è previsto per il versante interessato dal pericolo di frana alcun intervento di messa in sicurezza da parte della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto il livello di pericolo caduta massi sulla soprastante strada provinciale è inferiore a quello previsto per il complesso masale della ricorrente.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

40. Il Collegio ritiene, che, in applicazione del principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. della “ ragione più liquida ”, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale, e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. Prima Quater, 27.6.2024, n. 12966, che richiama Consiglio di Stato, Sez. V, 9 febbraio 2024, n. 1332).

41. In applicazione del principio appena enucleato, va prioritariamente esaminato il secondo motivo di gravame, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 21- nonies della l. n. 241/1990, per inesistenza dei presupposti per l’esercizio tardivo del potere di annullamento in autotutela, in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere emanato perché non vi sarebbero stati i presupposti per poter superare il termine massimo di 12 mesi, fissato dalla legge quale limite insuperabile entro il quale deve essere esercitato il potere di annullamento in autotutela, che viene successivamente meno in capo alla Pubblica Amministrazione. Difetterebbe in toto , infatti, il presupposto costituito dalla “ falsa rappresentazione dei fatti ”. L’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio dopo oltre tre anni dal rilascio della concessione edilizia originaria integrerebbe, pertanto, una grave violazione dell’art. 21- nonies predetto.

42. Il motivo è fondato.

Ritiene il Collegio che nella verifica di compatibilità ex art. 11 del DPP n. 42/2008, prodotta nel procedimento per il rilascio della concessione edilizia originaria (doc. 5), la geologa incaricata dalla ricorrente non ha fornito una rappresentazione della realtà falsa o comunque errata, tale da determinare “ l’induzione in errore dell’Amministrazione procedente “, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata ( ex multis Cons. Stato, Sez. II, 15.4.2024, n. 3417). Esaminando tale verifica, infatti (doc. 5), ci si avvede immediatamente che nelle figure, n. 5 di pagina 13 e n. 6 di pagina 14, la geologa ha riportato in modo molto chiaro che uno spigolo aggettante della falda nord del tetto del fienile (p.ed. 205/2) viene lambito dalla zona rossa ai sensi della Carta di rischio del PZP, mentre i muri perimetrali del piano terra e del primo piano rimangono in zona grigia, senza vincolo idrogeologico. È dubbio, invece, se lo spigolo Nord della falda Est del tetto rientri in zona rossa o se la linea della zona rossa sia tangente ad esso.

Non può essere condivisa l’opposta tesi dell’Amministrazione comunale che fonda la “ falsa rappresentazione dei fatti” da parte della relazione geologica sulla parte descrittiva della relazione, ove al punto 5.1 (pagina 13) la situazione di pericolo frane riguardo al maso Steinwenter sarebbe risultata così definita: “ Solamente l’edificio più a nord si trova in zona di pericolo molto elevato (H4). Per questo edificio non sono previsti lavori di risanamento ”;
oppure dove al punto 6.1 (valutazione analitica del rischio specifico) sarebbe stato specificato che per l’area di progetto (i tre edifici esistenti presenti più a sud) “ secondo il piano delle zone di pericolo in vigore non sono presenti zone di pericolo, per questi non risulta rischio specifico (Rs=0) ”;
oppure dove, quanto alla compatibilità degli interventi progettati con la situazione di pericolo, la relazione così avrebbe concluso: “ E’ quindi verificata la compatibilità idrogeologica per il sito in oggetto ai fini urbanistici ai sensi ai sensi dell’art. 11 del D.P.P. n. 42/2008 e si esprime parere positivo per quanto in progetto”.

Se, infatti, esaminando le predette figure, n. 5 di pagina 13 e n. 6 di pagina 14, rimane dubbio se lo spigolo Nord della falda Est del tetto rientri in zona rossa o se la linea della zona rossa sia tangente ad esso, le descrizioni e le affermazioni conclusive che precedono risultano coerenti con la rappresentazione grafica di cui alle medesime figure. È evidente, infatti, che l’edificio di cui al Blocco 3 con una copertura simmetricamente estesa sulle due falde ricadrebbe per intero in zona grigia, mentre solo l’asimmetrica estensione della falda Est del tetto, con funzioni ulteriori di tettoia a scopo di deposito coperto, rientrerebbe in zona rossa. In breve, l’edificio con i muri portanti e l’ordinaria copertura resterebbe in zona grigia, mentre l’asimmetrica e maggiormente estesa falda aggettante ad Est rientrerebbe parzialmente in zona rossa.

Ma, anche se la parte descrittiva della relazione sopra riportata non risultasse coerente con le suddette figure, in quanto con il termine “edificio” andrebbe qualificato l’intero fabbricato nel suo complesso, senza possibilità di scindere la parte di tetto destinata a tettoia sul lato Est, rimane certo che la geologa ha esattamente riportato sulla documentazione progettuale dell’edificio in parola la linea della zona rossa del PZP.

