TAR Torino, sez. I, sentenza 2016-11-07, n. 201601386
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Pubblicato il 07/11/2016
N. 01386/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2016, proposto da:
Fondazione Salvatore Maugeri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati L V e A T, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via Ottavio Revel, 19;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M P, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Meucci N. 1;
Azienda Sanitaria Locale di Novara - A.S.L. No, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato R S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Genco in Torino, via Giacinto Collegno, 52;
per l'annullamento
della nota della Regione Piemonte 14.12.2015, prot. 23185/A 1403A;
della nota dell'ASL NO 22.12.2015, prot. 63755/P.A.S.S.I;
della nota del Direttore sanitario dell'ASL NO 18.12.2015 prot. n. 8151/15/DG;
della nota della Regione Piemonte 22.12.2014, prot. 1016/A14050;
della delibera della Giunta regionale del Piemonte 1.2.2010, n. 7-13150;
della delibera della Giunta regionale del Piemonte 11.11.2013 n. 35-6651;
della delibera della Giunta regionale del Piemonte 20.7.2015 n. 118-1875;
nonché degli atti preparatori e conseguenti, con particolare riferimento alla deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 2.7.2013, n. 14-6039, alla deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 21.5.2014, n. 86-7674 e succ. modif, nonché della determinazione della Direzione della Sanità della Regione Piemonte 23.7.2012 n. 497 e succ. modif. e dei verbali di verifica del NCRE, invocati nella nota dell'ASL NO 22.12.2015 prot. 63755/P.A.S.S.I.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e dell’Azienda Sanitaria Locale di Novara - A.S.L. No;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Fondazione Salvatore Maugeri è un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, accreditato presso il Servizio Sanitario nazionale e dotato di un presidio sito in Veruno (NO), via per Revislate n. 13, attivo nel settore riabilitativo.
Nel corso del 2015 il Nucleo Controllo Ricoveri Esterni ha svolto le rituali verifiche sulla regolarità della documentazione autorizzativa al ricovero e sulla corretta codificazione delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) inerenti ai ricoveri effettuati nel 2010 e nel 2013 presso il presidio di Veruno (NO), via per Revislate n. 13;dai controlli sono emerse carenze documentali per quanto concerne il mancato riscontro, nelle SDO oggetto di controllo, della proposta di percorso di riabilitazione individuale (PPRI).
La mancanza di tali PPRI non è stata in alcun modo contestata da parte ricorrente, la quale ne ha espressamente dato atto nella nota prot. DS 683512015 - allegata al verbale di accertamento del 30 settembre 2015.
Ad esito di tali controlli, e sulla scorta delle indicazioni dettate dalla Regione Piemonte con la nota prot. n. 23185IA1403A del 14 dicembre 2015, la Asl Novara ha emesso la nota del 22 dicembre 2015, oggetto del presente giudizio, con la quale ha proceduto all'abbattimento totale della remunerazione per le prestazioni riabilitative rese dalla Fondazione Maugeri negli anni 2010 e 2013, risultate carenti della necessaria documentazione atta ad autorizzare il ricovero.
La nota del 22 dicembre ha recepito le risultanze dei controlli svolti sulla correttezza della schede di dimissione ospedaliera, contenute nella nota della ASL del 18 dicembre 2015 e nella nota della Regione Piemonte del 14 dicembre 2015 (pure incluse tra gli atti impugnati).
2. La Fondazione Maugeri è insorta avverso le determinazioni della ASL Novara, avanzando quattro motivi di doglianza, così articolati.
