TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 2022-01-31, n. 202200092

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 2022-01-31, n. 202200092
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200092
Data del deposito : 31 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2022

N. 00092/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01050/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2021, proposto da A B, rappresentato e difeso dall'avvocato G C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

dell’intimazione di pagamento n. 07020219000469189/000 notificata a mezzo posta in data 25.10.2021 da Agenzia delle Entrate -Riscossioni, Agente della riscossione per la Provincia di Modena, con la quale quest’ultima, su incarico di AGEA, ha richiesto il pagamento dell’importo di € 893.963,86 relativo alle quote latte (prelievi supplementari) oltre interessi, riferiti a tributi coattivi degli anni 2003, 2004 e 2006;

nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2022 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il presente ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art.60 c.p.a., sussistendone i presupposti.

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, affidando le proprie doglianze a 7 articolate censure, impugna l’intimazione di pagamento n. 07020219000469189/000 notificata a mezzo posta in data 25.10.2021 con la quale viene intimato il versamento immediato del debito del ricorrente, relativo al prelievo supplementare in materia di quote latte per i tributi coattivi degli anni 2003, 2004 e 2006.

In estrema sintesi, parte ricorrente lamenta l’illegittimità della suindicata cartella in quanto, ad avviso di parte:

- riguarderebbe debiti per prelievi supplementare del latte conteggiati dall’amministrazione italiana in aperta violazione dei regolamenti comunitari in materia, sia per mancata effettiva verifica delle produzioni nazionali, sia per effettuazione di compensazione e di operazioni di imputazione - restituzione eseguite in violazione della normativa comunitaria;
- illegittimamente presuppone l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, posto che in sede europea (Tribunale CE - Sentenza 2 dicembre 2014 in causa T-661/11 - Repubblica italiana (Commissione) è stato accertato che, poiché l’Italia non è mai stata in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale, non è possibile valutare se effettivamente è dovuto un prelievo supplementare e se sì, calcolarlo a carico degli allevatori;

- comunque riguarderebbe debiti iscritti a ruolo sulla base di presupposti accertamenti di prelievo supplementare che, non essendo stati notificati ai ricorrenti, non sono efficaci nei loro confronti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21-bis L. n. 241/90;

- riguarderebbe debiti per i quali è già ampiamente decorso il termine prescrizionale;

- comunque sarebbe stata emessa in base ad un ruolo totalmente illegittimo, posto che in base alle chiare e precise disposizioni che sovraintendono alla procedura esecutiva in materia di prelievo supplementare l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito, è quello che deriva dall’iscrizione nel Registro Debitori (v. art.

8-ter, 8-quater e 8-quinquis L. n. 33/09) e che AGEA non ha proceduto alla formazione delle cartelle di pagamento de quo in base a quel ruolo, ma ad altro ruolo, all’evidenza illegittimamente duplicato ;

- non riporterebbe alcuna evidenza (difetto di motivazione) circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge ai fini dell’iscrizione a ruolo (ossia in ordine al fatto che si tratti effettivamente di “debiti accertati come dovuti”) così come ai fini dell’inizio delle procedure di recupero;
- comunque indica come dovuti e iscritti a ruolo importi a titolo di prelievo latte e di interessi per periodi per i quali, oltre ad essersi già maturata la prescrizione, per i quali comunque AGEA è decaduta dal potere di agire in esecuzione a mezzo ruolo per il recupero;

- riporterebbe somme per presunti “debiti per prelievo latte” iscritte a ruolo per i quali non è dato conoscere se sia stato tenuto conto dei recuperi già operati per compensazione con i premi PAC;

- riporterebbe somme a debito a titolo di interessi iscritte a ruolo senza alcuna specificazione in ordine alle specifiche modalità di calcolo ed al periodo preso a riferimento;

- comunque indicherebbe a debito somme che risultano erroneamente iscritte a ruolo, per eccesso, sia a titolo di capitale e di interessi, il tutto anche perché ai sensi dell’art. 10, comma 34, della L. n. 119/2003 in ogni caso e comunque, non sono dovuti gli interessi sui debiti per “prelievo latte”);

- comunque illegittimamente presupporrebbe l’esistenza di un debito esigibile, per il quale si può procedere al recupero a mezzo ruolo, in quanto le procedure che AGEA avrebbe dovuto esperire prima di procedere in via esecutiva sono già state ritenute illegittime 6 in sede amministrativa;

- comunque riporterebbe somme a titolo di interessi per le annate che il Consiglio di Stato ha detto non essere dovuti;

Parte ricorrente richiama, al fine di argomentare la fondatezza del gravame, anche i precedenti favorevoli di cui alle sentenze n. 7716/2019 e n. 7720/2019 con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate censure del tutto analoghe.

In vista dell’odierna discussione, fissata in data 20 gennaio 2022, parte ricorrente ha depositato memoria nella quale, ritenendo il motivo di più evidente impatto rispetto agli altri proposti, sottolinea che nella intimazione nel “dettaglio del debito” non vi sarebbe alcun riferimento agli atti di accertamento presupposti ed alla data di notifica dei medesimi al ricorrente, ma solo un vago riferimento alla cartella n. 07020207150047305000 che a sua volta richiama la cartella n. 30020150000007773000 notificata il 16.03.2015.

La cartella di pagamento riportata e recante il numero di riferimento 07020207150047305000, risalente al 2020, non sarebbe mai stata notificata al sig. B A. Prova della mancata notificazione della cartella sarebbe proprio il fatto che non sia riportato alcuna data di notifica. Quindi la nuova intimazione, provenendo da un atto mai notificato, sarebbe illegittima.

