TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 2022-01-31, n. 202200092

TAR Bologna
Sentenza breve
31 gennaio 2022
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TAR Bologna
Sentenza breve
31 gennaio 2022

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 2022-01-31, n. 202200092
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200092
Data del deposito : 31 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2022

N. 00092/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01050/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2021, proposto da RE RB, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Carla Moscattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;



per l'annullamento

dell’intimazione di pagamento n. 07020219000469189/000 notificata a mezzo posta in data 25.10.2021 da Agenzia delle Entrate -Riscossioni, Agente della riscossione per la Provincia di Modena, con la quale quest’ultima, su incarico di AGEA, ha richiesto il pagamento dell’importo di € 893.963,86 relativo alle quote latte (prelievi supplementari) oltre interessi, riferiti a tributi coattivi degli anni 2003, 2004 e 2006;

nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2022 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il presente ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art.60 c.p.a., sussistendone i presupposti.

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, affidando le proprie doglianze a 7 articolate censure, impugna l’intimazione di pagamento n. 07020219000469189/000 notificata a mezzo posta in data 25.10.2021 con la quale viene intimato il versamento immediato del debito del ricorrente, relativo al prelievo supplementare in materia di quote latte per i tributi coattivi degli anni 2003, 2004 e 2006.

In estrema sintesi, parte ricorrente lamenta l’illegittimità della suindicata cartella in quanto, ad avviso di parte:

- riguarderebbe debiti per prelievi supplementare del latte conteggiati dall’amministrazione italiana in aperta violazione dei regolamenti comunitari in materia, sia per mancata effettiva verifica delle produzioni nazionali, sia per effettuazione di compensazione e di operazioni di imputazione - restituzione eseguite in violazione della normativa comunitaria; - illegittimamente presuppone l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, posto che in sede europea (Tribunale CE - Sentenza 2 dicembre 2014 in causa T-661/11 - Repubblica italiana (Commissione) è stato accertato che, poiché l’Italia non è mai stata in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale, non è possibile valutare se effettivamente è dovuto un prelievo supplementare e se sì, calcolarlo a carico degli allevatori;

- comunque riguarderebbe debiti iscritti a ruolo sulla base di presupposti accertamenti di prelievo supplementare che, non essendo stati notificati ai ricorrenti, non sono efficaci nei loro confronti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21-bis L. n. 241/90;

- riguarderebbe debiti per i quali è già ampiamente decorso il termine prescrizionale;

- comunque sarebbe stata emessa in base ad un ruolo totalmente illegittimo, posto che in base alle chiare e precise disposizioni che sovraintendono alla procedura esecutiva in materia di prelievo supplementare l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito, è quello che deriva dall’iscrizione nel Registro Debitori (v. art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquis L. n. 33/09) e che AGEA non ha proceduto alla formazione delle cartelle

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