I) Con il primo motivo di ricorso, ha censurato l'illegittimità degli atti impugnati per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, nella parte in cui gli stessi assumono, come condizione per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione svolte nell'anno 2010 e nell'anno 2013 dalla struttura di Veruno, l'acquisizione della proposta di percorso riabilitativo (PPRI) redatta dal fisiatra della struttura inviante. A tal fine la ricorrente ha dedotto altresì la violazione dell'articolo 79, comma 1 septies d.l. n. 112/2008, ritenendo non potersi attribuire rilevanza decisiva a questo documento allorché non sia in discussione l'appropriatezza del trattamento riabilitativo erogato. Ha altresì osservato che la documentazione in oggetto assume scarsa rilevanza nei rapporti tra presidi omogenei ovvero nei confronti di strutture riceventi altamente qualificate, quindi autonomamente in grado di appurare le condizioni per l’erogazione della prestazione specialistica. In ogni caso, a tutto voler concedere, la mancanza di tale proposta di percorso individuale non sarebbe imputabile ad altri che alla struttura inviante, non potendosene quindi fare carico, in senso pregiudizievole, alla struttura ricevente.
II) Con il secondo motivo di ricorso la Fondazione ha sostenuto che l'acquisizione della proposta di percorso riabilitativo redatta dalla struttura inviante non fosse necessaria per gli anni 2010 e 2013 in quanto la sua obbligatorietà, quale condizione per l’effettuazione delle prestazioni da parte della struttura ricevente, fu sancita, in termini inequivoci, solo con la delibera di Giunta regionale del 21 maggio 2014 n. 84-7674.
III) Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente, in relazione alla ipotetica qualificazione degli atti impugnati quali provvedimenti sanzionatori, ha lamentato la violazione del principio di legalità nonché del principio di certezza delle regole e di irretroattività delle disposizioni sanzionatorie, osservando, in successione logica, come: a) alcun potere sanzionatorio è mai stato conferito per legge alla ASL;b) un’eventuale misura sanzionatoria potrebbe giustificarsi solo a fronte della violazione di una disciplina univoca e inequivoca, che nel caso di specie fa difetto;c) la normativa puntuale e cogente intervenuta nel 2014 non giustificherebbe misure sanzionatorie retroattive, relative a prestazioni effettuate nel 2010 e 2013.
IV) Il quarto motivo di ricorso verte sul vizio di eccesso di potere per difetto di ragionevolezza e di uguaglianza, ritenendosi sproporzionato, da parte della ricorrente, l’abbattimento del 100% della remunerazione per prestazioni di riabilitazione clinicamente corrette e coerenti con i protocolli medici.
3. Si sono costituite in giudizio la Regione Piemonte e la ASL Novara, contestando gli assunti avversari e chiedendone l’integrale reiezione.
La Regione Piemonte ha altresì eccepito, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulle questioni dedotte in ricorso, ritenendole afferenti a profili patrimoniali e meramente esecutivi del rapporto di concessione, come tali rientranti nella cognizione del giudice ordinario. In via subordinata, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per sua tardività, osservando come la prescrizione del PPRI sarebbe ricavabile da delibere e circolari regionali del 2007 e 2008 non impugnate (la delibera regionale del 2 aprile 2007 n. 10-5605 e la circolare 17 novembre 2008, prot. 36950/DA2000), oltre che nella delibera (questa sì impugnata) del 2 luglio 2013 n. 14-6039.
4. All’esito della fase cautelare, ha trovato accoglimento, con ordinanza n. 114 del 17 marzo 2016, l’istanza di sospensione della esecutività degli atti impugnati.
5. Espletato lo scambio di memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la causa è stata infine discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 26 ottobre 2016.
