TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2016-09-27, n. 201601074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2016-09-27, n. 201601074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201601074
Data del deposito : 27 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2016

N. 01074/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00648/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2016, proposto da:
G S in Liquidazione e Amministrazione Straordinaria, Immogest Italia Srl in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Napoli C.F. NPLMRC71E23G812Y, con domicilio eletto presso Emanuela Rizzi in Venezia, Dorsoduro, 2420;



contro

Comune di Campodoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati B P C.F. PSTBDT73L59L781S, Alberto Gaz C.F. GZALRT75R24D530K, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;



per l'annullamento

dell'ordinanza del Comune di Campodoro 22.1.2016 n. 2 che ha intimato alle società ricorrenti, in qualità di proprietarie dell’area sita in Via Municipio n. 53, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati, allo smaltimento/recupero degli stessi, al ripristino dello stato dei luoghi e all’adozione delle misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campodoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il dott. Marco Rinaldi e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Le società ricorrenti, entrambe controllate dal Gruppo Zen s.r.l. e ammesse alla procedura dell’Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese insolventi, hanno impugnato l’ordinanza, emanata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 152 del 2006, con cui il Sindaco del Comune di Campodoro ha intimato loro di provvedere, in qualità di soggetti proprietari dell’area sita in Via Municipio n. 53, alla rimozione dei rifiuti abbandonati, allo smaltimento/recupero degli stessi, al ripristino dello stato dei luoghi e all’adozione delle misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti.

Resiste l’Ente Locale, contrastando analiticamente le avverse pretese.

Alla camera di consiglio in epigrafe indicata, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Con il primo motivo di ricorso, le società ricorrenti deducono l’illegittimità del provvedimento impugnato sostenendo il difetto di legittimazione passiva del Commissario straordinario: evidenziano, al riguardo, di essere state ammesse alla procedura concorsuale dell’Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese insolventi (d.lgs. n. 270 del 1999) e richiamano l’orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale si esclude che il curatore fallimentare possa essere destinatario di ordinanze sindacali dirette alla bonifica di siti contaminati.

L’assunto non persuade e va disatteso.

E’ opinione del Collegio che, nel caso di specie, il Commissario straordinario possa essere destinatario dell’impugnata ordinanza sindacale in quanto:

- il Commissario straordinario “ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura” (art 40 del d.lgs. n. 270 del 1999);

- la giurisprudenza formatasi con riferimento alla posizione del curatore fallimentare non può essere automaticamente traslata al Commissario straordinario, attese le diverse finalità delle procedure concorsuali poste a raffronto. E invero, a differenza del fallimento che ha finalità meramente liquidatorie e conduce alla disgregazione del complesso aziendale, l’Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese commerciali insolventi ha finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali (art. 1 d.lgs. n. 270 del 1999). Le grandi imprese commerciali dichiarate insolventi sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria solo qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, da realizzarsi tramite la cessione dei complessi aziendali o la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa (art 27 d..lgs. n. 270 del 1999). La procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è alternativa al fallimento: la sua apertura presuppone che sussistano comprovate possibilità di risanamento e che non debba essere dichiarato fallimento (art. 30 d..lgs.n. 270 del 1999);

- la giurisprudenza incline a escludere che il curatore fallimentare possa essere destinatario di ordini di

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