TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202203620

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202203620
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202203620
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 03620/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01614/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2022, proposto da A A, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto decisorio n. cron. 3434/18, della Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, reso il 09.04.2018, depositato il 18.04.2018, a conclusione del procedimento ex L. 89/01 rubricato al num. 95/18 R.G. munito di formula esecutiva il 24.04.2018, regolarmente notificato al Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t. sia propria sede che presso l’Avvocatura dello Stato di Salerno il 02.05.2018, non opposto, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 il dott. R E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto n. 3434/2018 della Corte d’Appello di Salerno, di cui alla legge n. 89/2001.

2.

Considerato che:

- con il predetto decreto, il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 4.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito del ricorso sino all’effettivo pagamento;

- l’azionato decreto della Corte d’Appello di Salerno, munito della formula esecutiva, è stato notificato al Ministero della Giustizia, presso la sua sede reale, il 2 maggio 2018;

- avverso il predetto decreto non è stata proposta opposizione, come da certificato della Corte d’Appello di Salerno;

- la dichiarazione prescritta dall’articolo 5- sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, corredata della relativa regolare documentazione è stata inviata all’Amministrazione intimata tramite pec il 6 marzo 2019;

- è decorso il termine di sei mesi previsto dall’art. 5- sexies , comma 7, della legge n. 89 del 2001;

- in ogni caso, non è necessario verificare l’espletamento dell’ulteriore adempimento di cui all’articolo 14 del d.l. n. 669/1996 in quanto, come da ultimo ritenuto dal Consiglio di Stato (che ha all’uopo richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 26 giugno 2018), <<la “specialità” della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5- sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996>>
(C.d.S., Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423);

- la richiesta di pagamento è rimasta senza esito alcuno, alla luce delle evidenze documentali depositate e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione costituitasi con memoria di forma;

3. Valutato che la parte ricorrente chiede:

- che sia ottemperato l’obbligo del citato Ministero di conformarsi al citato decreto, provvedendo al pagamento della somma di euro 4.000,00 oltre interessi;

- che sia contestualmente nominato un commissario ad acta ;

- che il citato Ministero sia condannato al pagamento delle spese del presente giudizio e al rimborso delle spese di copia, certificazione e notifica per un totale di euro 60,26, con attribuzione al procuratore antistatario;

4. Ritenuta la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente;

5. Ritenuto altresì che:

- il ricorso deve essere accolto nei limiti della somma indicata nell’azionato decreto e per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento (entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) in favore della parte ricorrente della somma di euro 4.000,00 oltre interessi dalla data del deposito del ricorso di cui alla legge n. 89/2001 e sino all’effettivo pagamento;

- per il caso di ulteriore inottemperanza, deve essere nominato sin d’ora un commissario ad acta , ai sensi dell’articolo 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato, con la precisazione che, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia. Il Commissario così designato dovrà provvedere a istanza di parte, entro il successivo termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5- sexies , più volte richiamato;

- all’accoglimento della domanda debba seguire la condanna alle spese, le quali devono essere liquidate, in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti, nell’importo forfettario complessivo pari ad euro 300,00 (trecento), nel quale confluiscono anche le somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;

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