DIRITTO
1. La preliminare eccezione di carenza della giurisdizione è stata argomentata dalla difesa della Regione Piemonte sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- i rapporti fra le ASL e le case di cura accreditate vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio e come tali sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ad eccezione delle " controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi " (cfr. art. 133, comma 1 lettera c), c.p.a.);
- a loro volta dette ultime controversie, concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario a condizione che non coinvolgano l'accertamento dell'esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero investano l'esercizio di poteri discrezionali/valutativi nella determinazione delle indennità o dei canoni stessi (Cass. sez. un. 2006/15217 e 2006/22661 e 2007/411);
- dunque, per discernere i profili di giurisdizione nella materia in esame occorre avere riguardo all’alternativa che si pone tra il binomio "potere-interesse", attratto alla giurisdizione del g.a., e quello "obbligo-pretesa", rimesso invece alla giurisdizione del g.o.;
- in particolare, deve ritenersi demandata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione di tre specifiche funzioni inerenti all'esercizio del potere di programmazione sanitaria: la determinazione dei tetti di spesa per le strutture accreditate, la rettifica in aumento della relativa capacità produttiva e la suddivisione per disciplina della spesa complessivamente preventivata;
- per converso, questioni concernenti regressioni tariffarie correlate all’osservanza di regole di appropriatezza organizzativa - gestionale nella esecuzione della prestazione (quale quella inerente la presenza o meno del PPRI nella documentazione a corredo delle SDO), non coinvolgono la verifica dell'azione autoritativa della P.A. ma la sola debenza di corrispettivi maturati dal concessionario del servizio, sicché la giurisdizione sulle stesse deve devolversi al giudice ordinario;
- nello stesso senso depone il fatto che nei contratti stipulati tra la Regione e il Presidio di Veruno ai sensi dell’art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502/1992, all'articolo 10, rubricato " Foro competente e rinvio normativa ", si sia previsto che le controversie insorgenti dalla loro esecuzione competano al Foro civile nella cui circoscrizione ha sede la Regione, nel caso il Tribunale di Torino;
- infine, dal punto di vista delle situazioni soggettive incise, la vicenda in esame verte su aspetti meramente patrimoniali, afferenti a posizioni di diritto soggettivo, in quanto non coinvolgenti poteri programmatori rimessi alla p.a., ma il mero controllo della esattezza della esecuzione delle prestazioni oggetto del vincolo negoziale instaurato tra le parti nel contesto della concessione di servizio pubblico.
1.1. L'eccezione proposta dalla Regione non sembra fondata.
Va innanzitutto sgombrato il campo dal riferimento, in sé non decisivo, alla rilevanza patrimoniale della controversia, posto che la giurisdizione del giudice ordinario sulle vertenze concernenti indennità, canoni o corrispettivi di un rapporto concessorio attiene esclusivamente alle sole posizioni di diritto soggettivo;non si configura come una sorta di giurisdizione 'esclusiva' e, pertanto, non esclude in senso assoluto la giurisdizione del giudice amministrativo sui medesimi temi. La rilevanza patrimoniale della controversia, quindi, non è in sé determinante ai fini del riparto di giurisdizione, dovendosi a tal fine accertare se il thema del contendere abbia, o meno, una natura “meramente” patrimoniale e si esaurisca, quindi, nell'accertamento del rapporto creditorio, o non coinvolga, piuttosto, gli atti amministrativi recanti i criteri e i parametri di determinazione del corrispettivo della prestazione oggetto di remunerazione.
Nel caso in esame è posta in discussione la legittimità delle presupposte previsioni regionali (contenute nei provvedimenti impugnati) che hanno indotto la ASL a ritenere la presenza del requisito formale costituito dalla proposta di percorso riabilitativo individualizzato (PPRI) quale condizione essenziale per il riconoscimento alle strutture convenzionate del diritto al compenso, anche negli anni antecedenti al 2014.
Ciò che si contesta da parte ricorrente è quindi la legittimità delle previsioni contenute nelle determine regionali generali, o la correttezza dell’interpretazione che la Regione ritiene di poterne ricavare, tutti profili rispetto ai quali gli effetti di ordine patrimoniale risultano meramente succedanei e consequenziali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2015, n. 4408).
Azione analoga a quella qui intentata, in ipotesi, avrebbe potuto riguardare i soli atti regionali presupposti – in assenza di una loro concreta applicazione – e in un tale caso sarebbero parse ancora più chiare l’esorbitanza delle questioni poste rispetto ai meri profili esecutivo-patrimoniali del rapporto e la stretta pertinenza del sindacato giurisdizionale alla verifica dell'azione autoritativa della p.a. sull'intera economia del rapporto concessorio.
