TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2009-08-05, n. 200904737

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2009-08-05, n. 200904737
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200904737
Data del deposito : 5 agosto 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13174/2004 REG.RIC.

N. 04737/2009 REG.SEN.

N. 13174/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 13174 del 2004 proposto da I R, rappresentato e difeso dall’Avv. L P, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, viale Gramsci n. 19, presso l’Avv. Emanuele D’Alterio, come da procura a margine del ricorso;

contro

Il Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a stare in giudizio come da deliberazione della Giunta Municipale n. 3931 del 7 dicembre 2004, rappresentato e difeso dagli Avvocati G T, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, A A, E C, B C, A C, A I F, G P, Anna Pulcini, Bruno Ricci, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo, presso l’Avvocatura Municipale, come da procura a margine dell’atto di costituzione in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento dirigenziale n. 626 del 15 settembre 2004, recante l’ordine di sospensione dei lavori in corso in via Cupa Arianova, loc. Santaniello.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Napoli;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2009 il Primo referendario Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato il 17 novembre 2004 e depositato il 7 dicembre, il ricorrente, proprietario di un appezzamento di terreno facente parte di un’area di circa 15.000 metri quadrati in Napoli- Scampia, via Cupa Arianova, loc. Santaniello, espone che, con il provvedimento in epigrafe, il Comune di Napoli ha ravvisato una lottizzazione abusiva in corso sull’area in questione, la quale – secondo i rilevi effettuati dall’Unità operativa del Servizio Antiabusivismo edilizio- sarebbe stata effettuata mediante la realizzazione di una strada di collegamento tra i vari lotti, nella canalizzazione per la posa di impianti fognari e nella costruzione di numerose costruzioni abusive.

L’area in questione, ai sensi della variante di salvaguardia del PRG di Napoli approvata il 29 giugno 1998, ricade in zona Ee, “componenti strutturanti la conformazione naturale del territorio – area agricola”.

In relazione alla ravvisata lottizzazione abusiva, il Comune ha ordinato al ricorrente e agli altri proprietari dei lotti insistenti sull’area l’immediata sospensione dei lavori, ancora in corso al momento delle verifiche condotte dal personale incaricato dall’Amministrazione

Il sig. I censura l’ordine di sospensione sulla scorta dei seguenti motivi d’impugnazione:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 DPR n. 380\2001, eccesso di potere per sviamento, difetto assoluto di motivazione, erroneità nei presupposti, illogicità.

L’art. 30 del testo unico sull’edilizia sarebbe stato falsamente applicato dal Comune, in quanto il ricorrente ha ricevuto la proprietà del lotto di terreno insistente sull’area in questione in forza di atto di donazione del 23 luglio 1997, e, dunque, mediante una fattispecie negoziale esclusa dalla nozione di lottizzazione abusiva in forza dell’ultimo comma dell’art. 30 citato.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 DPR n. 380\2001, eccesso di potere per sviamento, difetto assoluto di motivazione, erroneità nei presupposti, illogicità.

Il ricorrente, inoltre, non avrebbe realizzato alcuna delle due fattispecie astratte di lottizzazione abusiva contemplate dall’art. 30 del testo unico (materiale e cartolare).

Non la cartolare, in quanto egli è proprietario soltanto di una piccola parte dell’area (metà della particella 295 del foglio di mappa 1), ricevuta in donazione, su cui ha eretto un manufatto per il quale ha inoltrato al Comune istanza di condono, attualmente non definita.

E non la materiale, poiché le opere insistenti sull’area sarebbero state realizzate prima dell’acquisto da parte del ricorrente, e perché, inoltre, esse sarebbero in parte state assentite dal Comune (fognatura e recinzioni).

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 DPR n. 380\2001, dell’art. 3 L. 241\90, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto di motivazione, carenza istruttoria, eccesso di potere.

L’Amministrazione, infine, avrebbe omessa sufficiente motivazione in ordine alla sussistenza di elementi certi, precisi ed univoci da cui ravvisare una lottizzazione abusiva.

Il ricorrente ha concluso per l’annullamento dell’atto impugnato, vinte le spese.

Il Comune di Napoli, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, ne ha richiesto, con memoria, il rigetto, con vittoria di spese.

Con ordinanza n. 399\2005 del 26 gennaio 2005 è stata accolta l’istanza cautelare proposta nell’ambito del ricorso in esame limitatamente alla posizione della parte ricorrente.

Alla pubblica udienza del 10 giugno 2009 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. – Viene all’esame del Collegio l’impugnazione con la quale il sig. Rosario I, proprietario di un appezzamento di terreno in Napoli- Scampia, via Cupa Arianuova, distinto in catasto alla particella 295 del foglio di mappa 1, censura l’ordine di sospensione dei lavori impartito dal Comune di Napoli a lui e a tutti i proprietari dei lotti di terreno edificati ricadenti in un’area di circa 15.000 metri quadrati, qualificata agricola dal PRG vigente, che l’Amministrazione assume essere stata abusivamente lottizzata mediante la realizzazione di una strada di collegamento tra i fondi, di una recinzione e di una condotta fognaria.