Anche un non tecnico, consultando le pagg. 13 e 14 della relazione geologica, è in grado di riconoscere che la linea rossa ivi indicata che delimita la zona rossa del PZP interessa parzialmente l’edificio classificato come Blocco 3.

Quindi, il descritto vincolo idrogeologico, costituito dalla presenza di una zona di pericolo rossa che lambisce una parte della copertura dell’edificio costituente il Blocco 3, è stato rappresentato dalla geologa della ricorrente senza alcuna omissione o reticenza.

Né l’attività istruttoria successivamente svolta dal Comune attraverso la perizia del dott. M (doc. 14 della resistente) ha dimostrato la falsità di tale rappresentazione, ovvero la sua erroneità: la linea rossa, per come indicata dalla geologa della ricorrente, che delimita la zona rossa del PZP interessando parzialmente l’edificio classificato come Blocco 3, corrisponde alle prescrizioni del PZP.

Tale corrispondenza, del resto, non doveva nemmeno essere accertata nella suddetta perizia.

Dalla nota comunale del 17.5.2022 (doc. 11), infatti, emerge esattamente la motivazione di tale consulenza, che non mira affatto ad accertare l’eventuale esistenza del presupposto per un provvedimento di autotutela tardivo: ossia una falsa rappresentazione della realtà che avesse indotto in errore l’amministrazione comunale all’atto del rilascio della concessione edilizia originaria e delle successive varianti (cfr. doc. 11).

La relazione geologica-geomeccanica M non è stata condotta sulla base del vigente PZP, ma con uno studio approfondito della pericolosità in grado di studio BT05 (anziché BT10 come per il vigente PZP);
ossia “ con un grado di studio più approfondito (in scala 1:5000 anziché 1:10.000 ) rispetto a quello utilizzato in questa zona per la redazione del PZP di Bolzano . Per questo motivo sono stati eseguiti sopralluoghi di dettaglio nelle aree sorgenti del crollo, rilevamenti fotogrammetrici con drone, rilevamenti geomeccanici, modellazioni di caduta massi senza opere per la verifica del pericolo, verifiche con opere di difesa in diverse posizioni, e infine verifiche sulla plausibilità (doc. 16).”

In breve, la perizia M non ha affatto dimostrato che la rappresentazione grafica della linea rossa sulla copertura del Blocco 3 fosse stata falsamente (dolo) o erroneamente (colpa) rappresentata dalla geologa della ricorrente sulla base del vigente PZP.

La diversa linea rossa M si fonda sostanzialmente su un’ipotesi di modifica del PZP per questa zona, frutto di indagini del tutto nuove e di maggiore dettaglio rispetto a quelle condotte per la redazione del vigente PZP, e non è idonea, fin tanto che non venga adottata dal Comune di Bolzano all’interno di un corrispondente procedimento di modifica del suo PZP, ai sensi del combinato disposto degli artt. 56 e 53 della L.P. n. 9/2018 e ss. mm., a produrre alcun effetto giuridico sul PZP oggi in vigore.

La perizia M, perciò, non ha dimostrato alcuna falsa rappresentazione, ai sensi dell’art. 21- nonies , comma 2- bis , della L. n. 241/1990, della linea rossa che compare nelle figure n. 5, di pagina 13, e n. 6, di pagina 14, della relazione geologica della ricorrente (doc. 5).

Non senza contare, che l’annullamento in autotutela impugnato ha riguardato anche il Blocco 2, pacificamente rientrante per intero, ed ampiamente, in zona grigia e per il quale, perciò, il Comune non avrebbe potuto predicare alcuna falsa rappresentazione della realtà (docc. 1 e 5).

Per tutte le sopra esposte ragioni, il Collegio ritiene che nel caso in esame non sussistesse il necessario presupposto della “ falsa rappresentazione dei fatti ” che avrebbe potuto consentire all’amministrazione resistente di procedere all’annullamento d’ufficio della concessione edilizia originaria e con essa delle sue varianti, secondo il meccanismo della cosiddetta “ invalidità derivata ad effetto caducante” (Cons. di Stato n. 5663/2015), dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui all’art. 21 -nonies , comma 1, della legge n. 241/1990.

43. In conclusione, considerato che è pacifico tra le parti che il provvedimento di annullamento d’ufficio qui impugnato, notificato in data 9.2.2023, è stato adottato superato il termine di dodici mesi dal rilascio della concessione edilizia originaria, avvenuto in data dd. 21.11.2019, così come non è contestato che le varianti successive a tale concessione edilizia, del pari annullate in autotutela, non costituiscono varianti sostanziali e quindi sono prive di una propria autonomia dispositiva, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati.

44. Le spese di lite possono essere compensate alla luce della peculiarità della controversia, fatto salvo l’obbligo di restituzione a carico dell’Amministrazione resistente del contributo unificato.

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