In altri termini, la giurisdizione del giudice ordinario può ritenersi sussistere allorquando la determinazione del corrispettivo non comporti necessariamente una indagine sul contenuto del rapporto e sugli atti posti in essere dall'ente concedente nel corso del suo svolgimento: viceversa, allorché tale indagine assuma carattere di pregiudizialità rispetto alle altre, come è nel caso di specie, essa assorbe l’intera controversia nella giurisdizione amministrativa (cfr. Cass. sez. un. 19390/2012;17142/2011;7573/2009;18257/2004).
Infine, di nessun rilievo ai fini che qui occupano è la circostanza che nel contratto che regola i rapporti fra le parti sia espressamente previsto che le controversie insorgenti dalla sua esecuzione competono al Tribunale civile, nella cui circoscrizione ha sede la Regione: tale previsione, infatti, non può incidere sul riparto della giurisdizione (in quanto materia non disponibile) ma è da intendersi come clausola derogatoria della competenza, valida solo una volta che sia stato positivamente risolto il tema pregiudiziale della devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
2. Va altresì respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per sua tardività. Le delibere e circolari alle quali fa riferimento la Regione, al pari di quelle impugnate dalla ricorrente, configurano atti generali, la cui contestazione da parte delle strutture private presuppone che di esse l'ASL abbia fatto applicazione, solo in quel momento potendosi integrare un concreto e attuale interesse ad agire rispetto al quale può essere valutata la tempestività dell’intrapresa giurisdizionale.
3. Nel merito, il ricorso appare fondato in relazione al secondo motivo di doglianza.
Positivamente apprezzabile, in particolare, appare la deduzione con la quale si sostiene che l'acquisizione della proposta di percorso riabilitativo redatta dalla struttura inviante non fosse necessaria per gli anni 2010 e 2013, in quanto la sua obbligatorietà, quale condizione per l’effettuazione e la remunerazione delle prestazioni da parte della struttura ricevente, fu sancita, in termini inequivoci, solo con la delibera di Giunta regionale del 21 maggio 2014 n. 84-7674.
La difesa della Regione ha replicato a tale assunto sostenendo che il riferimento alla obbligatorietà di tale documentazione fosse contenuto in fonti antecedenti, tra le quali la delibera regionale del 2 aprile 2007 n. 10-5605;la circolare 17 novembre 2008, prot. 36950/DA2000 e la delibera regionale del 2 luglio 2013 n. 14-6039.
Le controdeduzioni della Regione, tuttavia, non attribuiscono il giusto rilievo alla distinzione che sussiste tra la nozione di "percorso riabilitativo individuale" o "progetto riabilitativo individualizzato" (PRI) e quella di "proposta di percorso riabilitativo individualizzato" (PPRI): il primo documento viene redatto dalla struttura ricevente, il secondo dalla struttura inviante.
Che si tratti di elaborati distinti, con differente imputazione soggettiva (rispettivamente alla struttura ricevente e inviante), è reso evidente dal dettato della delibera di Giunta regionale del 21 maggio 2014 n. 84-7674, il quale prevede che “ ad ulteriore precisazione di quanto specificato al punto 4 della delibera regionale del 2 luglio 2013 n. 14-6039, considerato l’insieme della normativa vigente in materia, per ogni ricovero nella disciplina 56 è sempre necessaria la scheda di proposta di percorso riabilitativo redatta dal fisiatra della struttura inviante .. nonché del progetto riabilitativo redatto dalla struttura riabilitativa che accetta il paziente ”.
Ora, le verifiche compiute dall'ASL presso il presidio di Veruno hanno accertato la presenza in tutti i casi del "percorso riabilitativo individuale", rilevando però la mancanza, in alcuni casi, della "proposta di percorso riabilitativo individualizzato".
Ad ulteriore contributo di chiarezza va aggiunto che non è contestato da parte ricorrente il fatto che le fonti regionali facessero riferimento sin dal 2007 al "progetto riabilitativo individualizzato". Ciò che invece si contesta è la presenza, nelle fonti emanate negli anni antecedenti al 2014, di chiari e univoci riferimenti alla "proposta di percorso riabilitativo individualizzato".
