TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-06-21, n. 201607208
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Testo completo
N. 07208/2016 REG.PROV.COLL.
N. 11586/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11586 del 2015, proposto da:
Società Ircop Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avv. C V, E V, con domicilio eletto presso C V in Roma, Via Monte Asolone, 8;
contro
Comunità Montana Salto Cicolano, in persona del Presidente
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. M C, con domicilio eletto presso M C in Roma, c/o Avv. Costantini C.D'Italia N19;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi su sentenza n. 525 del 01.10.10 del Tribunale Civile di Rieti, pubblicata il 4 novembre 2010, notificata in formula esecutiva il 29 novembre 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunità Montana Salto Cicolano;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, la società ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Rieti n. 525/2010, come confermata in appello dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1779/2015.
Con la sentenza passata in giudicato, la Comunità Montana Salto-Ciccolano è stata condannata al pagamento, in favore della IRCOP Srl, della somma di euro 584.627,57, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo e refusione delle spese processuali liquidate in complessivi euro 15.000,00, oltre spese generali, nonché al rimborso dell’espletata CTU, CPA ed IVA;con la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1779 dell’11.03.2015, pubblicata il 18 marzo 2015, è stato rigettato l’appello proposto dall’Ente, che è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 15.000,00 oltre accessori.
Non avendo provveduto la Comunità Montana al pagamento del dovuto, pur essendo stata notificata la sentenza in forma esecutiva il 29 novembre 2010, con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio la IRCOP chiede che le venga ordinato all’adozione dei necessari atti per l’ottemperanza, e che sia fissata una somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Si è costituita la Comunità Montana che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
In particolare, evidenzia la difesa dell’Ente che sono state condotte lunghe trattative per tentare di addivenire ad un componimento bonario della controversia, nell’occasione delle quali l’Ente deliberava il riconoscimento del debito fuori bilancio con atto consiliare nr. 16 dell’1.12.2015 (per un importo pari ad euro 629.249.00 di cui 44.621,43 per spese di lite);veniva in tale sede approvato il piano di copertura finanziaria triennale del medesimo debito, che prevedeva varie scadenze con saldo finale al termine del 2017;in attuazione di tale deliberazione veniva disposto un pagamento di euro 300.000,00 (determina nr. 22 del 9.12.2015);successivamente a tale pagamento, la Comunità Montana proponeva ad IRCOP la definizione della controversia mediante il pagamento di euro 329.249,00 di cui 165.000,00 entro la fine del 2016 ed euro 164.249,00 entro la fine del 2017 (comunicazione avv. Cari del 30.01.2016);la IRCOP dichiarava di non acconsentire alla proposta, non essendo disponibile a rinunciare agli interessi già maturati (ma solo a quelli maturandi).
Sulla base di tale premessa storica, e sulla scorta dell’allegazione di assoluta impossibilità di mezzi finanziari per provvedere all’integrale pagamento del dovuto, circostanza sulla quale la difesa dell’Ente si sofferma, quest’ultima parte chiede il rigetto del gravame, per inammissibilità (non essendo allegata la copia autentica del provvedimento passato in giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 2) e per assenza di condotta colpevole della Comunità Montana resistente.
Con memoria depositata in vista dell’udienza del 22 marzo 2016, la società IRCOP spa ha dichiarato che il 21 dicembre 2015 la Comunità Montana Salto Cicolano ha provveduto al pagamento della somma di euro 300.000,00, che la società stessa ha imputato ai sensi dell’art. 1194 cod.civ. a saldo delle spese e degli interessi maturati alla predetta data e, per il residuo, in conto capitale, residuando ancora un credito di euro 376.521,09.
Nella camera di consiglio del 22 marzo 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è ammissibile in quanto è prodotta copia delle sentenze di cui si chiede l’esecuzione, corredate dalla certificazione del loro passaggio in giudicato.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento, atteso che risulta avvenuto non l’integrale esecuzione del giudicato, ma solo un pagamento parziale, nonostante le trattative svolte.
Va precisato che le trattative svolte e la disponibilità dell’Ente ad addivenire ad una conciliazione in termini non irragionevoli per la parte ricorrente non è senza rilievo, sia ai fini dell’assegnazione del termine per provvedere, sia ai fini della domanda relativa alla condanna alle “astreintes”, sia, infine in ordine alle spese di lite.
