TAR Napoli, sez. V, ordinanza cautelare 2023-09-06, n. 202301383

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, ordinanza cautelare 2023-09-06, n. 202301383
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301383
Data del deposito : 6 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2023

N. 03432/2023 REG.RIC.

N. 01383/2023 REG.PROV.CAU.

N. 03432/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3432 del 2023, proposto da


G S, rappresentata e difesa dall'avvocato G D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G R P, A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della delibera n. 865 del 21 luglio 2023, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per manifestazione di interesse, finalizzato alla formazione di un elenco aziendale di professionisti Psicologi e all''Istituzione di un Servizio di Psicologia di Base (L. R. n. 35/2020). In esecuzione della delibera n. 865 del 21 luglio 2023. Elenco candidati conferma esclusione”;
b) della delibera n. 865 del 21 luglio 2023, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per manifestazione di interesse, finalizzato alla formazione di un elenco aziendale di professionisti Psicologi e all''Istituzione di un Servizio di Psicologia di Base (L. R. n. 35/2020). In esecuzione della delibera n. 865 del 21 luglio 2023. Elenco candidati riammessi”;
c) della deliberazione n. 721 del 21 giugno 2023 e relativi allegati, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per manifestazione di interesse, finalizzato alla formazione di un elenco aziendale di professionisti psicologi e all''istituzione di un servizio di psicologia di base (L. R. n. 35/2020). Approvazione elenchi candidati ammessi ed esclusi”;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Napoli 3 Sud;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2023 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che il ricorso non appare privo di fumus, in quanto:

- ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. b) del Reg. Reg. 8/2022 di attuazione della Legge Regionale 3 agosto 2020, n. 35 in materia di Istituzione del servizio di Psicologia di base – richiamato dall’avviso pubblico di selezione - il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 per l’iscrizione negli elenchi degli psicologi di base è documentato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, per i titoli di servizio prestato presso una Amministrazione Pubblica o “un gestore di Pubblico Servizio”;

- a tale ultima previsione (esperienza professionale presso gestore di pubblico servizio documentabile con dichiarazione sostitutiva) può essere prima facie ascritto il titolo di servizio speso dalla ricorrente, avendo costei dichiarato di aver svolto attività pluriennale presso una struttura sanitaria convenzionata, quindi accreditata ex art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 3708/2018 secondo cui: “i rapporti fra le Aziende Sanitarie Locali e le strutture operanti in regime di accreditamento vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio”);

- inoltre, non è neppure prima facie destituita di fondamento la censura con cui parte ricorrente lamenta la mancata attivazione del potere di soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241/1990 coerentemente con il favor partecipationis poiché il possesso del requisito risulta allegato dalla ricorrente mediante attestato di servizio e contratto di prestazione d’opera professionale, venendo quindi in considerazione non una integrazione della domanda di partecipazione (non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati) ma la regolarizzazione della documentazione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 8374/2021);

Considerato che, pertanto:

- la domanda cautelare merita favorevole apprezzamento e, pertanto, va confermata l’ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale già disposta ai sensi dell’art. 56 c.p.a. con decreto presidenziale n. 1287 del 27.7.2023;

- in applicazione del criterio della soccombenza, l’amministrazione intimata va condannata al pagamento delle spese della presente fase cautelare nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario che ha avanzato istanza;

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