Nell’atto di intimazione impugnato, viene poi richiamata la cartella n. 30020150000007773000 notificata il 16.03.2015 e relativa ai prelievi latte per annate 2003, 2004 e 2006.

Avverso tale cartella, diversamente che per gli altri Agricoltori, il sig. B non avrebbe mai potuto proporre formale opposizione innanzi al TAR non avendo egli mai ricevuto l’atto qui menzionato.

Il sig. B avrebbe invece ricevuto la notifica di una precedente intimazione nell’anno del 2017 derivante dalla cartella 2015 non notificata.

Egli pertanto aveva depositato atto di citazione innanzi al Tribunale di Modena eccependo tale mancata notificazione. Agea, seppur costituitasi, non aveva provveduto a dare prova della avvenuta notificazione della cartella e pertanto il Tribunale di Modena ha definito il procedimento con sentenza 837/2021 del 18.05.2021 con la quale ha dichiarato la nullità della intimazione per mancata notificazione, impugnata innanzi alla Corte di Cassazione ricorso per ragioni di mera giurisdizione (procedimento che si è radicato al n. 21357/2021 r,g.).

Inoltre, avverso le comunicazioni originarie dei prelievi supplementari per le annate dal 2002/2003 e successive, il Tribunale di Modena con sentenza n. 1341/2009, non appellata e divenuta definitiva, ha accolto il ricorso ex art.700 proposto dal ricorrente inibendo AGEA dal pretendere somme a titolo di superprelievo. Con sentenza 1225/2015 il Tribunale di Modena ha annullato la cartella emessa nel 2011, su superprelievi per le annate 2002/2003 e 2005, proprio in funzione del passaggio in giudicato della sentenza n. 1341/2009 passata in giudicato (e sopra riportata) con la quale era stata proprio inibita Agea dal pretendere somme e garanzie e per le campagne 2002/2003 e tutte quelle future. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza 2922/2019.

In definitiva, risultando nullo l’atto presupposto all’imputazione di prelievo supplementare intimato, l’amministrazione avrebbe dovuto astenersi dall’intimare quanto contenuto nell’atto impugnato o quantomeno procedere all’immediato aggiornamento della posizione del ricorrente, correggendo e modificando gli elenchi delle imputazioni di prelievo dei debiti che risultano esigibili, provvedendo alla rettifica della richiesta di versamento del prelievo esigibile ed evitando di incaricare l’Agenzia delle Entrate- Riscossione ad emettere nuova cartella di pagamento.

Tali circostanze, non confutate dall’amministrazione costituita in giudizio, possono ritenersi provate ai sensi dell’art.64 c.p.a..

Tanto premesso, come già evidenziato nella sentenza di questa stessa Sezione n.660/2021, pubblicata in data 30 giugno 2021 - alla quale il Collegio si riporta espressamente quanto alle ulteriori argomentazioni, con le quali sono stati ritenuti infondati i restanti motivi articolati con censure del tutto analoghe a quelle dedotte nel presente ricorso - merita apprezzamento la prospettazione avanzata dalla parte ricorrente sotto il profilo che AGEA non risulta aver tenuto conto di una sentenza di merito di accoglimento, che le avrebbe precluso di recuperare somme trattenute a titolo di super-prelievo. In assenza di specifiche obiezioni (e riscontri di segno contrario) della parte intimata, affiora comunque un evidente difetto di istruttoria, per cui l’autorità deve esaminare il comando giurisdizionale e uniformarsi ad esso, eventualmente rettificando le proprie pretese, adeguando gli atti assunti “a valle” compreso quello impugnato in questa sede.

Pertanto, ritenendo il Collegio fondata la predetta censura, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato

Quanto alle spese di lite, rileva il Collegio che, malgrado la memoria depositata in vista dell’odierna camera di consiglio, la complessiva tecnica espositiva degli atti di parte ricorrente non ha consentito di individuare agevolmente il c.d. “motivo implicito”, desunto dallo stesso Collegio tra quelli espressamente formulati e già oggetto di pronunce giurisprudenziali sfavorevoli alla tesi di parte ricorrente, che alla luce delle peculiarità del caso di specie ha in finale consentito l’accoglimento del ricorso.

Rileva, infatti, in proposito la giurisprudenza ormai consolidata che i motivi di ricorso risultano muniti di adeguata consistenza e specificazione (possono, quindi, essere esaminati dal giudice) non già allorché si limitano a descrivere le conclusioni cui essi sono indirizzati, ma se e quando indicano pure le ragioni che vengono poste a base di siffatte conclusioni e danno dimostrazione, secondo l'intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano. (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 novembre 2004, n. 7621;
T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 16-05-2006, n. 4380).

Del resto, gli artt. 3, 40 e 101 del D.Lgs 104/2010 intendono definire gli elementi essenziali del ricorso, con riferimento alla causa petendi (i motivi di gravame) ed al petitum, cioè la concreta e specifica decisione richiesta al giudice: con particolare riguardo alla stesura dei motivi, lo scopo delle disposizioni è quello di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine ad una prassi in cui i ricorsi, oltre ad essere poco sintetici, non contengono una esatta suddivisione tra fatto e motivi, con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. "motivi intrusi", ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al fatto, che, a loro volta, ingenerano il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminano tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano nel rischio di revocazione, con la conseguenza di doverli ritenere addirittura inammissibili (Cons. Stato Sez. IV, 20/07/2018, n. 4413;
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 19/09/2018, n. 9462;
T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 07/01/2020, n. 14;
T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 20/05/2021, n. 514).

In conclusione, per la ragione evidenziata, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.

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