E’ infine il caso di precisare che il ricovero nella struttura di riabilitazione richiede sempre un'autorizzazione della struttura pubblica che, nel caso di specie, è stata regolarmente rilasciata. Non è quindi in discussione il fatto che le strutture pubbliche avessero 'inviato' i pazienti e 'autorizzato' il loro ricovero nella struttura della Fondazione per le attività di riabilitazione. Nella documentazione sanitaria difettava unicamente la "proposta del percorso riabilitativo individuale", che era onere della struttura pubblica inviante redigere e trasmettere.
Tutto ciò posto, la verifica delle fonti non fornisce validi supporti di riscontro alle tesi difensive della Regione.
Innanzitutto, dalla disamina della delibera regionale del 2 aprile 2007 n. 10-5605, non si evincono riferimenti alla "proposta di percorso riabilitativo individualizzato" (PPRI), che non può esser confusa o sovrapposta, per quanto si è detto, con il "progetto riabilitativo individualizzato".
La dicitura "proposta di percorso riabilitativo individualizzato" (PPRI) figura per la prima volta nella circolare 17 novembre 2008, prot. 36950/DA2000: qui si dà atto che la scheda regionale di "proposta di percorso riabilitativo individuale" è in uso in via sperimentale presso le strutture di recupero riabilitativo. Nella circolare la Regione sollecita l’utilizzo generalizzato e sistematico di tale documentazione, mediante l’introduzione negli accordi contrattuali con i soggetti erogatori privati di un apposito vincolo in tal senso.
Dunque, intesa nella sua effettiva portata, la circolare si limita a tracciare linee programmatiche future, esprimendosi in termini di atto di indirizzo rivolto alle ASL;per contro, essa è ben lungi dall’individuare un puntuale e attuale obbligo a carico delle strutture sanitarie all’adozione della scheda di PPRI e un conseguente riflesso sanzionatorio correlato alla mancata allegazione di detta documentazione.
Viene quindi in rilievo la delibera regionale del 2 luglio 2013 n. 14-6039, ove, all’Allegato l, punto 4 - Prestazioni di riabilitazione ospedaliera - si prevede che ".. per ogni nuovo ricovero di attività riabilitative in strutture di ricovero non a diretta gestione delle ASL e delle ASO (anche per effetto di trasferimento tra diversi reparti di postacuzie della stessa struttura) è necessaria, se non vi è motivata prescrizione del medico di Medicina Generale curante, la specifica autorizzazione da parte dell'ASL competente territorialmente con la proposta di percorso riabilitativo individuale predisposta da specialista fisiatra oltre che del protocollo operativo ".
Ora, la delibera del 2013, pur ribadendo la necessità della PPRI, non chiarisce da chi la stessa debba essere redatta (ovvero se dal medico specialista della struttura inviante o ricevente). Inoltre, la delibera menziona il PPRI in modo cumulativo con l’autorizzazione rilasciata dall'ASL, senza definirne la specifica rilevanza nel complesso della documentazione autorizzativa e senza chiarire in che modo la sua mancata allegazione possa incidere sulla remunerazione della prestazione sanitaria. Su quest’ultimo aspetto non sono risolutive neppure le indicazioni rintracciabili nel corpo della delibera, ove si afferma genericamente l’obbligo delle ASL di non riconoscere la remunerazione delle prestazioni di ricovero anche nel caso in cui le stesse siano rese “ senza la documentazione autorizzativa necessaria ”: la formula utilizzata è tuttavia ancora una volta vaga e non risolve in modo definitivo l’incertezza circa la specifica rilevanza attribuita al PPRI nel quadro della documentazione di autorizzazione al ricovero.