Tale condotta, tuttavia, non sorregge l’eccezione di infondatezza del gravame, perché la indisponibilità di mezzi finanziari per fare fronte alla situazione debitoria di un ente locale non è giusta causa di inadempimento, bensì rileva ai fini della dichiarazione di insolvenza dello stesso Ente, con conseguente stato di dissesto che, eventualmente, potrà essere dichiarato.
Tale valutazione, si precisa, potrebbe in teoria essere svolta anche dal commissario ad acta laddove, motivatamente, egli dovesse riscontrarvi l’unico strumento atto a soddisfare le pretese creditorie della odierna parte istante.
Ciò precisato, la Comunità Montana dovrà pertanto corrispondere alla ricorrente quanto ancora dovuto, oltre le spese e le competenze successive entro un termine che stimasi congruo determinare in giorni 180 (centottanta) dalla notifica della presente sentenza o sua comunicazione da parte della Segreteria, se anteriore.
Va respinta, allo stato, la domanda di parte ricorrente di fissare una somma da corrispondere per ogni giorno di ritardo, atteso il comportamento diligente dell’Ente che non lascia presumere che sarà ancora inottemperato l’ordine giudiziale oltre i termini assegnati;in ogni caso, la domanda potrà essere ritualmente riproposta allo scadere del termine per provvedere e dopo l’eventualeinsediamento del commissario ad acta .
Va pertanto ordinato all’Ente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe, corrispondendo quanto dovuto in forza di tale titolo entro il termine di giorni 180 (centottanta) dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte e provvedendo sin d’ora a nominare il Commissario ad acta che, decorso inutilmente il termine di cui sopra, si insedierà e provvederà in luogo dell’Amministrazione inadempiente e con oneri a carico di essa, entro il termine di ulteriori 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza del primo termine.
E’ designato il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, il quale provvederà personalmente o tramite un funzionario della Prefettura appositamente delegato con atto formale da assumersi entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte, che sia in possesso di idonea qualifica, competenza ed esperienza in materia.
Il Collegio ritiene di precisare quanto segue:
- il Commissario ad acta si insedierà tempestivamente alla scadenza del primo termine a provvedere, laddove non pervenga presso il suo ufficio comunicazione di avvenuta completa esecuzione del giudicato, che pertanto dovrà essergli indirizzata a cura dell’Ente entro il primo termine assegnato per provvedere;
- l’esecuzione comprende l’obbligo di procedere ad accertare e riscontrare la corretta quantificazione delle somme residue di cui si richiede il pagamento, in relazione all’importo del giudicato e di quanto parzialmente corrisposto, provvedendo, nel caso in cui tale riscontro non offra il necessario esito positivo, alla dovuta correzione ed al pagamento solo di quanto effettivamente dovuto;
- il Commissario ad acta ha piena facoltà di adottare tutti gli atti ritenuti utili o necessari per dare completa esecuzione al giudicato, ivi comprese transazioni, vendite di beni mobili ed immobili, assunzione di mutui, revoca di atti comportanti impegni di spesa non attuali o non essenziali ai fini dell’adozione dei necessari pagamenti e contestuale liberazione di risorse dell’Ente, variazioni di bilancio, disposizioni organizzative e sottoscrizione di mandati di pagamento, in deroga a qualsiasi normativa di settore, fermo restando che è obbligo degli uffici della Comunità Montana assicurare piena, tempestiva e puntuale collaborazione al predetto Commissario;
- all’atto del suo insediamento il Commissario terrà conto degli atti e delle attività eventualmente poste in essere dall’Amministrazione in esecuzione solo parziale del giudicato e ne farà salvi gli effetti se utili ai fini della compiuta esecuzione del giudicato;
- è parte integrante del mandato che viene conferito dal Tribunale al Commissario ad acta , l’obbligo di trasmettere alla Procura della Corte dei Conti una puntuale relazione sui fatti di causa, al fine di consentire la doverosa verifica della eventuale sussistenza di profili di responsabilità amministrativa in capo ai funzionari ed agli amministratori della Comunità Montana.
Sussistono giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese tra le parti, ad eccezione degli onorari e rimborsi del Commissario ad acta che, se dovuti per effetto dell’insediamento e dello svolgimento dell’incarico, saranno separatamente liquidati a presentazione di apposita richiesta, con decreto motivato.