2. - Il ricorso è infondato e meritevole di reiezione.

2.1 – Con i primi due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati perché logicamente connessi, il ricorrente contesta che nella concreta fattispecie in esame potesse essere applicato dal Comune l’art. 30 del DPR 380\2001, in quanto egli avrebbe ricevuto il proprio appezzamento di terreno per donazione, e, inoltre, non avrebbe posto in essere atti formali o materiali tali da concretare lottizzazione abusiva.

Le censure non hanno pregio.

Recita il primo comma del richiamato art. 30 che si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione (c.d. lottizzazione materiale);
nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio (c.d. lottizzazione formale).

Nel caso in esame, il Comune di Napoli ha chiaramente ravvisato, ed inteso sanzionare, una fattispecie di lottizzazione materiale, in quanto il provvedimento gravato non opera riferimento alcuno ad attività negoziali di sorta, ma descrive le opere ritenute integrare la fattispecie lottizzatoria (realizzazione di opere di urbanizzazione, costruzione di abusiva di numerose abitazioni, recinzioni dei lotti) e la qualificazione urbanistica dell’area interessata, e da ciò fa mostra di ricavare la sussistenza di una abusiva lottizzazione.

2.2 – Ne deriva, innanzitutto, l’infondatezza del primo motivo e della prima censura del secondo motivo (ivi rubricata sub “A”), le quali si palesano non pertinenti al tenore dell’atto impugnato.

Il ricorrente contesta, infatti, l’applicazione alla fattispecie del’art. 30 T.U. edilizia in relazione al tipo negoziale –donazione- in forza del quale egli ha ricevuto l’appezzamento di terreno in questione.

Così procedendo, tuttavia, il sig. I trascura di considerare che la disposizione da lui invocata (ultimo comma del prefato art. 30;
“le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù”) si riferisce, evidentemente, alle sole lottizzazioni cartolari, e non a tutte le ipotesi lottizzatorie.

E’ vero, infatti, che l’ultimo comma dell’art. 30 rimanda formalmente a “tutte le disposizioni di cui sopra”, e dunque pare riguardare anche le lottizzazioni materiali.

Tuttavia non è casuale che, nella circostanza, il legislatore, nel disporre l’esclusione dalla fattispecie lottizzatoria, si sia riferito direttamente ed espressamente alla conclusione di alcuni specifici tipi negoziali o all’effettuazione di determinate operazioni catastali, e non già ai beni oggetto di tali negozi o operazioni o all’effettuazione di opere su di essi.

Il che rimanda direttamente alla lottizzazione formale, che, per l’appunto, si attua mediante il compimento di negozi giuridici o di operazioni catastali di frazionamento utili a predisporre la trasformazione urbanistica o edilizia del terreno, per il solo fatto obiettivo del compimento di quegli atti o negozi giuridici, anche nel caso in cui alcuna operazione materiale di esecuzione degli stessi sia stata posta in essere.

2.3. – Inoltre, quanto alla prima censura del secondo motivo, rileva innanzitutto il Collegio che, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, il Comune ha individuato, nel provvedimento gravato, concreti ed univoci indici di lottizzazione abusiva (realizzazione di opere di urbanizzazione a servizio di numerose abitazioni abusive erette in area a destinazione agricola).

Né può giovare al ricorrente la circostanza che egli avrebbe acquistato la propria porzione di terreno dopo che era già intervenuta la trasformazione urbanistica dell’area, giacchè la fattispecie della lottizzazione abusiva non è esclusa dalla –solo asserita, ma non corredata neppure da un principio di prova- circostanza che l'attività lottizzatoria fosse già stata intrapresa dal precedente proprietario del fondo, atteso che l'eventuale abuso commesso dal precedente proprietario non esclude l'abuso ad opera dell'attuale (Consiglio Stato , sez. IV, 11 ottobre 2006 , n. 6060).

3. – Infondato, infine, è anche il terzo motivo, recante la censura di difetto di motivazione.

Infatti nel caso in esame il provvedimento impugnato dà ampiamente conto di quali siano le opere da cui il Comune ha desunto la sussistenza di una lottizzazione abusiva;
ha, altresì, posto nella dovuta evidenza l’avvenuta diffusa realizzazione di abitazioni abusive e, infine, ha precisato quale sia la destinazione impressa all’area dal PRG, che l’aveva classificata agricola: elementi dai quali emerge con chiarezza la trasformazione dell’area stessa.

4. – In conclusione il provvedimento gravato resiste alle dedotte censure.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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