Il Contratto intervenuto tra la ricorrente e la Asl nel 2009 riporta effettivamente (all’art. 4 comma 4 RG186-2016) l’impegno della Casa di Cura ad utilizzare la scheda regionale di "proposta di percorso riabilitativo individuale". Tuttavia, il senso di questa previsione va interpretato alla luce delle fonti normative in allora vigenti che, per quanto esposto, non chiarivano chi dovesse redigere la proposta e quale rilevanza la stessa dovesse assumere ai fini della remuneratività delle prestazioni sanitarie.
Analoghe considerazioni si possono estendere alla determinazione della Direzione della Sanità della Regione Piemonte 23 luglio 2012, avente ad oggetto “indicazioni riguardanti la compilazione delle cartelle cliniche per le strutture di ricovero della Regione Piemonte”, non evincendosi dalla stessa elementi di chiarimento sui profili in esame.
Ad una più chiara definizione della materia, in particolare sotto il profilo della distinta necessità della PPRI e della sua imputazione ad una specifica entità competente, si giunge solo con la delibera di Giunta regionale del 21 maggio 2014 n. 84-7674, ove si prevede che “ ad ulteriore precisazione di quanto specificato al punto 4 della delibera regionale del 2 luglio 2013 n. 14-6039, considerato l’insieme della normativa vigente in materia, per ogni ricovero nella disciplina 56 è sempre necessaria la scheda di proposta di percorso riabilitativo redatta dal fisiatra della struttura inviante .. nonché del progetto riabilitativo redatto dalla struttura riabilitativa che accetta il paziente ”.
Dunque, aggiungendo dati precettivi non univocamente evincibili dalle fonti antecedenti, la delibera chiarisce che il PPRI è documento necessario ai fini del ricovero;che lo stesso è atto distinto dal progetto riabilitativo, e che la relativa predisposizione compete alla struttura inviante, pur gravando sulla struttura ricevente un onere di verifica circa la sua effettiva sussistenza.
L’apporto della delibera del 2013 è apprezzabile sia in termini oggettivi, per l’introduzione di dati contenutistici innovativi che arricchiscono e definiscono con più nitore il quadro regolativo;sia, sul piano soggettivo, perché sintomatico dell’esigenza avvertita dalla Regione di dover chiarire la disciplina della materia, fornendo opportune precisazioni di chiarimento.
Dalle considerazioni sin qui illustrate consegue, ai fini della trattazione del caso qui in esame, che poiché il vincolo di obbligatorietà del PPRI è intervenuto in termini chiari solo nel 2014, ad esso la Asl non poteva legittimamente far riferimento per valutare la regolarità e l’appropriatezza formale delle prestazioni rese negli anni antecedenti, allorquando un precetto altrettanto univoco e cogente stringente non era evincibile dal quadro normativo.
In connessione con l’ambiguità del quadro normativo, assume consistenza anche l’ulteriore argomento censorio speso dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, volto a contestare la sostanziale contraddittorietà e irragionevolezza dell’agire dell’Amministrazione che, da un lato, nulla ha eccepito circa l’appropriatezza clinica delle prestazioni sanitarie rese e, dall’altro, per la pretesa mancanza della documentazione prevista, ha sanzionato la società ricorrente con la più grave conseguenza prevista dalla legge per la violazione dei canoni di efficienza ed appropriatezza, l’abbattimento del 100% del valore tariffario delle prestazioni erogate. Come già ritenuto da questa Sezione nella pronuncia n. 57 del 20 gennaio 2016, l’operato dell’Amministrazione risulta sproporzionato anche in considerazione della integrazione della PPRI in una più ampia documentazione clinica (ivi incluso il PRI) che offre la possibilità di desumere comunque i dati asseritamente mancanti e ricostruire, anche sulla base degli stessi, il corretto operato della struttura sanitaria.
Così intesi gli atti presupposti, devono trovare accoglimento il primo e secondo motivo di ricorso, nei profili sopra esaminati, dal che consegue, assorbite in senso logico le altre censure, l’annullamento della nota ASL del 22 dicembre 2015.
La complessità e la peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.