TAR Genova, sez. I, sentenza 2017-08-10, n. 201700692

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2017-08-10, n. 201700692
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201700692
Data del deposito : 10 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/08/2017

N. 00692/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00414/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2008, proposto da:
S T e M D, rappresentati e difesi dagli avv. A A e R D, elettivamente domiciliati presso l’avv. R D nel suo studio in Genova, via Corsica, 10/4;

contro

Comune di Chiavari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. F R, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Palestro, 2/11;
Ministero per i beni e le attività culturali, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento a firma del Dirigente del Settore 5, Programmazione ed attuazione delle politiche urbanistiche del Comune di Chiavari, prot. gen. n. 009000 del 5/3/2008, conosciuto in pari data, recante diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di locale interrato ad uso magazzino agricolo in Chiavari, via Aurelia 130, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chiavari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2017 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con istanza del 5 ottobre 2007, pervenuta al Comune di Chiavari il successivo 12 ottobre, la signora S T, in qualità di usufruttuaria del bene, aveva chiesto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativamente ad un “locale interrato ad uso magazzino agricolo” ubicato in via Aurelia n. 130, nel terreno identificato a catasto al Fg. 1, mapp. 1287.

Come precisato nella relazione tecnica successivamente trasmessa ad integrazione dell’istanza di sanatoria, si tratta di una struttura in muratura portante, con sei bucature distribuite su tre prospetti, contornata su un lato da una tettoia in legno.

Si evince dalla citata relazione che il manufatto abusivo è costituito da due locali rispettivamente destinati a ricovero attrezzi e bagno;
esso è pavimentato, tinteggiato e munito di impianti elettrico ed idrico, non ancora funzionanti;
la sua superficie complessiva è pari a 84 mq circa e l’altezza interna è di m 2,50.

Con nota del 12 febbraio 2008, l’Amministrazione comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria edilizia: “… emerge dagli elaborati tecnici depositati agli atti che non si tratta di locale completamente interrato e che lo stesso ha destinazione d’uso che produce nuova Slp. ai sensi e per gli effetti delle N.T.A. del P.R.G. Questo aumento di Slp. non è stato giustificato. A ciò si deve aggiungere che il suddetto nuovo volume edilizio risulta fra quelli che non possono essere sottoposti all’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui ai commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 42/2004 ”.

L’interessata precisava, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che il locale oggetto dell’istanza di sanatoria dovrebbe considerarsi completamente interrato in quanto realizzato entro una fascia di terreno franata e ricostruita prima dell’edificazione abusiva.

Ritenendo che dette giustificazioni fossero insostenibili e, comunque, non idonee a superare l’inammissibilità della sanatoria paesaggistica, il Comune di Chiavari ha respinto l’istanza con provvedimento del 3 marzo 2008, pervenuto alla destinataria il successivo 5 marzo.

Con ricorso notificato in data 3-5 maggio 2008 e depositato il successivo 14 maggio, la signora S T e il signor M D, anche in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle figlie proprietarie dell’immobile abusivo, hanno impugnato il menzionato provvedimento di rigetto.

Questi i motivi di gravame:

I) Difetto assoluto e/o falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione art.

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